CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05811/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8210/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2009 S.r.l., con sede legale in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 220, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e legale Rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], sito in Roma al [OSCURATO:PERSONA] n. 167. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elett.te dom.ti in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 61/63; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fusco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p. t. signora [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] Km15700; -intimata – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t. Rag. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rapp.te dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con sede alla [OSCURATO:PERSONA] 15,700 [OSCURATO:PERSONA] -intimata – avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 307/2022 depositata il 17/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.in causa proposta dai sig.ri Antonini ed altri proprietari degli immobili situati in [OSCURATO:PERSONA] (via Nomentana km 15,700) nel complesso denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, per sentir dichiarare la nullità di due atti notarili di vendita stipulati nell’autunno 2011 tra la [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coatta amministrativa, e la [OSCURATO:SOCIETA], e per far accertare la proprietà pro quota di essi attori sui beni compravenduti, in quanto costituenti pertinenze dei lotti e delle costruzioni site nel predetto complesso, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado favorevole agli attori/appellati. In particolare, per quanto di interesse, con sentenza n. 9105/2018, il Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande attoree, aveva dichiarato la nullità degli atti di vendita perché sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Commissario della Liquidazione coatta amministrativa della [OSCURATO:PERSONA], malgrado la stessa fosse già cessata dalla predetta carica per avvenuta esecuzione del [OSCURATO:PERSONA], e in ogni caso senza l’autorizzazione del Giudice delegato e del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la predetta sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]., aveva interposto appello contestando l’indebito rigetto dell’exceptio iudicati, per effetto di precedenti sentenze del Tribunale di Tivoli (n.1445/2015 e n.1493/2014) di accertamento dell’inesistenza della proprietà comune per le aree pertinenziali site nel complesso, nonché denunciando la pretestuosità della domanda di nullità degli atti di compravendita alla luce dell’irrevocabilità del Concordato definito in favore della [OSCURATO:SOCIETA] e la inesistenza di un valido titolo di acquisto della proprietà da parte degli appellati. Parimenti, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello per la sola parte relativa alle spese di giudizio chiedendo di essere esclusa dalla relativa obbligazione. Entrambi gli appelli sono stati rigettati dalla Corte territoriale, con parziale riforma della sentenza di primo grado per intervenuta estinzione del giudizio limitatamente a tre degli originari attori- appellati; 2. avverso il già menzionato provvedimento decisorio di appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; 3. i sig.ri Antonini e gli altri cinquantaquattro soggetti indicati in epigrafe hanno depositato controricorso; 4. le altre parti, pure indicate in epigrafe, sono rimaste intimate; 5. la Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] di Mauro, ha depositato requisitoria con richiesta di cassazione della sentenza e rimessione della causa al giudice di primo grado per la regolarizzazione del contraddittorio e, in subordine, di dichiarazione della inammissibilità del ricorso; 6. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt.2909 c.c. e 324 c.p.c. e la falsa applicazione degli artt. 1100 e ss. c.c. e112 c.p.c. Si sostiene che la Corte d’appello abbia violato il principio del ne bis in idem sostanziale per aver ritenuto che i giudicati plurimi esterni richiamati nell’atto d’appello, riguardanti l'inesistenza della proprietà comune per le aree pertinenziali site nel [OSCURATO:PERSONA] perché trasferite e destinate in piena proprietà alla [OSCURATO:SOCIETA]., non fossero propriamente invocabili nel caso di specie, attesa la coincidenza per il solo petitume non anche per le parti coinvolte, laddove invece gli attori e gli intervenuti non potevano essere considerati terzi perché tutti assegnatari degli immobili della cooperativa, loro eredi o aventi causa; 2. con il secondo motivo viene dedotta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 817, 818, 832, 948, 1100, 1117 e 1118 c.c. 214 L.F. con riferimento agli artt. 2909 c.c. e 364 c.p.c. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente confermato l’ammissibilità dell’azione di rivendicazione intentata dagli originari attori sulla base di un titolo inefficace, proveniente dal Regolamento redatto dal [OSCURATO:PERSONA]Agostino del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mai autorizzato dagli organi di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, nonché viziato per indeterminatezza dell'oggetto e dei destinatari e non trascritto perché privo della certificazione di destinazione urbanistica; 3. con il terzo motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 115 c.p.c. e 1100 e ss c.c. con riferimento agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per avere la Corte d’appello disatteso l’eccezione relativa alla inammissibilità e/o improcedibilità dell'intervento espletato nel giudizio di primo grado del [OSCURATO:PERSONA] con i propri associati, rispetto alla domanda promossa dagli attori per le aree pertinenziali, con richiesta autonoma di assegnazione della quota di 400/550 a favore dell'[OSCURATO:PERSONA], anch’essa intervenuta malgrado la sussistenza di giudicati plurimi di diniego della esistenza della proprietà comune; 4. con il quarto motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1100, 1350, 1325, 1326, 1346, 1350 c.c ed artt. 180 e 214 L.F in relazione agli artt. 2909 c.c. , 324 c.p.c. e 360 n°3 e n°4 cpc. La ricorrente contesta la declaratoria di nullità degli atti notarili di compravendita per avere i giudici di merito trascurato il fatto che tali atti erano stati posti in essere in esecuzione della clausola di trasferimento a favore della [OSCURATO:SOCIETA] contenuta nel [OSCURATO:PERSONA], reso esecutivo e mai opposto; 5. ritiene il Collegio che le questioni sollevate dalla ricorrente meritino di essere trattate i