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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 36342/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31053/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Ancona, [OSCURATO:PERSONA] n. 4. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t..

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATI- avverso la sentenza del tribunale di Ancona n. 1262/2020, depositata in data 20.10.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31053/2020 Numero sezionale 9958/2021 Numero di raccolta generale 36342/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto n. 16299/2017, con cui la Prefettura di Ancona gli aveva sospeso la patente di guida per la durata di mesi otto e gg.

14. L’opponente era stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza ed era stato sottoposto a procedimento penale, conclusosi con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Nell’immediatezza del fatto, la Prefettura aveva adottato – con decreto n. 33573/2010 - una prima sospensione urgente della patente ai sensi del primo comma dell’art. 223 CDS, annullata dal giudice di pace con sentenza n. 282/2010, passata in giudicato.

Nell’impugnare il successivo decreto di sospensione, il Tittarelli ha sostenuto che il decreto n. 16299/2017 era privo di motivazione e richiamava illegittimamente – specie riguardo alla durata della sospensione - il precedente decreto prefettizio già annullato in sede giudiziale.

Si è costituita la Prefettura, instando per la conferma del provvedimento.

Il giudizio di primo grado si è concluso con l’annullamento del decreto, ma su impugnazione della Prefettura, il tribunale ha integralmente riformato la decisione.

Ha osservato il giudice d’appello che il provvedimento non era volto a dare un'impropria esecuzione alla sospensione cautelare già disposta in data 17.06.2010, ma ad applicare la diversa sanzione accessoria disciplinata dall'art. 224, comma 3, del codice della strada e che inoltre l’amministrazione aveva correttamente tenuto conto del primo provvedimento al solo fine di detrarre dalla durata della sanzione accessoria il periodo in cui, seppure a mero titolo cautelare, il Tittarelli era già stato privato della patente di guida.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31053/2020 Numero sezionale 9958/2021 Numero di raccolta generale 36342/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in 2 motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Ancona e il Ministero dell’Interno non hanno svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. lamentando che la Prefettura – nel richiamare il decreto di sospensione cautelare della patente adottato nel 2010 – l’abbia ritenuto ancora efficace, benché definitivamente annullato, mentre avrebbe dovuto procedere ad una nuova quantificazione del periodo di sospensione, esplicitando le ragioni delle decisioni adottate, nel rispetto del precedente giudicato.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 380 bis n. 1 c.p.c..

La pronuncia è conforme al costante orientamento di questa Corte secondo cui occorre distinguere tra le sanzioni accessorie alla commissione di un fatto punito dal codice della strada, dalla misura disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 223, comma 1, del medesimo codice.

Quest’ultima è provvedimento di natura cautelare che ha carattere necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'illecito penale, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente continui nell'esercizio di un'attività intrinsecamente rischiosa (cfr., Corte cost. 344/2004; Cass. s.u. 13226/2007; Cass. 7731/2009; Cass. 21447/2010; Cass.24111/2014; Cass. 25870/2016).

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31053/2020 Numero sezionale 9958/2021 Numero di raccolta generale 36342/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 La successiva sospensione della patente è invece sanzione accessoria alla commissione di un violazione del codice della strada punita come reato.

Recita l’art. 224, comma 3, CDS, che la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria.

Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.

L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

La misura impugnata risulta appunto adottata sulla base della rilevata sussistenza della violazione – neppure posta in discussione con il ricorso – e inoltre l’amministrazione ha preso in considerazione il precedente decreto, già annullato dal giudice di pace, solo per detrarre il periodo di sospensione già scontato dalla durata complessiva della sanzione accessoria irrogata ex post.

L’annullamento del primo provvedimento non aveva – quindi - alcun rilievo sulla validità di quello impugnato e – data la diversità di presupposti delle due misure – l’adozione della seconda sospensione appare correttamente effetto di una autonoma valutazione circa la sussistenza della violazione contestata.

Le argomentazioni formulate in ricorso non superano tale dato di fatto, né consentono di modificarne l’inquadramento giuridico e - anzi - l’asserita impossibilità di considerare il primo periodo di sospensione in quanto oggetto del provvedimento annullato - sebbene la parte avesse già in parte scontato la misura - si F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31053/2020 Numero sezionale 9958/2021 Numero di raccolta generale 36342/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 tradurrebbe in un pregiudizio per lo stesso ricorrente, sicché questi non ha neppure interesse a dolersene.

3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la pronuncia dichiarato la tardività della eccezione di nullità del provvedimento per vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione accessoria, eccezione che era rilevabile d’ufficio e che, comunque, era stata solo specificata all’udienza di precisazione delle conclusioni – avendo il ricorrente già eccepito nell’atto di opposizione la nullità del provvedimento per violazione di legge.

Il motivo è inammissibile.

La denunciata omissione di pronuncia è insussistente poiché – come ammette lo stesso ricorrente – l’eccezione di nullità è stata ritenuta tardiva ed è stata - perciò- definita con pronuncia in rito.

L’aver denunciato nell’atto di opposizione la generica contrarietà del provvedimento alle previsioni di legge non era sufficiente a sollevare il vizio di motivazione e anche l’eventuale specificazione del motivo andava effettuata nel rispetto delle preclusioni processuali, ossia – al più tardi - all’udienza di cui all’art. 420 c.p.c..

Anche sotto tale profilo la pronuncia è conforme al costante indirizzo di legittimità secondo cui i motivi di nullità del provvedimento vanno espressamente dedotti nell’atto di opposizione, potendosi rilevare d’ufficio solo l’inesistenza del provvedimento o l’incompetenza assoluta del giudice (Cass.27909/2018; Cass. 232/2016 ed altre).

L’omessa motivazione sulla durata della sospensione costituiva – quindi - una censura nuova, formulata tardivamente, non potendo ritenersi implicita nella generica contestazione della contrarietà a legge del provvedimento F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31053/2020 Numero sezionale 9958/2021 Numero di raccolta generale 36342/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 adottato e non essendo neppure rilevabile d’ufficio, non dando luogo alla radicale invalidità del provvedimento sanzionatorio.

Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 12.11.2021.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31053/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Ancona, [OSCURATO:PERSONA] n. 4. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.. MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATI- avverso la sentenza del tribunale di Ancona n. 1262/2020, depositata in data 20.10.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31053/2020 Numero sezionale 9958/2021 Numero di raccolta generale 36342/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto n. 16299/2017, con cui la Prefettura di Ancona gli aveva sospeso la patente di guida per la durata di mesi otto e gg. 14. L’opponente era stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza ed era stato sottoposto a procedimento penale, conclusosi con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Nell’immediatezza del fatto, la Prefettura aveva adottato – con decreto n. 33573/2010 - una prima sospensione urgente della patente ai sensi del primo comma dell’art. 223 CDS, annullata dal giudice di pace con sentenza n. 282/2010, passata in giudicato. Nell’impugnare il successivo decreto di sospensione, il Tittarelli ha sostenuto che il decreto n. 16299/2017 era privo di motivazione e richiamava illegittimamente – specie riguardo alla durata della sospensione - il precedente decreto prefettizio già annullato in sede giudiziale. Si è costituita la Prefettura, instando per la conferma del provvedimento. Il giudizio di primo grado si è concluso con l’annullamento del decreto, ma su impugnazione della Prefettura, il tribunale ha integralmente riformato la decisione. Ha osservato il giudice d’appello che il provvedimento non era volto a dare un'impropria esecuzione alla sospensione cautelare già disposta in data 17.06.2010, ma ad applicare la diversa sanzione accessoria disciplinata dall'art. 224, comma 3, del codice della strada e che inoltre l’amministrazione aveva correttamente tenuto conto del primo provvedimento al solo fine di detrarre dalla durata della sanzione accessoria il periodo in cui, seppure a mero titolo cautelare, il Tittarelli era già stato privato della patente di guida. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31053/2020 Numero sezionale 9958/2021 Numero di raccolta generale 36342/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in 2 motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Ancona e il Ministero dell’Interno non hanno svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. lamentando che la Prefettura – nel richiamare il decreto di sospensione cautelare della patente adottato nel 2010 – l’abbia ritenuto ancora efficace, benché definitivamente annullato, mentre avrebbe dovuto procedere ad una nuova quantificazione del periodo di sospensione, esplicitando le ragioni delle decisioni adottate, nel rispetto del precedente giudicato. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 380 bis n. 1 c.p.c.. La pronuncia è conforme al costante orientamento di questa Corte secondo cui occorre distinguere tra le sanzioni accessorie alla commissione di un fatto punito dal codice della strada, dalla misura disposta dal prefetto ai sensi dell’art. 223, comma 1, del medesimo codice. Quest’ultima è provvedimento di natura cautelare che ha carattere necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'illecito penale, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente continui nell'esercizio di un'attività intrinsecamente rischiosa (cfr., Corte cost. 344/2004; Cass. s.u. 13226/2007; Cass. 7731/2009; Cass. 21447/2010; Cass.24111/2014; Cass. 25870/2016). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31053/2020 Numero sezionale 9958/2021 Numero di raccolta generale 36342/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 La successiva sospensione della patente è invece sanzione accessoria alla commissione di un violazione del codice della strada punita come reato. Recita l’art. 224, comma 3, CDS, che la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria. La misura impugnata risulta appunto adottata sulla base della rilevata sussistenza della violazione – neppure posta in discussione con il ricorso – e inoltre l’amministrazione ha preso in considerazione il precedente decreto, già annullato dal giudice di pace, solo per detrarre il periodo di sospensione già scontato dalla durata complessiva della sanzione accessoria irrogata ex post. L’annullamento del primo provvedimento non aveva – quindi - alcun rilievo sulla validità di quello impugnato e – data la diversità di presupposti delle due misure – l’adozione della seconda sospensione appare correttamente effetto di una autonoma valutazione circa la sussistenza della violazione contestata. Le argomentazioni formulate in ricorso non superano tale dato di fatto, né consentono di modificarne l’inquadramento giuridico e - anzi - l’asserita impossibilità di considerare il primo periodo di sospensione in quanto oggetto del provvedimento annullato - sebbene la parte avesse già in parte scontato la misura - si F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31053/2020 Numero sezionale 9958/2021 Numero di raccolta generale 36342/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 tradurrebbe in un pregiudizio per lo stesso ricorrente, sicché questi non ha neppure interesse a dolersene. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la pronuncia dichiarato la tardività della eccezione di nullità del provvedimento per vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della sanzione accessoria, eccezione che era rilevabile d’ufficio e che, comunque, era stata solo specificata all’udienza di precisazione delle conclusioni – avendo il ricorrente già eccepito nell’atto di opposizione la nullità del provvedimento per violazione di legge. Il motivo è inammissibile. La denunciata omissione di pronuncia è insussistente poiché – come ammette lo stesso ricorrente – l’eccezione di nullità è stata ritenuta tardiva ed è stata - perciò- definita con pronuncia in rito. L’aver denunciato nell’atto di opposizione la generica contrarietà del provvedimento alle previsioni di legge non era sufficiente a sollevare il vizio di motivazione e anche l’eventuale specificazione del motivo andava effettuata nel rispetto delle preclusioni processuali, ossia – al più tardi - all’udienza di cui all’art. 420 c.p.c.. Anche sotto tale profilo la pronuncia è conforme al costante indirizzo di legittimità secondo cui i motivi di nullità del provvedimento vanno espressamente dedotti nell’atto di opposizione, potendosi rilevare d’ufficio solo l’inesistenza del provvedimento o l’incompetenza assoluta del giudice (Cass.27909/2018; Cass. 232/2016 ed altre). L’omessa motivazione sulla durata della sospensione costituiva – quindi - una censura nuova, formulata tardivamente, non potendo ritenersi implicita nella generica contestazione della contrarietà a legge del provvedimento F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31053/2020 Numero sezionale 9958/2021 Numero di raccolta generale 36342/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 adottato e non essendo neppure rilevabile d’ufficio, non dando luogo alla radicale invalidità del provvedimento sanzionatorio. Il ricorso è quindi inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 12.11.2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A
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