CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 04036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 28 ottobre 2021, riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 13 maggio 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648-bi; cod. pen., dichiarando estinti per intervenuta prescrizione i delitti contestati ai capi da B a dell'imputazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio ct motivazione nella prova di penale responsabilità del prevenuto per il delitto lui ascritto, oltre contenere censure del tutto generiche, risulta meramente riproduttivo di questioni gi7, adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente omette di confrontarsi, da entrambi i giudici di merito, che hanno difatti sottolineato come delitto presupposto del riciclaggio contestato dovesse individuarsi nel furto dell'auto, reato quale il Volta non aveva concorso, laddove, invece, le attività integranti i delitti di false, dichiarati prescritti in appello, erano state da questi realizzate proprio al fine di ostacolarg l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dello Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e