CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02962/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2647/2024 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e di feso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso, ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] –AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentat a e di fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], intimati- per la cassazione della sentenza n.2892/2023 della CORTE d'APPELLO di Napoli pubblicata il 21.6.2023; Querela di falso udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18.12.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata il 18.7.2016 il Tribunale di Benevento , pronunciando sulla domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarava la falsità delle sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento delle raccomandate nn. 60462055212- 9 e 60370599922-2. L’attore aveva sostenuto che “né lui né alcuno dei suoi familiari ha mai ricevuto o sottoscritto le stesse e perciò non è difficileavere la prova della falsità di tali documenti”. Il Tribunale, inoltre, accoglieva l’analoga domanda svolta dagli intervenuti [OSCURATO:PERSONA], A nnese [OSCURATO:PERSONA] e AnneseCinzia, nonostante questi ultimi non avessero presentato querela di falso. 2. La Corte d’Appello di Napoli con sentenza pubblicata il 21.6.2023, in accoglimento dell’appello svolto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rigettava la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] , gravando gli appellati delle spese del grado. La Corte d’appello osservava che la querela di falso aveva a oggetto le sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento delle raccomandate. Al riguardo, rilevava che, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., la fede privilegiata è limitata ai fatti avvenuti sotto la diretta percezione del notificatore e non si estende alle dichiarazioni da lui ricevute, incluse quelle relative all’identità del consegnatario e al suo rapporto con il destinatario. Tali attestazioni sono assistite da una mera presunzione di veridicità, superabile con la prova contraria senza necessità di impugnativa formale; pertanto, la querela di falso non eraproponibile. La Corte d’appello aggiungeva che l’inammissibilità della querela di falso era c orroborata dal fatto che gli avvisi di ricevimento erano stati sottoscritti, rispettivamente, da“familiare convivente” e da “Addetto alla casa, ufficio o azienda”, pertanto, l’attore non avrebbe potuto disconoscere alcunché e men che meno l’autenticità della sua pretesa sottoscrizione , poiché dalla relata“risultava già che non era lui quale destinatario ad aver ricevuto l’atto ma soggetti all’uopo preposti”.La corte notava ancora che le notifiche erano state regolarmente espletate mediante il servizio postalee che l’eventuale querela di falsoavrebbe dovuto riguardare quel che l’agente postale aveva dichiaratodi aver compiuto. Con riferimento alla dichiarata falsità degli avvisi di ricevimento in relazione agli altri familiari ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la Corte precisava che il loro intervento doveva qualificarsi come adesivo dipendente. Tale veste processuale non costituisce strumento idoneo a superare la fede privilegiata delle attestazioni dell'agente notificante in assenza di querela di falso. Parimenti erronea era la decisione fondata sulla comparazione delle sottoscrizioni: da un lato, il confronto era incompleto poiché non tutti i componenti del nucleo familiare erano costituiti in giudizio; dall'altro, per l'avviso n. 60370599922-2, risultava assorbente il fatto che l'atto erastato consegnato a un “ addetto alla casa ” , soggetto distinto dai familiari conviventi. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA] , sulla base didue motivi. R esiste con controricorso l’ A der – Agenzia delle Entrate-Riscossione,già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Il ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è denunciata, violazione degli artt. 2699, 2700 e 2702 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma primo , n. 3, cod. proc. civ., per avere la corte territoriale escluso la proponibilità della querela di falso, avverso le sottoscrizioni apposte sulla relata di notifica degli avvisi di ricevimento, sull’erroneo presupposto che l’attestazione del notificatore non fosse assistita da fede privilegiata, riguardante invece la sola circostanza della consegna a soggetti asseritamente qualificatisi come familiari conviventi e addetti alla casa, all’ufficio o all’azienda. La Corte d’appello avrebbe erroneamente disconosciuto che l’avviso di ricevimento, quale parte integrante della relata di notifica, costituisce — ai sensi dell’art. 4, comma 3, Legge n. 890/1982 — l’unico documento idoneo a provare la consegna del plico, la relativa data e l’identità del soggetto che ha sottoscritto l'atto. Trattandosi di attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale, tale avviso gode della medesima forza certificatoria della relazione di notificazione; essoè dunque assistito dalla fede privilegiata ex art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza. Il ricorrente, ancora, rileva di aver dedotto, nell’atto di querela, la falsità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento, depositando a sostegno della denuncia copia del proprio documento d’identità recante sottoscrizione autenticata. 2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n, 3, cod. proc. civ. Il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto inammissibile la querela di falso per carenza di legittimazione, per essere stati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate asseritamente consegnati il primo a mani di “familiare convivente”, e il secondo di “addetto alla casa, ufficio o azienda”.La corte è incorsa nella violazione del principio di diritto secondo cui, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso. Fermo restando che era priv a di riscontro la circostanza che a sottoscrivere gli avvisi di ricevimento non sarebbe stato il ricorrente ma suoi familiari o addetti alla casa, la querela di falso si imponequando l a firma della persona, cui l'atto sia stato consegnato, apposta nello spazio dell'avviso relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata», sia illeggibile o apparentemente apocrifa. 3. I motivi di ricorso - da esaminarsi congiuntamente stante l'evidente connessione - sono i nammissibili in quanto non aderenti alle rationes decidendienunciate dalla Corte d’appello e, quindi, sono privi di decisività. 3.1. In particolare, con il primo motivo, là dove si duole per aver la corte partenopea asseritamente escluso la natura fidefacente dell’avviso di ricevimento delle raccomandate, il ricorrente non ha affatto considerato quanto detto dalgiudice dell’appello in merito all’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dal ricevente all’agente postale. Al riguardo, la Corte d’appello ha scritto: “[… ] sono assistiti da fede privilegiata solo i fatti caduti sotto la diretta percezione del soggetto incaricato della notifica e non anche il contenuto delle dichiarazioni da questi ricevute, tra le quali rientra anche l’identità del soggetto al quale l’atto oil plico viene consegnato o i suoi rapporti con il destinatario ” . La Corte d’appello ha affermato che per tali ragioni sono state ritenute assistite da fede privilegiata “le attestazioni relative all’avvenuto accesso in un luogo, alle modalità ed ai tempi della consegna dell’atto ed al mancato reperimento di persone idonee a riceverlo… , mentre analoga efficacia probatoria è stata esclusa con riguardo ai rapporti tra il destinatario della notifica e la persona alla quale viene consegnata l’atto … giacché tali attestazioni si fondano sulle dichiarazioni ricevute dal notificatore che non è tenuto ad accertarne la veridicità purché esse concordino con la situazione apparente, come la presenza presso l’abitazione, lo studio ecc. … Tali attestazioni sono solo dotate di una presunzione di veridicità,che può essere superata attraverso la prova contraria da chi assume di non aver ricevuto l’atto… Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche qualora l’atto venga consegnato a persona che si qualifichi quale destinatario dell’atto, la cui identità il notificatore non è tenuto a verificare. Proprio per tale ragione la giurisprudenza ha affermato che le dichiarazioni false eventualmente rese circa la propria identità al soggetto incaricato della notifica sono sanzionate ai sensi dell’art. 485 c.p.” La corte ha poi concluso “Si ritiene, pertanto, che, non essendo assistite da fede privilegiata le attestazioni rese nel caso di specie dall’[OSCURATO:PERSONA] in ordine all’identità del destinatario dell’atto e, dunque, alla riferibilità a quest’ultimo della sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, ma al più da una presunzione di veridicità, la prova contraria potesse essere offerta con qualsiasi mezzo e, quindi, anche attraverso il disconoscimento in via incidentale della sottoscrizione; va invece esclusa la proponibilità della querela di falso, giacché, con riguardo all’aspetto in esame, l’attestazione del notificatore non è assistito da fede privilegiata (che riguarda invece la sola circostanza della consegna ad un soggetto qualificatosi come familiare convivente rinvenuto presso l’abitazione)” (da pagina6, ultimo capoverso, a pagina 7). 3.2. Il secondo motivo , con il quale il ricorrente argomenta a proposito della illeggibilità della sottoscrizione del ricevente e che non risulti la consegna a persona diversa dal destinatario, sì che dovrebbe presumersi che la consegna sia avvenutaa mani del destinatario, si espone ad analogo rilievo critico. Infatti, la censura svolta dall’[OSCURATO:PERSONA] è del tutto eccentrica rispetto alla ratio enunciata dalla Corte d’appellobasata sulle circostanze pacifiche, perché rientranti nel carattere fidefacente di quanto attestato dall’agente postale, che i riceventi si fossero qualificati, rispettivamente, come “familiare” e “Addetto alla casa ufficio o azienda”, avendo affermato la corte che “risultava già che non era lui quale destinatario ad aver ricevuto l’atto ma soggetti all’uopo preposti”(pagina 8, righe 22 ed 23 ), sì che è del tutto inconferente l’invocata presunzionecirca la consegna al destinatario quando la sottoscrizione sia illeggibile e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario. Deve essere, altresì, notato che, come si ricava dalla sentenza impugnata, l’attore nel promuovere in via autonoma il giudizio di falso ebbe a sostenere che “né lui né alcuno dei suoi familiari ha mai ricevuto o sottoscritto le stesse e perciò non è difficile avere la prova della falsità di tali documenti”. Con il che appare evidente l’assenza di decisività del motivo. Il ricorrente, pertanto, ha prospettato le sue censure in termini non aderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del ricorso dovendosi senz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in baseai quali “[l]La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso,rilevabile anche d'ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass.,sez. un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.500,00 per compe ns i professionali , oltre le spese prenotate e prenotande a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a nor