CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18669/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: MARRA Rosario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], TOMMASELLI Carlo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/1/1062, MARIGLIANO Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/12/2018 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del Tommaselli, rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di Marigliano e Marra; udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrando i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che, intervenuta a seguito di annullamento con rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 16/5/2017, disposto con sentenza di questa Corte in data 13/10/2017, ha confermato, sui capi oggetto di rinvio, la sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Napoli in data 24 settembre 2014- ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1. [OSCURATO:PERSONA], capo U (partecipazione ad associazione finalizzata alla cessione ed al traffico di stupefacenti, reato p. e p. dall'art. 74, d.P.R. 309/90), 1.1. violazione della legge processuale penale e vizio esiziale di motivazione per inesistenza (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte territoriale, sebbene vincolata dal percorso indicato nella sede rescindente, del tutto eluso il tema della prova (autonoma ed indipendente rispetto a quella afferente alla partecipazione associativa mafiosa) della cointeressenza nel traffico di stupefacenti realizzato da altri nelle "piazze di spaccio" controllate ed autorizzate dal sodalizio; in particolare, la Corte di rinvio avrebbe dovuto risolvere il dubbio relativo al titolo in base al quale gli autori del traffico di stupefacenti dovevano versare una quota dei proventi illeciti al ricorrente, quale tangente per l'attività illecita autorizzata sul territorio oggetto di controllo mafioso o quale dividendo degli utili realizzati nel corso di una attività illecita che vedeva la cointeressenza anche del ricorrente. Dubbio che la Corte di rinvio non ha risolto, essendosi limitata a ripetere le argomentazioni già addotte con la motivazione della sentenza annullata. 2. [OSCURATO:PERSONA], capo 01 (concorso nella estorsione consumata ai danni dei titolari della ditta ECOROTTAMI s.r.I.), 2.1. il ricorrente deduce in forma promiscua tutti e tre i vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in relazione alle argomentazioni offerte dalla Corte di rinvio atte a sostenere l'affermazione di responsabilità per il concorso nel reato di estorsione contestato, atteso il difetto evidente della prova dichiarativa a carico. In particolare, la Corte non ha superato l'obiezione posta con i motivi di gravame, ove si era dedotto che l'imputato non poteva aver preso parte all'incontro con gli estorti, atteso che nell'anno 2007 era stato libero solo dal mese di settembre al mese di novembre, ovvero in date non corrispondenti alle indicazioni offerte dalla persona offesa. Le dichiarazioni rese in proposito da [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere indirette, in quanto riferiscono quanto appreso dal fratello, sono assai imprecise ed inidonee -pertanto- a fondare l'accertamento di responsabilità per il reato contestato.3. [OSCURATO:PERSONA], capo 01, 3.1. violazione e falsa applicazione della legge penale e processuale penale, omessa valutazione della prova decisiva, travisamento del fatto (art. 606, comma 1, lett. b, e, cod. proc. pen.), la Corte di rinvio, onerata di acquisire le sopravvenute prove dichiarative provenienti da fonti anche diverse da quelle formanti il coacervo indiziario già scrutinato in primo grado ex actis, non motiva circa le ragioni che hanno indotto a ritenere maggiormente credibile il narrato (fratelli Paolella) già valutato nel corso del giudizio abbreviato, rispetto a quello acquisito da altro processo e reso in istruttoria dibattimentale per bocca dei medesimi testi; 3.2. I medesimi vizi attingono anche l'argomentazione atta a sostenere l'accertamento dei presupposti in fatto della riconosciuta aggravante del metodo mafioso, avendo anche sul punto la Corte di rinvio travisato la prova dichiarativa rinveniente dalle persone offese. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi, che neppure si confrontano con il diffuso e puntuale apparato argomentativo della sentenza impugnata, men che meno allegano al ricorso (Marra e Marigliano) la documentazione atta a sostenere la argomentata deduzione. 1. [OSCURATO:PERSONA], capo U. 1.1. Il motivo palesa infondatezza manifesta ed assoluto difetto di specificità relativamente alle argomentazioni spese in sentenza nella sede di rinvio. L'art. 627, comma 2, del codice di rito esplicitamente disciplina l'evento processuale censurato con il primo motivo di ricorso e, in proposito, dispone: il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione. Consegue, quindi, l'onere del giudice di merito di fornire in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla propria decisione, rispetto ai singoli punti specificati con la sentenza di rinvio. Come si è già avuto modo di evidenziare, infatti, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni della Corte di cassazione, spettando solo al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox e altri, Rv. 264861). 1.2. Il primo motivo non si confronta dunque con la diffusa e puntale motivazione spesa sul punto censurato dalla Corte di merito, che ha apprezzato, nel riconoscere la responsabilità del ricorrente in ordine al capo U (partecipazione ad associazione tematica in materia di stupefacenti), la convergenza del molteplice dichiarativo, coniugata alla logica elementare. Si è fatto riferimento infatti alla circostanza che le attività di spaccio realizzate nelle due piazze che insistono nel territorio oggetto del controllo criminale da parte dei vertici del clan Lago (quale Tommaselli è, per accertamento irrevocabile sul punto) erano organizzate anche grazie al supporto logistico ed ai rifornimenti assicurati dal sodalizio; mentre era proprio il Tommaselli ad occuparsi per conto del sodalizio del buon andamento delle piazze di spaccio; consegue, rileva la Corte di merito, che il suo interessamento alla riscossione di parte dei proventi dell'attività di spaccio non costituisce una "gabella" imposta dall'esterno, ma la rappresentazione concreta della cointeressenza diretta nell'attività svolta. Un tale percorso di elementare logica deduttiva non pare affatto azzardato, avendo valorizzato il meccanismo associativo in grado di gestire ed organizzare la plurisoggettività, anche sulla base di risorse umane e finanziarie non accessibili al singolo trafficante "partecipato". Il motivo, peraltro, mostra di rifiutare ogni forma di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, mirando viceversa a proporre in sede di legittimità un inammissibile differente apprezzamento della prova, così scivolando verso la censura di merito. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2-3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capo 01, 2-3.1. Anche i motivi proposti nell'interesse degli indicati ricorrenti sono inammissibili per difetto di specificità e deficit di autosufficienza, oltre che manifesta infondatezza. Si ribaltano sul tavolo della legittimità questioni squisitamente di merito, che attengono alla valutazione della prova dichiarativa costituita dalla convergente narrazione di persone già ascoltate in momenti processuali distinti. Si lamenta violazione dei criteri normativi di valutazione previsti dall'articolo 192 del codice di rito e omessa valutazione di elementi significativi della scarsa attendibilità del narrante e credibilità del narrato, oltre alla incertezza di dichiarazioni rese de relato e non esattamente confermate allorquando i testi sono stati escussi su quei medesimi fatti nel contraddittorio dibattimentale. Occorre, pertanto, preliminarmente chiarire che le doglianze relative alla violazione della regola di giudizio posta dall'art. 192 cod. proc. pen., avanzate con i motivi di ricorso e riguardanti l'attendibilità delle fonti dell'accusa - non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza- non possono essere veicolate attraverso il vettore "violazione della legge processuale" di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima disposizione, ossia sotto le spoglie della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame» (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294). Né sono deducibili in questa sede censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali e dirimenti, tali da determinare e imporre una diversa soluzione del risultato processuale; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità, ove non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). E' inoltre inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo di ricorso per cassazione che censura il travisamento di una prova documentale (attestazione dei periodi di detenzione sofferta dagli imputati in coincidenza con la contestata esecuzione delle condotte estorsive) senza allegare al ricorso la documentazione di riferimento, né indicare dove precisamente sia rinvenibile tale documentazione, laddove in precedenza già acquisita nei gradi di merito e tanto al fine di consentire alla cancelleria della Corte di appello di formare correttamente il fascicolo da trasmettere in cassazione ai sensi dell'art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen.. Infine, non va trascurato che la valutazione della credibilità del dichiarante rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni nel percorso euristico di validazione dell'elemento narrativo (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241).2.3.2. Ciò posto, deve osservarsi che entrambi i ricorrenti, sotto le mentite spoglie della inosservanza della regola di giudizio (violazione della legge processuale) e del vizio di motivazione, tentano in realtà di sottoporre alla Corte una valutazione di merito: il differente apprezzamento della prova; operazione questa non consentita, neppure dopo la novella di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46, che ha lasciato inalterata la natura del controllo di legittimità demandato alla Corte di cassazione. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore efficacia dimostrativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, laddove la Corte, anche nel quadro della novella disciplina processuale, è (e resta) giudice della motivazione, oltre che della corretta ermeneusi. Sul punto specificamente dedotto e comune ad entrambi i ricorrenti la Corte di merito ha argomentato la propria decisione valorizzando la reticenza manifestata dai testi in udienza nel parallelo giudizio dibattimentale, così mostrando di prestare maggiore affidabilità alle dichiarazioni rese dalle medesime persone offese della contestata estorsione in sede di indagini preliminari, con ciò fornendo una motivazione circa l'apprezzamento della prova nel giudizio abbreviato eletto dagli imputati, che non appare affatto illogica, men che meno in modo manifesto. La Corte ha altresì argomentato il proprio convincimento in ordine alla presenza degli imputati al momento della domanda estorsiva, avanzata con modalità apertamente mafiose, valorizzando anche il profilo logico che deriva dalla circostanza (certa) che quel sodalizio fosse attivo nel settore delle estorsioni, che i due imputati erano inseriti in quel sodalizio, per cui conto svolgevano proprio la funzione di postulanti; dunque la dichiarazione dell'offeso di aver riconosciuto entrambi quali autori della domanda vale anche a corroborare e confortare una prova logica che trova aliunde il suo sostegno argomentativo. 2-3.2 Anche il secondo motivo, speso nell'interesse del solo Marigliano, è manifestamente infondato. La Corte di merito ha argomentato circa il metodo mafioso riconosciuto nelle modalità della domanda estorsiva rivolta, non foss'altro che per le consuete cadenze iterative di richieste (in occasione di festività nazionali) veicolate attraverso un complessa struttura organizzata. Neppure sul punto la motivazione spesa dalla Corte di merito soffre di illogicità, tanto meno manifeste.2. Alla luce dei principi che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d