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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 14628/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe pronunciata che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.. 110, 56, 624, 625 nn. 2) e 7) cod. pen., per avere, in concorso con altri, al fine di trarne profitto, posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di materiale ferroso, custodito in un capannone della MITEM, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà (intervento della polizia giudiziaria).

Formula un unico motivo, con cui fa valere il vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per non essersi il giudice conformato agli obblighi motivazionali in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ed alla responsabilità dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile, in quanto connotato da assoluta genericità, essendo proposto un motivo che non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto e degli elementi che sorreggono la doglianza.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe pronunciata che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.. 110, 56, 624, 625 nn. 2) e 7) cod. pen., per avere, in concorso con altri, al fine di trarne profitto, posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di materiale ferroso, custodito in un capannone della MITEM, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà (intervento della polizia giudiziaria). Formula un unico motivo, con cui fa valere il vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per non essersi il giudice conformato agli obblighi motivazionali in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ed alla responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile, in quanto connotato da assoluta genericità, essendo proposto un motivo che non si coniuga all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto e degli elementi che sorreggono la doglianza. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Cons
Sentenza Cassazione n. 14628/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris