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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 08009/2022

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ORDINANZA sul ricorso 32400/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S., in persona dei Commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via F. S. Nitti n.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, del 01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., successivamente fallita) ha proposto opposizione allo stato passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, per un credito di oltre 4 milioni EUR, in massima parte affermato come prededucibile, composto da indennità sostitutiva di preavviso, indennità di fine rapporto e risarcimento dei danni, correlabile a un contratto di "agenziamento merci e passeggeri" e di "raccomandazione marittima" in essere con la Tirrenia dal 1992.

Nella resistenza della procedura. l'adito tribunale di Roma ha accolto la domanda limitatamente all'indennità sostitutiva del preavviso (per 278.760,00 EUR) e all'indennità di fine rapporto (per 1.121.572,00 EUR), ambedue in prededuzione.

Facendo applicazione degli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 e dell'art. 1-bis del d.l. n. 135 del 2008, convertito con modificazioni in I. n. 166 del 2008, il tribunale ha ritenuto provata per documenti la prosecuzione del rapporto tra le parti per espressa opzione del commissario straordinario dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria (avvenuta con decreto del 5-8-2010), e ha osservato che però la stessa procedura aveva successivamente, in sequenza, comunicato ad [OSCURATO:SOCIETA], il 18-10-2010, la sospensione temporanea della linea di collegamento Bari-Durazzo con impiego sulla stessa linea di altra motonave e, in ultimo, definitivamente interrotto, il 12-1-2011, senza preavviso, i collegamenti telematici con la medesima [OSCURATO:SOCIETA], fino al conferimento di un nuovo mandato di agenzia a soggetto terzo.

La procedura ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale di Roma, deducendo sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. - Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 e 1-bis del d.l. n. 134 del 2008 come convertito, che richiedono ai fini del subentro o dello scioglimento dal contratto pendente da parte degli organi della procedura una espressa dichiarazione.

Col secondo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine al profilo dell'avvenuto scioglimento del contratto di agenzia a opera del commissario straordinario.

Col terzo l'omesso esame di fatto decisivo in ordine a tale questione, dal momento che mai il commissario si sarebbe sciolto dal ripetuto contratto.

II. - In subordine ai sopradetti mezzi, la ricorrente deduce inoltre nell'ordine: col quarto motivo, la violazione degli artt. 1750 cod. civ. e 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 e 72 legge fall., per avere il tribunale riconosciuto la spettanza di un'indennità di mancato preavviso avente pacifica funzione risarcitoria; col quinto motivo, la violazione dell'art. 1751 cod. civ., per aver riconosciuto l'indennità di fine rapporto in difetto dei presupposti di legge;col sesto, la nullità del provvedimento per motivazione apparente in ordine alla prova dei requisiti per il riconoscimento della detta indennità di fine rapporto; col settimo, infine, la violazione degli artt. 52 del d.lgs. n. 270 del 1999, 72, 74 e 111 legge fall. per aver attribuito ai crediti in questione il rango prededucibile.

III. - I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

La disciplina dei contratti in corso alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria è delineata dall'art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 nel senso che, salvi i contratti di lavoro e quelli di locazione immobiliare, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche a esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti a quella data; mentre fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione.

In tal senso l'art. 50 ha stabilito come principio di ordine generale quello di non interruzione dei rapporti contrattuali pendenti, in coerenza con le caratteristiche dell'amministrazione straordinaria, unitamente al fatto che la sorte del rapporto contrattuale è lasciata alle determinazioni del commissario straordinario.

IV. - L'art. 1-bis del d.l. n. 134 del 2008 ha dettato l'interpretazione autentica del secondo comma del citato art. 50, stabilendo che tale disposizione "va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999".V. - L'interpretazione anzidetta è mirata, per concorde opinione, a non vincolare il commissario straordinario a decisioni anteriormente assunte, poiché codeste possono avvenire in una fase della procedura nella quale il destino dell'impresa non è ancora chiaro, ma nella quale altresì si rinviene comunque l'esigenza di mantenere le funzionalità dell'impresa stessa, e quindi delle afferenti dotazioni di beni e servizi.

Per tale ragione questa Corte ha affermato che l'art. 50, secondo comma, del d.lgs. n. 270 del 1999, come interpretato dall'art. 1-bis del d.l. n. 134 del 2008, conv. nella

I. n. 166 del 2008, postula la prosecuzione ope legis dei contratti in corso in funzione della conservazione dell'impresa ammessa alla procedura finché il commissario non eserciti, formalmente e inequivocabilmente, la facoltà di sciogliersi dal contratto, "sia perché a ciò appositamente provocato dall'altro contraente" mediante l'interpello previsto dal terzo comma del medesimo art. 50, "sia perché in tal senso spontaneamente determinatosi a prescindere dalla detta intimazione della controparte" (v.

Cass. n. 1195-18).

VI. - In questa prospettiva, peraltro, è netta la differenza corrente tra l'ipotesi dei contratti proseguiti tacitamente, dopo l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, in difetto di esercizio della facoltà di subentro del commissario straordinario, e l'ipotesi della individuazione delle modalità di esercizio di codesta medesima facoltà.

Nella concreta fattispecie il tribunale di Roma ha rilevato che il rapporto con [OSCURATO:SOCIETA] era proseguito anche dopo l'apertura della procedura concorsuale "per espressa opzione del commissario straordinario", il quale il 15-9-2010 aveva informato la controparte del mantenimento e della prosecuzione del rapporto sollecitandone in tal senso l'adesione.

Invero, secondo la ricostruzione operata dalla corte del merito, l'adesione era giusta ppunto intervenuta il 25-10-2010.

VII. - Ne segue che è vero che durante la parentesi di esecuzione cd. inerziale del contratto, di cui al citato secondo comma dell'art. 50, il contraente in bonis deve solo attendere le scelte del commissario - salvo (come detto) metterlo in mora mediante l'interpello; ed è vero che l'esecuzione inerziale del contratto a opera della procedura non può in sé esser interpretata come tacito subentro per facta concludentia, preclusivo della successiva facoltà di scioglimento.

Resta però che non è questo ciò che il tribunale di Roma ha ritenuto.

Il tribunale di Roma, per quanto con formula forse lessicalmente imprecisa siccome facente riferimento alla prosecuzione del rapporto anziché esplicitamente al subentro, ha accertato proprio - e chiaramente - gli elementi del subentro, avendo affermato che vi era stata un'espressa opzione del commissario straordinario in tal senso, la quale opzione si era concretizzata finanche in un'esplicita sollecitazione ad [OSCURATO:SOCIETA] ad aderire alla proposta.

Tale motivazione integra un accertamento di fatto a proposito dell'avvenuta spontanea determinazione dell'organo commissariale per il subentro nel contratto; cosa da desumere dall'altrimenti ingiustificato riferimento alla proposta fatta all'altro contraente, seguita - peraltro - dall'adesione di questi.

VIII. - La motivazione è quindi congruente con la disciplina di legge, e consente l'emersione di una specifica ratio decidendi.

Ciò, da un lato, esclude ogni ipotesi di nullità del provvedimento per motivazione apparente e, dall'altro, rende manifestamente inidoneo il rilievo di parte ricorrente circa la ricostruzione della ripetuta proposta di adesione alla prosecuzione del rapporto in termini solo ricognitivi della disciplina di legge.

In questo senso invero l'affermazione (pag. 17 del ricorso) implica una diversa ricostruzione in fatto, priva di valore in sede di legittimità.

IX. - A sua volta il terzo motivo di ricorso, che denunzia un omesso esame di fatti, è inammissibile perché teso ad attuare, surrettiziamente, un sindacato sulla valutazione della prova, essendo incentrato sull'apodittico rilievo (contrastante con la conclusione di merito) di non avvenuto scioglimento dell'organo commissariale dal contratto di agenzia desunto dalla mancanza di qualsiasi dichiarazione espressa.

In contrario può osservarsi che dall'accertamento operato dalla corte territoriale emerge - come detto - il subentro dell'organo commissariale nel rapporto, e poi che tale rapporto era stato interrotto in via definitiva mediante il conferimento di un nuovo mandato a terzi, senza preavviso perfino in ordine ai collegamenti telematici con [OSCURATO:SOCIETA].

Il che rende il senso di un accertamento mirato all'avvenuta estinzione del rapporto ad nutum, da parte dell'organo commissariale, dopo l'iniziale subentro.

X. - Il quarto motivo, ove non inammissibile, è comunque infondato.

La ricorrente assume che sia stato violato l'art. 1750 cod. civ. perché la norma escluderebbe ogni riferimento al fatto che il periodo di preavviso possa essere sostituito col pagamento di una somma, e inoltre perché comunque una somma non si sarebbe potuta liquidare se non in funzione risarcitoria; cosa da escludere in caso di scioglimento endoconcorsuale dal contratto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999.

La tesi non è assistita dal necessario livello di autosufficienza a proposito dell'avvenuta devoluzione dello specifico profilo dinanzi al giudice a quo.

In ogni caso non può essere condivisa perché suppone il legittimo esercizio dello scioglimento in difetto di subentro, cosa che nella specie è stata esclusa.

E inoltre perché è pacifico, ove si discorra di rapporto d'agenzia, che l'indennità sostitutiva del preavviso debba essere corrisposta, in caso di recesso unilaterale dal rapporto senza preavviso, non in funzione risarcitoria ma indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualità del mancato rinvenimento di una nuova attività a tutela della parte che subisce l'improvvisa interruzione del rapporto, così da attenuarne le conseguenze (cfr. Cass. n. 24776-13).XI. - Il quinto motivo è inammissibile.

Si allude al fatto che non sarebbero stati in effetti dimostrati i presupposti del diritto a ottenere l'indennità di cessazione del rapporto.

In questi termini, tuttavia, la doglianza implica un sindacato sul merito della differente valutazione svolta dal tribunale.

Il quale si è determinato sulla base del contratto, e segnatamente sulla base del fatto che lo stesso contratto, nel quale l'organo commissariale era subentrato, conteneva il rinvio all'art. 1751 cod. civ., mitigato dalla fissazione della regola secondo cui l'indennità non avrebbe potuto superare la cifra annua calcolata su base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni.

In questa prospettiva il tribunale ha operato in coerenza col limite indennitario pattiziamente riscontrato, affermando che sia il prospetto prodotto dall'opponente, sia le risultanze istruttorie, consentivano (giustappunto) di calcolare l'indennità prendendo a riferimento gli ultimi cinque anni di esecuzione del contratto.

Si tratta di una considerazione in fatto, insindacabile in cassazione siccome vertente sulla valutazione della prova documentale.

XII. - Il sesto motivo, riferente di una presunta nullità del decreto ex art. 132 cod. proc. civ. per motivazione apparente, è manifestamente infondato, essendo la motivazione ben evincibile nell'esatto senso appena indicato.

XIII. - Il settimo motivo è egualmente infondato.

Con riguardo a entrambe le indennità il tribunale ha ritenuto che l'ammissione al passivo dovesse avvenire in prededuzione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 270 del 1999, stante il subentro del commissario straordinario nel contratto e stante la successiva sua interruzione senza preavviso, con affidamento di un nuovo mandato a terzi.

L'art. 52 prevede che "i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione de/patrimonio del debitore" sono soddisfatti in prededuzione a norma dell'art. 111 legge fall., "anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria".La previsione serve a stabilire sia la sorte della prededuzione per i crediti anzidetti, sia l'ultrattività della medesima nel fallimento consecutivo.

In altre parole, in caso di amministrazione straordinaria i crediti sorti prima della dichiarazione di insolvenza soggiacciono alla regola del concorso e vanno ammessi in chirografo; i crediti insorti nel periodo intermedio decorrente dalla data di dichiarazione di insolvenza alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria vanno ammessi in prededuzione a mente della disciplina dettata dagli artt. 18 e 20 del d.

Igs. n. 270 del 1999, secondo cui i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111, primo comma, n. 1, legge fall.; egualmente vanno in prededuzione i crediti maturati dal contraente dopo l'apertura della procedura, essendo le relative prestazioni finalizzate alla continuazione dell'attività d'impresa ex art. 52 del d.lgs. n. 270 del 1999 (v.

Cass. n. 28797-18).

XIV. - Nel caso concreto, trattandosi di crediti indennitari - segnatamente relativi all'indennità sostitutiva del preavviso e all'indennità contrattualmente prevista per l'ipotesi di cessazione del rapporto -, si assume da parte della ricorrente che non andrebbe riconosciuta la prededuzione, non essendovi equiparazione con quanto eventualmente maturato in dipendenza di prestazioni finalizzate alla continuazione dell'attività d'impresa.

La tesi postula un'esegesi formale, e cioè limitata al credito in sé, e non tiene conto di quanto diversamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte.

E' stato affermato - specificamente in relazione all'indennità supplementare prevista dall'accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale allegato al CCNL dei dirigenti d'azienda, ma con ratio estendibile a ogni caso analogo - che tale indennità costituisce, a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria, un credito da ammettere al passivo in prededuzione, ex art. 111 legge fall., per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell'attività di impresa (Cass. n. 29735-18; conf.

Cass. n. 29318-20).

Simile conclusione è motivata dal rilievo che la prededuzione del credito in questione (ove anche ritenuto di tipo indennitario) si fonda sulla funzionalità della prosecuzione del rapporto (in quel caso di lavoro) alle esigenze della continuazione dell'esercizio di impresa; dacché la conseguenza - in quei precedenti ritenuta "inevitabile" - che "ogni credito che trova origine e causa in detto rapporto - a prescindere dalla sua natura, strettamente retributiva o anche indennitaria, secondo l'unitario regime economico e normativo ad esso applicabile - ne ripete quello stesso vincolo di funzionalità alla continuazione dell'esercizio dell'impresa che giustifica la sua prededucibilità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, d.l. 347/2003, conv. con mod. dalla

I. 39/2004, e degli artt. 20 e 52, d.

Igs. n. 270/1999".

Può osservarsi che tanto costituisce replica di un altro consolidato insegnamento, maturato a proposito delle indennità di anzianità spettanti ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria cessati dal rapporto di lavoro successivamente al provvedimento di continuazione dell'esercizio dell'impresa: indennità dal lato dell'impresa considerate, per l'intero importo, in applicazione dell'art. 4 del d.l. 31 luglio 1981 n. 414, convertito in legge 2 ottobre 1981 n. 544, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio, secondo la previsione dell'art. 111 legge fall., sì da rientrare nelle obbligazioni cd. di massa da soddisfare in prededuzione dalla data di cessazione del rapporto (v.

Cass. n. 2716-92, Cass. n. 4378-85).

Poiché allora questo schema di ragionamento è adattabile a ogni fattispecie contrattuale analoga, nell'alveo della quale sia maturato il diritto all'indennità, è evidente che esso osta al settimo motivo dell'attuale ricorso, che per tale ragione va rigettato quanto al presupposto interpretativo che lo caratterizza.

XV. - Le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 12.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 32400/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S., in persona dei Commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via F. S. Nitti n.2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, del 01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., successivamente fallita) ha proposto opposizione allo stato passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, per un credito di oltre 4 milioni EUR, in massima parte affermato come prededucibile, composto da indennità sostitutiva di preavviso, indennità di fine rapporto e risarcimento dei danni, correlabile a un contratto di "agenziamento merci e passeggeri" e di "raccomandazione marittima" in essere con la Tirrenia dal 1992. Nella resistenza della procedura. l'adito tribunale di Roma ha accolto la domanda limitatamente all'indennità sostitutiva del preavviso (per 278.760,00 EUR) e all'indennità di fine rapporto (per 1.121.572,00 EUR), ambedue in prededuzione. Facendo applicazione degli artt. 50 e 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 e dell'art. 1-bis del d.l. n. 135 del 2008, convertito con modificazioni in I. n. 166 del 2008, il tribunale ha ritenuto provata per documenti la prosecuzione del rapporto tra le parti per espressa opzione del commissario straordinario dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria (avvenuta con decreto del 5-8-2010), e ha osservato che però la stessa procedura aveva successivamente, in sequenza, comunicato ad [OSCURATO:SOCIETA], il 18-10-2010, la sospensione temporanea della linea di collegamento Bari-Durazzo con impiego sulla stessa linea di altra motonave e, in ultimo, definitivamente interrotto, il 12-1-2011, senza preavviso, i collegamenti telematici con la medesima [OSCURATO:SOCIETA], fino al conferimento di un nuovo mandato di agenzia a soggetto terzo. La procedura ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale di Roma, deducendo sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. - Col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 e 1-bis del d.l. n. 134 del 2008 come convertito, che richiedono ai fini del subentro o dello scioglimento dal contratto pendente da parte degli organi della procedura una espressa dichiarazione. Col secondo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine al profilo dell'avvenuto scioglimento del contratto di agenzia a opera del commissario straordinario. Col terzo l'omesso esame di fatto decisivo in ordine a tale questione, dal momento che mai il commissario si sarebbe sciolto dal ripetuto contratto. II. - In subordine ai sopradetti mezzi, la ricorrente deduce inoltre nell'ordine: col quarto motivo, la violazione degli artt. 1750 cod. civ. e 51 del d.lgs. n. 270 del 1999 e 72 legge fall., per avere il tribunale riconosciuto la spettanza di un'indennità di mancato preavviso avente pacifica funzione risarcitoria; col quinto motivo, la violazione dell'art. 1751 cod. civ., per aver riconosciuto l'indennità di fine rapporto in difetto dei presupposti di legge;col sesto, la nullità del provvedimento per motivazione apparente in ordine alla prova dei requisiti per il riconoscimento della detta indennità di fine rapporto; col settimo, infine, la violazione degli artt. 52 del d.lgs. n. 270 del 1999, 72, 74 e 111 legge fall. per aver attribuito ai crediti in questione il rango prededucibile. III. - I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili. La disciplina dei contratti in corso alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria è delineata dall'art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999 nel senso che, salvi i contratti di lavoro e quelli di locazione immobiliare, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche a esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti a quella data; mentre fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. In tal senso l'art. 50 ha stabilito come principio di ordine generale quello di non interruzione dei rapporti contrattuali pendenti, in coerenza con le caratteristiche dell'amministrazione straordinaria, unitamente al fatto che la sorte del rapporto contrattuale è lasciata alle determinazioni del commissario straordinario. IV. - L'art. 1-bis del d.l. n. 134 del 2008 ha dettato l'interpretazione autentica del secondo comma del citato art. 50, stabilendo che tale disposizione "va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999".V. - L'interpretazione anzidetta è mirata, per concorde opinione, a non vincolare il commissario straordinario a decisioni anteriormente assunte, poiché codeste possono avvenire in una fase della procedura nella quale il destino dell'impresa non è ancora chiaro, ma nella quale altresì si rinviene comunque l'esigenza di mantenere le funzionalità dell'impresa stessa, e quindi delle afferenti dotazioni di beni e servizi. Per tale ragione questa Corte ha affermato che l'art. 50, secondo comma, del d.lgs. n. 270 del 1999, come interpretato dall'art. 1-bis del d.l. n. 134 del 2008, conv. nella I. n. 166 del 2008, postula la prosecuzione ope legis dei contratti in corso in funzione della conservazione dell'impresa ammessa alla procedura finché il commissario non eserciti, formalmente e inequivocabilmente, la facoltà di sciogliersi dal contratto, "sia perché a ciò appositamente provocato dall'altro contraente" mediante l'interpello previsto dal terzo comma del medesimo art. 50, "sia perché in tal senso spontaneamente determinatosi a prescindere dalla detta intimazione della controparte" (v. Cass. n. 1195-18). VI. - In questa prospettiva, peraltro, è netta la differenza corrente tra l'ipotesi dei contratti proseguiti tacitamente, dopo l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, in difetto di esercizio della facoltà di subentro del commissario straordinario, e l'ipotesi della individuazione delle modalità di esercizio di codesta medesima facoltà. Nella concreta fattispecie il tribunale di Roma ha rilevato che il rapporto con [OSCURATO:SOCIETA] era proseguito anche dopo l'apertura della procedura concorsuale "per espressa opzione del commissario straordinario", il quale il 15-9-2010 aveva informato la controparte del mantenimento e della prosecuzione del rapporto sollecitandone in tal senso l'adesione. Invero, secondo la ricostruzione operata dalla corte del merito, l'adesione era giusta ppunto intervenuta il 25-10-2010. VII. - Ne segue che è vero che durante la parentesi di esecuzione cd. inerziale del contratto, di cui al citato secondo comma dell'art. 50, il contraente in bonis deve solo attendere le scelte del commissario - salvo (come detto) metterlo in mora mediante l'interpello; ed è vero che l'esecuzione inerziale del contratto a opera della procedura non può in sé esser interpretata come tacito subentro per facta concludentia, preclusivo della successiva facoltà di scioglimento. Resta però che non è questo ciò che il tribunale di Roma ha ritenuto. Il tribunale di Roma, per quanto con formula forse lessicalmente imprecisa siccome facente riferimento alla prosecuzione del rapporto anziché esplicitamente al subentro, ha accertato proprio - e chiaramente - gli elementi del subentro, avendo affermato che vi era stata un'espressa opzione del commissario straordinario in tal senso, la quale opzione si era concretizzata finanche in un'esplicita sollecitazione ad [OSCURATO:SOCIETA] ad aderire alla proposta. Tale motivazione integra un accertamento di fatto a proposito dell'avvenuta spontanea determinazione dell'organo commissariale per il subentro nel contratto; cosa da desumere dall'altrimenti ingiustificato riferimento alla proposta fatta all'altro contraente, seguita - peraltro - dall'adesione di questi. VIII. - La motivazione è quindi congruente con la disciplina di legge, e consente l'emersione di una specifica ratio decidendi. Ciò, da un lato, esclude ogni ipotesi di nullità del provvedimento per motivazione apparente e, dall'altro, rende manifestamente inidoneo il rilievo di parte ricorrente circa la ricostruzione della ripetuta proposta di adesione alla prosecuzione del rapporto in termini solo ricognitivi della disciplina di legge. In questo senso invero l'affermazione (pag. 17 del ricorso) implica una diversa ricostruzione in fatto, priva di valore in sede di legittimità. IX. - A sua volta il terzo motivo di ricorso, che denunzia un omesso esame di fatti, è inammissibile perché teso ad attuare, surrettiziamente, un sindacato sulla valutazione della prova, essendo incentrato sull'apodittico rilievo (contrastante con la conclusione di merito) di non avvenuto scioglimento dell'organo commissariale dal contratto di agenzia desunto dalla mancanza di qualsiasi dichiarazione espressa. In contrario può osservarsi che dall'accertamento operato dalla corte territoriale emerge - come detto - il subentro dell'organo commissariale nel rapporto, e poi che tale rapporto era stato interrotto in via definitiva mediante il conferimento di un nuovo mandato a terzi, senza preavviso perfino in ordine ai collegamenti telematici con [OSCURATO:SOCIETA]. Il che rende il senso di un accertamento mirato all'avvenuta estinzione del rapporto ad nutum, da parte dell'organo commissariale, dopo l'iniziale subentro. X. - Il quarto motivo, ove non inammissibile, è comunque infondato. La ricorrente assume che sia stato violato l'art. 1750 cod. civ. perché la norma escluderebbe ogni riferimento al fatto che il periodo di preavviso possa essere sostituito col pagamento di una somma, e inoltre perché comunque una somma non si sarebbe potuta liquidare se non in funzione risarcitoria; cosa da escludere in caso di scioglimento endoconcorsuale dal contratto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 270 del 1999. La tesi non è assistita dal necessario livello di autosufficienza a proposito dell'avvenuta devoluzione dello specifico profilo dinanzi al giudice a quo. In ogni caso non può essere condivisa perché suppone il legittimo esercizio dello scioglimento in difetto di subentro, cosa che nella specie è stata esclusa. E inoltre perché è pacifico, ove si discorra di rapporto d'agenzia, che l'indennità sostitutiva del preavviso debba essere corrisposta, in caso di recesso unilaterale dal rapporto senza preavviso, non in funzione risarcitoria ma indennitaria, quale rimedio contro la mera eventualità del mancato rinvenimento di una nuova attività a tutela della parte che subisce l'improvvisa interruzione del rapporto, così da attenuarne le conseguenze (cfr. Cass. n. 24776-13).XI. - Il quinto motivo è inammissibile. Si allude al fatto che non sarebbero stati in effetti dimostrati i presupposti del diritto a ottenere l'indennità di cessazione del rapporto. In questi termini, tuttavia, la doglianza implica un sindacato sul merito della differente valutazione svolta dal tribunale. Il quale si è determinato sulla base del contratto, e segnatamente sulla base del fatto che lo stesso contratto, nel quale l'organo commissariale era subentrato, conteneva il rinvio all'art. 1751 cod. civ., mitigato dalla fissazione della regola secondo cui l'indennità non avrebbe potuto superare la cifra annua calcolata su base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni. In questa prospettiva il tribunale ha operato in coerenza col limite indennitario pattiziamente riscontrato, affermando che sia il prospetto prodotto dall'opponente, sia le risultanze istruttorie, consentivano (giustappunto) di calcolare l'indennità prendendo a riferimento gli ultimi cinque anni di esecuzione del contratto. Si tratta di una considerazione in fatto, insindacabile in cassazione siccome vertente sulla valutazione della prova documentale. XII. - Il sesto motivo, riferente di una presunta nullità del decreto ex art. 132 cod. proc. civ. per motivazione apparente, è manifestamente infondato, essendo la motivazione ben evincibile nell'esatto senso appena indicato. XIII. - Il settimo motivo è egualmente infondato. Con riguardo a entrambe le indennità il tribunale ha ritenuto che l'ammissione al passivo dovesse avvenire in prededuzione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 270 del 1999, stante il subentro del commissario straordinario nel contratto e stante la successiva sua interruzione senza preavviso, con affidamento di un nuovo mandato a terzi. L'art. 52 prevede che "i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione de/patrimonio del debitore" sono soddisfatti in prededuzione a norma dell'art. 111 legge fall., "anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria".La previsione serve a stabilire sia la sorte della prededuzione per i crediti anzidetti, sia l'ultrattività della medesima nel fallimento consecutivo. In altre parole, in caso di amministrazione straordinaria i crediti sorti prima della dichiarazione di insolvenza soggiacciono alla regola del concorso e vanno ammessi in chirografo; i crediti insorti nel periodo intermedio decorrente dalla data di dichiarazione di insolvenza alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria vanno ammessi in prededuzione a mente della disciplina dettata dagli artt. 18 e 20 del d. Igs. n. 270 del 1999, secondo cui i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'art. 111, primo comma, n. 1, legge fall.; egualmente vanno in prededuzione i crediti maturati dal contraente dopo l'apertura della procedura, essendo le relative prestazioni finalizzate alla continuazione dell'attività d'impresa ex art. 52 del d.lgs. n. 270 del 1999 (v. Cass. n. 28797-18). XIV. - Nel caso concreto, trattandosi di crediti indennitari - segnatamente relativi all'indennità sostitutiva del preavviso e all'indennità contrattualmente prevista per l'ipotesi di cessazione del rapporto -, si assume da parte della ricorrente che non andrebbe riconosciuta la prededuzione, non essendovi equiparazione con quanto eventualmente maturato in dipendenza di prestazioni finalizzate alla continuazione dell'attività d'impresa. La tesi postula un'esegesi formale, e cioè limitata al credito in sé, e non tiene conto di quanto diversamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte. E' stato affermato - specificamente in relazione all'indennità supplementare prevista dall'accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale allegato al CCNL dei dirigenti d'azienda, ma con ratio estendibile a ogni caso analogo - che tale indennità costituisce, a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria, un credito da ammettere al passivo in prededuzione, ex art. 111 legge fall., per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell'attività di impresa (Cass. n. 29735-18; conf. Cass. n. 29318-20). Simile conclusione è motivata dal rilievo che la prededuzione del credito in questione (ove anche ritenuto di tipo indennitario) si fonda sulla funzionalità della prosecuzione del rapporto (in quel caso di lavoro) alle esigenze della continuazione dell'esercizio di impresa; dacché la conseguenza - in quei precedenti ritenuta "inevitabile" - che "ogni credito che trova origine e causa in detto rapporto - a prescindere dalla sua natura, strettamente retributiva o anche indennitaria, secondo l'unitario regime economico e normativo ad esso applicabile - ne ripete quello stesso vincolo di funzionalità alla continuazione dell'esercizio dell'impresa che giustifica la sua prededucibilità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, d.l. 347/2003, conv. con mod. dalla I. 39/2004, e degli artt. 20 e 52, d. Igs. n. 270/1999". Può osservarsi che tanto costituisce replica di un altro consolidato insegnamento, maturato a proposito delle indennità di anzianità spettanti ai dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria cessati dal rapporto di lavoro successivamente al provvedimento di continuazione dell'esercizio dell'impresa: indennità dal lato dell'impresa considerate, per l'intero importo, in applicazione dell'art. 4 del d.l. 31 luglio 1981 n. 414, convertito in legge 2 ottobre 1981 n. 544, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio, secondo la previsione dell'art. 111 legge fall., sì da rientrare nelle obbligazioni cd. di massa da soddisfare in prededuzione dalla data di cessazione del rapporto (v. Cass. n. 2716-92, Cass. n. 4378-85). Poiché allora questo schema di ragionamento è adattabile a ogni fattispecie contrattuale analoga, nell'alveo della quale sia maturato il diritto all'indennità, è evidente che esso osta al settimo motivo dell'attuale ricorso, che per tale ragione va rigettato quanto al presupposto interpretativo che lo caratterizza. XV. - Le spese processuali seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 12.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei p
Decreto Cassazione n. 08009/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris