Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 58/1972
ECLI:IT:COST:1972:58
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
La Corte d'appello di Napoli, con due ordinanze d'uguale tenore,
emesse il 24 marzo ed il 5 maggio 1971, nel corso di due distinti
procedimenti promossi da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 15, n. 6, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sulle
elezioni comunali, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.
Viene premesso, in fatto, che entrambi gli appellanti, consiglieri
comunali in carica, erano stati dichiarati ineleggibili dal tribunale
di Napoli, per aver composto le rispettive controversie tributarie dopo
la data delle elezioni, anche se prima dell'insediamento del Consiglio
comunale.
Osserva il giudice a quo che la norma impugnata - secondo cui non
sono eleggibili a consiglieri comunali coloro che hanno lite pendente
con il Comune - contrasterebbe con il principio costituzionale
d'uguaglianza, creando un'ingiustificata ed irrazionale parificazione
di situazioni diverse, nella parte in cui stabilisce che anche tale
causa d'ineleggibilità debba essere accertata sempre ed unicamente con
riferimento alla data delle elezioni, laddove le varie ipotesi previste
dal citato art. 15 provvedono alla tutela di distinti interessi
pubblici, per alcuni dei quali soltanto è giustificato il riferimento
all'epoca delle elezioni anziché dell'effettivo insediamento del
Consiglio comunale.
In particolare, soggiunge la Corte d'appello, basta rilevare che,
mentre le cause d'ineleggibilità previste dai numeri 1 e 10 (nascenti
dalla preesistente qualità di ecclesiastico o di magistrato) sono
chiaramente ordinate ad impedire che il candidato, traendo vantaggio
dall'ufficio cui è preposto, possa esercitare, prima della
consultazione, un'indebita influenza sugli elettori, la causa
d'ineleggibilità in esame, concernendo la pendenza di una lite tra il
neo eletto ed il Comune, è rivolta ad eliminare il pericolo che può
nascere dalla contemporanea qualità, nello stesso soggetto, di
amministratore comunale e di litigante, e dovrebbe pertanto esser
accertata in riferimento al momento dell'effettivo insediamento del
Consiglio comunale.
La norma impugnata si risolverebbe, nel contempo, in una illogica
ed ingiustificata limitazione-ai danni di una particolare categoria di
cittadini-del diritto fondamentale di accedere alle cariche elettive,
garantito dall'art. 51 della Costituzione, in forza del quale non è
consentito creare situazioni di disparità, o sacrificare diritti, se
non sul presupposto di una base razionale.
L'Avvocatura generale dello Stato non è intervenuta in difesa
della norma.
Si è costituita in questa sede la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo
l'accoglimento della eccezione prospettata.
Con successiva memoria, ed alla pubblica udienza, il prof.
Sandulli, nell'interesse della parte costituita, ha illustrato
ampiamente i motivi già enunciati a sostegno dell'illegittimità della
norma impugnata.
:
Poiché le cause hanno per oggetto la medesima questione, esse
possono essere riunite e decise con unica sentenza.
La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 15, n. 6,
del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui dispone che
l'ineleggibilità a consigliere comunale per lite pendente con il
Comune deve essere accertata con riferimento alla data delle elezioni,
anziché a quella dell'insediamento del Consiglio comunale, non
contrasti con il principio costituzionale d'eguaglianza sotto il
profilo d'una irragionevole uniformità di disciplina con le altre
cause d'ineleggibilità, previste dallo stesso art. 15, e rettamente
riferite al momento della consultazione elettorale. La stessa norma
viene sottoposta all'esame della Corte perché decida altresì se la
limitazione apportata, sotto l'indicato profilo, al diritto
fondamentale di accedere alle cariche elettive garantito dall'art. 51
della Costituzione, non rappresenti un sacrificio ingiustificato ed
irragionevole.
Va innanzitutto precisato che la questione è stata sollevata dalla
Corte d'appello di Napoli in relazione a talune ipotesi di controversie
tributarie composte tra i contribuenti e la pubblica Amministrazione
prima che gli interessati venissero insediati nella carica cui erano
stati eletti. Rimane pertanto così delimitato l'oggetto del giudizio,
circoscritto a quella parte della norma impugnata che concerneva le
liti innanzi alle commissioni tributarie, prima che la legge 25
febbraio 1971, n. 67, abrogasse esplicitamente tale causa
d'ineleggibilità a consigliere comunale.
Il giudice a quo, nel suo giudizio sulla rilevanza, ha mostrato di
ritenere innovativa quest'ultima legge, ch'era già stata pubblicata
quando sono state emesse le ordinanze di remissione, sicché può
essere esaminato il merito delle censure proposte.
La questione sottoposta alla decisione della Corte appare fondata.
Risulta invero che le varie ipotesi configurate dall'art. 15 del
testo unico 16 maggio 1960, n. 570, quali cause d'ineleggibilità a
consigliere comunale, rispondono ad esigenze diverse. Alcune infatti
sono dettate dal chiaro intento di evitare un'indebita influenza sulla
libera manifestazione di volontà dell'elettore, come ad esempio quelle
previste dai numeri 1 e 10 dello stesso articolo, secondo cui sono
ineleggibili coloro che per la carica rivestita (di ecclesiastico, di
magistrato) potrebbero esercitare una captatio benevolentiae. Altre
invece, come l'ineleggibilità per lite pendente, mirano ad assicurare
il disinteresse nell'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira,
per evitare gli inconvenienti che potrebbero insorgere qualora lo
stesso soggetto fosse nel contempo amministratore e litigante.
Tale differenziazione, già posta nella debita luce dalla dottrina
unanime e dalla stessa giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 42
del 1961), non poteva essere ignorata dal legislatore che ha invece
accomunato in uniformità di disciplina le varie ipotesi previste dal
citato art. 15, in evidente contrasto con la diversa ratio ispiratrice
delle medesime e quindi con il principio costituzionale d'uguaglianza.
Va inoltre considerato che la limitazione apposta dalla norma
impugnata al diritto di accedere alle cariche elettive viola altresì
l'art. 51 della Costituzione. È vero infatti che il principio
costituzionale invocato riserva alla legge la determinazione dei
requisiti di volta in volta necessari per essere eleggibili, tuttavia
è già stato affermato da questa Corte che le cause d'ineleggibilità
devono essere rigorosamente contenute entro i limiti di quanto sia
ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle
esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (sentenza n. 46 del
1969).
Nella specie si è sopra considerato come l'impedimento ravvisato
dal legislatore nella pendenza di una controversia tributaria con il
Comune, introdotto oltre un secolo fa e riportato nelle varie leggi
succedutesi nel settore, poteva ragionevolmente essere giustificato se
riferito al momento in cui l'ipotizzato conflitto poteva venire a
manifestarsi, mentre appariva ultroneo e irragionevole se rapportato
già al momento delle elezioni.
Lo stesso legislatore, d'altronde, ha preso atto dell'eccessiva
limitazione nascente dalla norma impugnata e l'ha abrogata
esplicitamente, con riferimento a quel settore - quello delle
controversie tributarie - nel quale la potenziale conflittualità tra
ente impositore e contribuente appare quasi normale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del
testo unico approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15 d.P.R.
5 aprile 1951, n. 203), nella parte relativa alle liti tributarie.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].