CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 07105/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-- DECEDUTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 del TRIBUNALE di MASSAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Nicola [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Massa ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] Fausto una pena su concorde richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 590-bis, c. 1, cod. pen., oltre alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con proprio difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla statuizione relativa alla revoca della patente di guida, richiamando l'intervento del giudice delle leggi che ha sancito la illegittimità dell'automatica applicazione della sanzione accessoria più afflittiva, nei casi di omicidio e lesioni colposi stradali non aggravati. Sotto altro profilo, la difesa ha rilevato la abnormità della decisione, siccome contrastante con il disposto di cui all'art. 222, c. 3, codice strada, che limita i casi di revoca della patente di guida ai casi di recidiva reiterata specifica nel quinquennio, laddove, nella specie, il precedente valorizzato dal giudice risalirebbe a ben 38 anni addietro, non avendo il giudice operato alcuna valutazione sulla gravità della condotta. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Nicola [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in subordine il suo rigetto. 4. Con successiva nota la difesa ha trasmesso certificato di morte dell'imputato. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta alla morte dell'imputato. L'acquisizione, nelle more, della certificazione attesta nte l'avvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] Fausto, avvenuto in Parma il 12 ottobre 2021, determina le condizioni stabilite dall'art. 129, cod. proc. pen., che imporrebbero al giudice di merito l'emissione di una sentenza di proscioglimento dell'imputato, in ogni stato e grado del giudizio. Pertanto, in questa sede, essendosi verificata una causa di estinzione del reato riconducibile alla previsione di cui all'art. 150 , cod. pen., deve annullarsi la sentenza di condanna pronunciata prima dell'evento estintivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Deciso il 25 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il PresicI fJ1t [OSCURATO:PERSONA] tWe Dovere [OSCURATO:PERSONA]