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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41353/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 23559/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado, ed in particolare non essendo stati neppure specificati gli elementi favorevoli che avrebbero dovuto essere apprezzati per la concessione delle attenuanti generiche rispetto a due soggetti pluripregiudicati, ai quali è stata applicata la recidiva qualificata, al di là del generico riferimento al comportamento processuale; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità ddegli imputati gravati da numerosi precedenti penali, anche specifici, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dallfinammissibilità del ricorsa deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiari inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 23559/25 Ritenuto che il motivo unico di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato formulato in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado, ed in particolare non essendo stati neppure specificati gli elementi favorevoli che avrebbero dovuto essere apprezzati per la concessione delle attenuanti generiche rispetto a due soggetti pluripregiudicati, ai quali è stata applicata la recidiva qualificata, al di là del generico riferimento al comportamento processuale; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità ddegli imputati gravati da numerosi precedenti penali, anche specifici, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dallfinammissibilità del ricorsa deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiari inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso d
Sentenza Cassazione n. 41353/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris