CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 32183/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19466/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , in persona del liquidatore pro tempore , elettivamente domiciliata i n Roma , via Talamone n. 1 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D elpino che la rappresenta e difende insieme agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale su foglio separato congiunt o al ricorso ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Brenta 2/A, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] S toppani , ch e la rappresenta e difende con l'avv . Giovanna LaBella, giusta procura in calce al controricorso ; –controricorrente – Oggetto: reclamo sent. dich. fallimento AC 23/09/2022 r.g. n. 19466/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] E contro [OSCURATO:PERSONA] I nvestimenti I mmobiliari s . r . l . in liquidazione , in persona delcuratore pro tempore; –intimato – avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 1623 /20 16 , pubblicatail 13 luglio 2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 settembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] I mmobiliari s . r . l . in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1623 del 13 luglio 2016, ha respinto il reclamo da essa proposto avverso l a sentenza n. 81/2016 con cui il T ribunale di Padov a ne ha dichiarato il fallimento. 2. La Corte territoriale: a) ha respinto la deduzione della reclamante inerente alla pretesa nullità del procedimento notificatorio di cui all'articolo 15 della legge fallimentare, rilevando la totale infondatezza della deduzione, giacché l'ufficiale giudiziario, incaricato di procedere alla notifica del ricorso, dopo un tentativo di notificazione via pec non andato a buon fine, ha attestato nella relata di notificazione di av er effettuato ricerche sia sui campanelli che sulle cassette postali dell'edificio al civico numero 16/6 di L argo Europa , in Padova , senza rilevare “ alcun elemento tale da poter identificare il notificando ”; ciò che,ha aggiunto la Corte, coincide con l'analog o esito della notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento al medesimo indirizzo, in assenza di deduzione, prima ancora che di prova , da parte della reclamante fallita, inerente alla pretesa peculiarità della conformazione r.g. n. 19466/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dei luoghi, tale da esigere il previo accesso alle scale interne per giungere ai campanelli d'entrata e alle cassette postali dell’edificio di [OSCURATO:PERSONA] n. 16 /6; b) ha respinto la deduzione inerente all’insussistenza dello stato di insolvenza rilevando c he , conformemente a quanto accertato anche dal tribunale, l'indebitamento complessivo della società,con particolare riguardo al debito nei confronti dell'istante per il fallimento portato da titolo giudiziale esecutivo, unitamente alla circostanza dell’infruttuosità della procedura esecutiva dallo stesso avviata e al mancato deposito dei bilanci a far data dal 2014, deponevano in maniera univoca e concordante per la sussistenza dell’insolvenza, dovendo ritenersi prive di riscontro probatorio le contrarie allegazioni della reclamante, tanto con riferimento a un prefigurato introito della somma di €169.000,00 derivante da una causa pendente, quanto con riferimento all ’ asserita estinzione del debito per € 178.249,63 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] padovana. 3. L ’istante per il fallimento Gerotto L ino s . r . l . ha resistito con controricorso, mentreil Fallimento S capin I nvestimenti I mmobiliari s . r . l . in liquidazioneè rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. I MOTIVO - errata interpretazione ed applicazione dell'articolo 15 Regio decreto 267/1942 e 112 cc e nullità del procedimento in applicazione dell’art. 360 n n. 3 e 4 cpc per aver ritenuta perfezionata correttamente la notifica dell'istanza di fallimento e del decreto di fissazione di udienza effettuata presso la sede legale della ricorrente ad un indirizzo differente rispetto a quello indicato alla Camera di Commercio, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto valida la notificazione dell'istanza di fallimento e del conseguente decreto r.g. n. 19466/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di fissazione di udienza presso l'indirizzo in [OSCURATO:PERSONA] n. 16 /6, differente, o quantomeno non compl eto, rispetto all’effettivo indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n. 16/6 scala A , come risultante anche dalla visura presso la Camera di Commercio. b. «[OSCURATO:PERSONA] - errata interpretazione e applicazione dell'art. 5 R . d . n. 267 /42 in applicazione degli art t. 360 n . 3 , 4 e 5 cpc nell'aver accertato lo stato di insolvenza della società in liquidazione secondo criteri applicabili alle società ancora attive ed omesso la valutazione di documenti probatori», deducendo l'erroneità della sentenza impugnata poiché, contrariamente a quanto affermato in sentenza, sarebbe presente agli atti il bilancio dell'anno 2014, laddove quello del 2015 era in fase di discussione e pronto per il deposito al momento della dichiarazione di fallimento; perché l'infruttuosità dell'esecuzione sarebbe dipesa unicamente dall'errore di indicazione compiuto dall'esecutante, che ha indirizzato l'ufficiale giudiziario presso [OSCURATO:PERSONA] 16,ove questi non ha reperito la società esecutata né ha ritenuto di acquisire a lcun a informazione ; perché non sussisterebbe il requisito di fallibilità previsto dall'art . 5 della legge fallimentare, avendo la Corte territoriale ome sso di considerare che la reclamante aveva depositato in atti l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo con la domanda riconvenzionale, nonché il contratto che prevede l'applicazione di penali,documenti idonei a provare il credito della reclamante nei confronti della società G er otto ; e perché l a stessa Corte d'appello, nell'accertare lo stato di insolvenza , avrebbe utilizzato parametri che vanno utilizzati per le società in attività e non già per quelle in liquidazione.r.g. n. 19466/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. La controri corrente svolg e argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnaz ion e , di cui chiedecomunque il rigetto. 3. Il ricorso non può trovare accoglimento. 4. Il primo motivo è inammissibile in quanto non si confronta realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto che è identificabile nell’affermazione dell’identità dell'indirizzo presso cui è stata tentata la notificazione con quello risultante dai registri della Camera di Commercio e nell'assenza di qualsivoglia deduzione,prima ancora che di prova, della necessità , al civico identificato, di dover effettuare particolari accessi o procedure ai fini del raggiungimento delle cassette postali o dei citofoni per l’individuazione del destinatario della notificazione. Il motivo in esame, peraltro , indistintamente ponendo questioni di falsa applicazione di legge e di errore procedurale comportante la nullità della sentenza,insiste astrattamente a sostenere quanto già rappresentato in fase di reclamo e inerente a una supposta distinzione tra il civico numero 16 e il civico numero 16-scala A, senza tuttavia confrontarsi realmentecon la carenza di allegazione e prova dell'effettiva diversità tra i due indirizzi, ciò che, come appare evidente dalla lettura della sentenza impugnata, ha costituito la ragione della decisione sul punto. In vero , la Corte distrettuale ha motivato, da un lato, il proprio convincimento circa l’esatta individuazione dell’indirizzo (civico 16/6), d’altro lato la non incidenza della pretesa incompletezza (scala A) ai fini della regolarità della verifica compiuta dall’ufficiale giudiziario, escludendo che essa potesse ritenersi impedita da quella pretesa incompletezza. Tale valutazione motivata, solo genericamente censurata nel motivo, non può essere oggetto di riesame in questa r.g. n. 19466/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sede, se non sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360 , primo comma,n. 5 ) c od. p roc. c iv . , per nulla evocato nella specie . 5. Il secondo motivo è inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di errori in diritto commessi dalla Corte d'appello nella valutazione dello stato di insolvenza, pretende in effetti da questa Corte una rivalutazione delle prove in atti, ciò che non è consentito ogni qualvolta, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia motivato, ben al di sopra del minimo costituzionale e in maniera del tutto intellegibile, sui molteplici elementi ritenuti idonei a sostenere la decisione. Tali elementi l’illustrazione del motivo si limita, da un lato, a contestare genericamente in fatto, al di fuori del paradigma delineato dall’art.360, primo comma, n. 5 ), c od. p roc. c iv. , d’altro lato ad affermarne infondatamente la non pertinenza al concetto di insolvenza della società in liquidazione, laddove - invece - la Corte distrettuale ha rettamente escluso che vi fosse prova di altre voci di patrimonio netto oltre a quelle indicate in bilancio, pacificamente insufficienti a soddisfare tutti i creditori sociali. 6. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 6.200,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, r.g. n. 19466/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il