CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15129/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7298/2015 del ruolo generale, proposto UllErt FARSEItA (codice Ciscelle -R-2£1.6(J61[C46 b662A), to d Fondi a 6.06. Aq 64 ed ìui KsteksFQ..., [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 55H04 D662 K), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 giugno 1955 ed ivi residente alla Via G. Marconi n. 20, [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 61C04 D662 X), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 marzo 1961 ed ivi residente alla Via G. Marconi n. 20, [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 29H67 D662 F), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 giugno 1929 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 52CO3 D662 E), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 marzo 1952 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 57R20 D662 C), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 ottobre 1957 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 56C69 H501 U), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 marzo 1956 e residente in Fondi, alla Via XXIV maggio n. 42, gli ultimi quattro in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 24816 D662 T) deceduto 1'11 giugno 2013, rappresentati e difesi, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 55A27 C104 B) ed [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 54°26 H423 U), presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 92. - RICORRENTI - CONTRO Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - !AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui Uffici siti in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, domicilia ex lege. - CONTRORICORRENTE — avverso la sentenza n. 5341/40/2014 della Commissione tributaria regionale di Roma - Sezione distaccata di Latina - depositata il 28 agosto 2014, non notificata; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio, celebratasi da remoto in data 17 marzo 2022, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMETTE 1. Con atto per notar Fucillo di Fondi del 7 novembre 2011, avvenuta tra vari venditori, in proprio o nella qualità di eredi (tra cui i ricorrenti), e la [OSCURATO:SOCIETA]., si procedeva alla vendita in favore di detta società del terreno sito in Fondi, alla località "Spinete" o "Carrera", censito al foglio di mappale n. 29, particella n. 1938, nonché alla ratifica della vendita del terreno, ivi ubicato, di cui alla particella n. 1937, già effettuata, con atto del medesimo notaio Fuccillo del 12 aprile 2006, dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] a favore della società Sepe, con ciò convalidando la divisione di fatto intervenuta tra i fratelli Parisella. 2. Con avviso di rettifica e liquidazione n. 20071T003606-000, l'Agenzia delle Entrate di Formia, ritenendo che il suindicato atto avesse comportato una divisione tra i predetti eredi Parisella, accertava, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, il valore dei beni nella somma di 897.400,00 C. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina respingeva il ricorso proposto dai contribuenti, ritenendo che l'atto impugnato fosse adeguatamente motivato per relationem, con riferimento ai contenuti dell'atto notarile, noto ai ricorrenti, nel quale risultava richiamata la divisione dei beni operata verbalmente da talune parti, come tale reputata correttamente sottoposta a tassazione. 4. La suindicata Commissione tributaria regionale accoglieva, invece, parzialmente l'appello proposto dagli istanti, così riformando in parte la Proc. n. 7298/2015 ric. gen. Ordinanza Pagina n. 2 di 8 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - sentenza appellata, ribadendo che «la carenza di motivazione dell'atto impugnato non sussiste, atteso che l'avviso di liquidazione risulta adeguatamente motivato, pur potendone non condividere i contenuti» (così nella sentenza appellata), rilevando, nel merito, che nel citato atto notarile i ricorrenti «insieme ad altri ratificarono l'atto di vendita di [OSCURATO:PERSONA]» e che «non risulta che rispetto a questa vendita ratificata sia stata corrisposta l'imposta di registro» (così nella sentenza appellata), del cui pagamento, pertanto, gli istanti rispondevano in solido, non essendovi traccia del versamento dell'imposta da parte della società; 4.1. la Commissione regionale reputava, tuttavia, sussistente la buona fede dei ricorrenti, i quali «proprio a seguito della confusione che emerge dal richiamato atto notarile, possano essere stati indotti a quel comportamento omissivo, non immaginando che ad esso potessero scaturire delle sanzioni», così revocando le sanzioni applicate. 5. Avverso tale sentenza, i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 13 marzo 2015, formulando i seguenti tre motivi d'impugnazione; l'Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso. RILEVA 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti censuravano la sentenza impugnata, denunciando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 132, co. 2, n. 4, 118, disp., att., c.p.c. e 36, co. 2, nn. 2 e 4 del d.lgs. 546/1992 in relazione gli artt. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c., lamentando la mancata esposizione dei fatti di causa e di ogni valutazione delle relative questioni sottoposte all'esame del secondo Giudice, non essendovi «traccia alcuna di almeno tre dei quattro motivi di appello; né alcuna ratio decidendi circa il restante quarto motivo» (così a pagina n. 10 del ricorso). 2. Con il secondo motivo d'impugnazione, i ricorrenti lamentavano la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 5, c.p.c., rimproverando al Giudice dell'appello: a. l'omessa pronuncia sui motivi di doglianza proposti, costituiti dal dedotto effetto espansivo del giudicato favorevole formatosi nei riguardi di Proc. n. 7298/2015 ric. gen. Ordinanza Pagina n. 3 di 8 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - altri coobbligati per effetto dell'accoglimento dei loro ricorsi da parte della Commissione provinciale, in alcuni casi tramite la sola riduzione del quantum debeatur a seguito della diversa determinazione del valore dei beni; b. l'omessa o insufficiente motivazione in ordine al deficitario apparato argomentativo della sentenza di primo grado, lamentando che il Giudice a quo, nel ritenere adeguatamente motivata la prima sentenza, non aveva colto il contenuto specifico della contestazione, che riguardava la generica valutazione contenuta nell'avviso di liquidazione circa l'insussistenza di determinate caratteristiche del bene, fondate su di un certificato di destinazione urbanistica non allegato all'atto impositivo, né prodotto in corso di causa; 3. Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti denunciavano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per aver menzionato nel dispositivo l'accoglimento di un appello incidentale, che non era stato proposto dall'Ufficio. OSSERVA 1. Il primo motivo di impugnazione va accolto nella parte in cui i ricorrenti, nel contestare la violazione degli artt. 132, co. 2 e 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e 36, co. 2, nn. 2 e 4 d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., hanno, nello specifico, lamentato l'assenza di «... ratio decidendi circa il restante quarto motivo» d'appello, con il quale s'erano doluti dell'errore valutativo in cui era caduto il primo giudice nell'aver ritenuto adeguata la motivazione per relationem dell'avviso impugnato per il fatto che essi conoscevano l'atto notarile tassato (nel quale la divisione verbale risultava richiamata), essendo state parti del contratto, senza, tuttavia, considerare che essi avevano, in realtà, posto in rilievo che «l'avviso di liquidazione impugnato si fondava su di una generica valutazione di non ricorrenza di determinate caratteristiche facendo riferimento ad un certificato di destinazione urbanistica che, peraltro, non solo non fu allegato allo stesso avviso di liquidazione, ma che non fu prodotto neppure in corso di causa..."» (così a pagina n. 12 del ricorso in esame). Proc. n. 7298/2015 ric. gen. Ordinanza Pagina n. 4 di 8 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - 1.2. Va dato conto che la valutazione fornita dal Giudice regionale per respingere il motivo d'appello in relazione al dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata si è espressa - giova ripeterlo - nei seguenti termini: «la carenza di motivazione dell'atto impugnato non sussiste, atteso che l'avviso di liquidazione risulta adeguatamente motivato ...» (così nella sentenza impugnata). 1.3. Ebbene, deve riconoscersi come detta laconica motivazione risulti del tutto apparente, in quanto priva di ogni argomentazione, concretizzandosi in un'affermazione indecifrabile e tautologica, in una petizione di principio, costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio e quindi tale da non integrare la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111 comma 6 Cost. (cfr., tra le tante, Cass. n. 12259/2021; Cass. n. 13248/2020, che richiama Cass. n. 9105/2017). In tali termini, il motivo di appello va accolto, mentre la restante contestazione concernente l'omesso esame delle altre ragioni su cui si basava l'appello confluisce nell'esame del secondo motivo di impugnazione. 2. Anche il secondo motivo di impugnazione è fondato. Gli istanti hanno rappresentato, in parte riassumendo nel ricorso i motivi di impugnazione e le sue conclusioni ed in parte riportandoli per intero, di aver proposto appello avverso la prima sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina, eccependo l'effetto estensivo del giudicato favorevole nei confronti di altri coobbligati, richiamando sul punto le sentenze (nn. 69/5/2011 e 70/5/2011 depositate il 31 gennaio 2011, n. 117/01/2011 depositata il 7 marzo 2011, n. 576/3/2010 depositata il 9 novembre 2010), che avevano accolto i ricorsi proposti contro il medesimo avviso da altri condebitori, nonché le pronunce della medesima Commissione (nn. 348/1/2010 depositata il 15 luglio 2010 e 355/1/2010 depositata il 30 agosto 2010), che avevano invece rideterminato il valore del bene compravenduto, con ogni conseguenza sulle imposte dovute. Proc. n. 7298/2015 ric. gen. Ordinanza Pagina n. 5 di 8 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Tutto ciò, assumendo di aver concluso nel giudizio di appello, nei termini riportati nel ricorso, nel senso che «... ragioni giuridiche inducono questa difesa a ritenere che trattandosi di coobbligati solidali deve esserci, necessariamente, l'effetto estensivo del giudicato favorevole nei confronti degli altri obbligati. Di conseguenza se la stessa obbligazione è venuta meno nei confronti di un obbligato, necessariamente verrà meno nei confronti di tutti gli altri obbligati» (così a pagina n. 5 del ricorso in esame). 1.2. In effetti, dall'esame della sentenza impugnata emerge che non risulta essere stata operata alcuna valutazione da parte della Commissione regionale sul citato effetto estensivo del giudicato avanzata dai ricorrenti e sulla sua reale sussistenza e, conseguentemente, nemmeno sulla relativa contestazione sollevata sul punto dalla difesa dell'Agenzia, ribadita anche nel controricorso, secondo cui «non si è formato il giudicato su tutte le sentenze favorevoli citate» (v. pagina n. 8 del controricorso), il che vale a rendere giustificata la doglianza in oggetto, la quale coinvolge la verifica di elementi di fatto non disponibili nella presente sede e che vanno accertati dal giudice del merito, con conseguente accoglimento del motivo di ricorso. Va solo aggiunto, al riguardo, che il prospettato vizio, pur se erroneamente dedotto sotto il profilo dell'omessa valutazione di un fatto decisivo e controverso tra le parti a mente dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., denunciano in realtà l'omessa pronuncia sul motivo di appello, come tale idonea a tradursi nella violazione dell'art. 112 c.p.c., da ricondurre al paradigma normativo di cui al n. 4 della menzionata disposizione (cfr. Cass. nn. 21257/2014 e 22838/2014 sul distinguo tra le due ipotesi ed ancora Cass. 6835/2017), nulla ostando a tale riqualificazione l'erronea indicazione del motivo da parte dei ricorrenti, risultando chiaro il vizio da costoro prospettato (cfr. Cass., Sez. U., n. 32415/2021, che richiama Cass. n. 17470/2018 e, funditus, Cass. Sez. U., n. 17931/2013). 3. Risulta, invece, inammissibile il terzo motivo del ricorso, basato sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4, c.p.c. Proc. n. 7298/2015 ric. gen. Ordinanza Pagina n. 6 di 8 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Indubbiamente, il Giudice a quo ha accolto l'appello incidentale della cui proposizione, invero, non v'è traccia nella motivazione della sentenza impugnata, ma tale statuizione (verosimilmente riconducibile ad un errore materiale) non risulta aver inciso sulla decisione, fondata sul parziale accoglimento dell'appello dei contribuenti, che sembra aver giustificato anche la compensazione delle spese di giudizio. Senonchè, i ricorrenti non hanno indicato il concreto pregiudizio subito dall'invocata nullità processuale, il che comporta l'inammissibilità del motivo, ove si consideri che i vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del danno concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato "error in procedendo", con conseguente onere dell'impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall'invocata nullità processuale (cfr., sul principio, tra le tante, Cass. 2626/2018, 22978/2015), non venendo in rilievo nell'ipotesi in esame il nucleo fondamentale di diritti processuali essenziali, costituiti dal diritto al contraddittorio ed alla difesa giudiziale che non ammettono compressioni (cfr. Cass., Sez. U., 36596/2021). 4. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio, onde consentire al giudice ad quem di pronunciarsi sulla sussistenza o meno dei del o dei giudicati favorevole/i nei confronti dei coobbligati e della loro coerenza con l'oggetto della controversia, anche in relazione al quantum debeatur, nonché sul dedotto menzionato effetto espansivo, oltre che sull'eccezione di nullità dell'avviso di liquidazione per difetto di motivazione in relazione alle doglianze mosse nell'atto di appello circa la valutazione del bene oggetto dell'atto sottoposto a tassazione. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso in relazione al primo ed al secondo motivo di impugnazione, dichiara inammissibile il terzo e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale di Roma - Sezione distaccata di Latina - in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di cassazione. Proc. n. 7298/2015 ric. gen. Ordinanza Pagina n. 7 di 8 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - Così dec