CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 03283/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore Ad. 20/12/2022 C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 18535 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18535 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: NTNLCN 60A26 D592V) ANTONUCCI Fausto (C.F.: NTNFST 65L15 D592H) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), personalmente costituito in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luciano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A07 D763M) [OSCURATO:PERSONA] Gabriella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62A59 D763R) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DLRVCN 57P06 D763 G ) -controricorrenti- nonché CAMPANELLA Maria(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 32L66 D763D) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1797/2020,pubblicata in data 21 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 20 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Secondo quanto si evince dalla decisione impugnata, Fausto e [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione avverso un at- Ric. n. 18535/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 to di precetto loro notificato da [OSCURATO:PERSONA], nonché Lu- ciano e [OSCURATO:PERSONA]. L’opposizione è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Chieti –Sezione distaccata di Ortona . La Corte di Appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello degli Antonucci. RicorronoFausto e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso Luciano e [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. La trattazione è stata nuovamente fissata alla data odierna, essendo stata proposta, nell’imminenza della data dell’adunanza fissata in origine, una istanza di ricusazione, poi dichiarata inammissibile (con provvedimento di questa Corte n. 22835 in data 16 novembre 2022, in atti). Ragioni della decisione 1. I ricorrenti hanno depositato, in data 20 dicembre 2022, una memoria denominata « Note a difesa per Udienza 20/12/22» contenente una nuova istanza di ricusazione del Presidente del Collegio e del giudice relatore, che in sostanza risulta fondata sui medesimi argomenti alla base della prece- denteanaloga istanza dell’11 ottobre 2022. Secondo l’indirizzo consolidato di questa stessa Corte «la sola proposizione del ricorso per ricusazione non determina “ipso iure” la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice “a quo” una Ric. n. 18535/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 sommaria delibazione della sua ammissibilità, all’esito della quale, ove risultino “ictu oculi” carenti i requisiti formali di legge per l’ammissibilità dell’istanza, il procedimento può con- tinuare; l’evidente inammissibilità della ricusazione, infatti, pur non potendo impedire la rimessione del ricorso al giudice competente, esclude non di meno l’automatismo dell’effetto sospensivo, risultando in tal guisa contemperate le contrappo- ste esigenze, sottese all’istituto, di assicurare alle parti l’imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire, nel contempo, l’uso distorto dell’istituto» ( ex multis : Cass., Sez. 2 , Sentenza n. 1624 del 19/01/2022, Rv. 663574 - 01 Sez. U , Sentenza n. 461 del 13/01/2021, Rv. 660215 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 25709 del 04/12/2014, Rv. 633762 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 26267del 06/12/2011 , Rv. 620661 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 5236del 10/03/2006 , Rv. 588245 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 12525del 27/08/2003 , Rv. 566283 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 10406del 02/07/2003 , Rv. 564715 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 8847del 28/06/2001 , Rv. 547812 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 4624del 07/05/1998 , Rv. 515202 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 3825del 01/04/1995 , Rv. 491576 – 01; Sez. L , Sentenza n. 4804 del 24/04/1993 , Rv. 482005 – 01; cfr. altresì Corte cost., ord. 18 marzo 2005 n. 115 e Corte cost., ord. 23 luglio 2002 n. 388 che, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 3, c.p.c., hannoavallato l’indicata lettura della disposizione) . Nella specie, la Corte ritiene, a una sommaria delibazione del- la nuova istanza di ricusazione, che la stessa sia carente dei requisiti formali richiesti per la sua ammissibilità, sia perché essa è stata proposta tardiva mente , oltre il termine di cui all’art. 52, comma 2, c.p.c.,sia perché risulta in realtà già di- chiarata inammissibile una precedente istanza di ricusazione sostanzialmente fondata sui medesimi argomenti. Ric. n. 18535/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 Non sussistono, pertanto, i presupposti per una nuova so- spensione del procedimento in attesa della decisione su tale nuova istanza di ricusazione, il cui “fondo” andrà comunque deciso dal collegio competente, cui vanno a tal fine trasmessi gli atti. 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. ; manifesta degli artt. 75, 83, 88, 31, 34, 35, 36, 39 - 40, 51, 52, 88, 91, 92, 94, 96, 99, 100, 101, 102, 112, 113, 114, 115, 116, 156 e segg. (158, 159, 160, 161, 162) 168 bis, 174, 474, 615, ecc., c.p.c. e 647 e 669 terdecies c.p.c. e 2, 1168 o 1170 c.c., ecc.». Con il secondo motivo del ricorso si denunzia « nullità della sentenza edel procedimento ex art t . 360, n. 4, c.p.c. ». Con il terzo motivo del ricorso si denunzia « omess a, insuffi- ciente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle partio rilevabile d’ufficio – un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c.». 3.Il ricorso è inammissibile. 3.1Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposi- zione sommaria dei fatti prescritto a pena di inam missibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass.,Sez. U, Sen- tenza n.11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. Ric. n. 18535/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 6- 3 , Sentenza n. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 –01; Sez. L , Sentenza n. 12761 del 09/07/20 04 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fattoe in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non può ritener- si conforme alle indicate prescrizioni. Esso presenta una sezione intitolata «Svolgimento del proces- so –Esposizione (sommaria) dei fatti e degli elementi di dirit- to dei precedenti gradi, costituenti ragioni della domanda- eccezioni, con relative conclusioni rassegnate dopo le argo- mentazioni dei motivi», il cui contenuto risulta prolisso, non chiaro nell’esposizione e nel suo senso logico e, per questo,di ardua intelligibilità, anche per una serie di divagazioni, spesso polemiche, che appaiono del tutto inconferenti rispetto alla materia del contendere. Non è comunque possibile –in base a tale confusa esposizione – individuare con precisione le reci- Ric. n. 18535/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 proche pretese delle parti, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, le eccezioni, le difese e le de- duzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversa- ria, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui è fondata la sentenza di primo grado, nonché le difese svolte dalle parti in appello ed il tenore della pronuncia impugnata. 3.2 Inoltre, i l ricorso, ad avviso del Collegio, non rispetta neanche il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in esso non èriprodotto, né di- rettamente né indirettamente, il contenuto degli atti su cui si fondano le censure e/o di cui si assume l’omessa o erronea valutazione, né sonolocalizzati i relativ i document i nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità). Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazio- ne, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere –imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di pro- durlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltantodi tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 –01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U , Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L , Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17602 Ric. n. 18535/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 del 23/08/2011 , Rv. 619544 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 124 del 04/01/2013 , Rv. 624588 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 26174del 12/12/2014 , Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 19048del 28/09/2016 , Rv. 642130 – 01; Sez. 5 , Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017 , Rv. 644546 – 01 , in cui si specifica espressamente che il principio è validoanche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017 , Rv. 646829 – 01;Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019 , Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). 3.3Sono, infine, altresì inammissibili (lo si osserva soprattut- to a fini di completezza espositiva) i singoli motivi in cui si ar- ticola l’impugnazione. Il primo richiama una nutrita serie di norme di cui si assume la violazione e/o la falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., senza una idonea specificazione delle concrete ragioni che avrebbero dato luogo a tali pretese viola- zioni, se non sulla base di un generico rinvio ai successivi mo- tivi. Con il secondo si lamenta una nullità dellasentenza e del pro- cedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., anche in tal caso sulla base di asserzioni del tutto generiche che hanno sostanzialmente riguardo, peraltro, alla decisione di primo grado e non a quella oggetto della presente impugna- zione (salvo che per la denuncia di nullità di quest’ultima per essere stata estesa da giudice ausiliario, censura manifesta- mente infondata, in quanto la normativa sulla composizione dei Collegi delle Corti di appello con giudici onorari può ancora trovare applicazione, come chiarito dalla pronuncia dellaCorte costituzionale del17 marzo 2021, n. 41). Ric. n. 18535/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 Il terzo risulta formulato come denuncia di vizi di motivazione, sulla base della ormai abrogata previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non applicabile nella specie, in ragione della data di emissione della sentenza impugnata. 3.4Pare opportuno osservare che anche tutte le argomenta- zioni poste a base dell’esposizione di cui al terzo motivo del ri- corso (definita “sintetica” ma che si sviluppa invece da pag. 12 a pag. 21) sono assolutamente inidonee a consentire alla Corte di comprendere le effettive ragioni dell’impugnazione, risultando in sostanza di fatto incomprensibili. 3.5Neanche l’ultima parte del ricorso, intitolata «Esposizione dei fatti e motivi di diritto specifici dell’impugnazione » (da pag. 21 a pag. 27) contiene una comprensibile indicazione di censure sufficientemente specifiche e ammissibili in sede di legittimità, da parte dei ricorrenti, rivolte avverso l’effettiva ratio decidendialla base della decisione di secondo grado (con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello da essi pro- posto, per difetto di specificità della censure formulate, in vio- lazione dell’art. 342 c.p.c.), sostenute da puntuali richiami agli atti e ai documenti processuali su cui si fonderebbe l’impugnazione, risolvendosi in una serie di affermazioni e contestazioni genericamente riferibili alla vicenda per cui è causa, ma certamente non idonee a sostenere un valido ricor- so per cassazione in relazione alla decisione di secondo grado impugnata. 4.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Ric. n. 18535/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 20 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi € 1.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge; - dispone trasmettersi gli atti al collegio competente per la decisione sull’istanza di ricusazione avanzata in data 20 dicembre 2012. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato