CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con decreto emesso il 24 novembre 2021, rigettava l'appello avverso il decreto del Tribunale di Brindisi, Sezione misure di prevenzione, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di revoca della confisca, proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 22 luglio 2020. La confisca era stata disposta con decreto del medesimo Tribunale in data 4 maggio 2004, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un frantoio e alla porzione di terreno sulla quale lo stesso insiste, per quanto di interesse. L'istanza era fondata sulla circostanza che il proposto Ciccarone, coniuge di Ciola e genero di Palmisano, fosse stato assolto in ordine ad alcuni dei delitti indicati come presupposto della confisca, traendo da ciò il convincimento gli istanti che fosse pertanto venuta meno la pericolosità del proposto. A fronte di ciò, il Tribunale di Brindisi dichiarava inammissibile l'istanza in quanto proposta da terzi interessati, non legittimati a fare valere profili attinenti la pericolosità del proposto. Avverso il provvedimento del Tribunale veniva proposto ricorso per cassazione, poi convertito dalla Corte di legittimità in appello e trasmesso alla Corte leccese (Sez. 2., ord. n. 120, 26/02/2021). La Corte di appello, con il decreto ora impugnato, ha evidenziato come Ciola e Palmisano abbiano proposto l'istanza di revoca quali terzi interessati, confermando la valutazione di inammissibilità del Tribunale, stante la circostanza che la qualità di erede della Ciola, a seguito del decesso del proposto, venne a essere spesa solo in sede di impugnazione. 2. I ricorsi per cassazione, proposti con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] constano di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge penale in relazione all'art. 7 legge n.1423 del 1956, in quanto il decreto impugnato avrebbe errato ritenendo che i terzi interessati non possano agire per far valere il venir meno della pericolosità del proposto. Tanto più che le ordinanze emesse in sede cautelare, superate poi dalle assoluzioni in sede di giudizio, furono utilizzate nel provvedimento genetico applicativo della confisca anche per comprovare l'illecita produzione del reddito. 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge penale in relazione all'art. 4, comma 11, legge n.1423 del 1956, in particolare essendo Ciola erede del Ciccarone e avendo agito anche in tale qualità, come consentito dal citato art. 4, per altro essendo ben possibile che il giudizio di prevenzione possa essere proseguito anche dall'erede del proposto deceduto. 5. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in data 4 aprile 2022 , con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, rappresentando per un verso l'intangibilità del giudicato in relazione all'accertamento della intestazione fittizia dell'opificio alle attuale ricorrenti, per altro verso che lo strumento proprio per far valere elementi di novità è quello delineato dall'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non attivato nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I motivi sono strettamente connessi e vanno trattati congiuntamente. 2.1 Va premesso che i Collegi del merito hanno entrambi escluso che l'istanza di revoca della confisca sia stata avanzata da Ciola e Palmisano nella qualità di eredi, risultando in fatto che sia stata proposta nella qualità di terzi interessati. Pertanto non vi è dubbio alcuno che l'istanza di revoca avanzata ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, quindi «su istanza dell'interessato», sia inammissibile. 2.2 A tal riguardo va richiamato il principio di diritto, espresso dall'orientamento decisamente maggioritario, per cui in tema di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, essendo invece del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249; Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 1, n. 5050 del 10/12/2019, dep. 2020, Lafleur, Rv. 278469; Sez. 2, Sentenza n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop, Rv. 277225; contra, Sez. 5, Sentenza n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272608). 2.3 A tale conclusione, condivisa dal Collegio, si giunge in ragione del principio afferente la qualità di «interessato» indicata dall'art. 11, comma 2, come presupposto di legittimazione all'istanza di revoca. La medesima espressione, afferente «l'interesse», viene indicata come ragione di legittimazione per proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 10 e per ricevere le comunicazioni conseguenti all'impugnazione. E' stato osservato giustamente — Sez. 5, Icardi — che la nozione di «interesse» va conformata ai principi generali che regolano i requisiti di ammissibilità delle impugnazioni: ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., invero, l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi «[...] non ha interesse». L'interpretazione sistematica di tale norma sulle impugnazioni, coordinata con le norme che disciplinano le impugnazioni in materia di misure di prevenzione (artt. 10 e 27 d.lgs. 159/2011), consente di affermare che il terzo intestatario dei beni confiscati ha un interesse concreto all'impugnazione solo se, assolvendo i relativi oneri di allegazione, rivendichi l'effettiva titolarità dei beni, contestando esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, atteso che, in caso di accoglimento, la restituzione dei beni non spetterebbe al proposto, bensì al terzo intestatario. Se invece non viene offerta tale prova, che è in sé sufficiente a determinare la restituzione del bene al terzo interessato, nel caso in cui sia «cessata o mutata la causa» che ha determinato il provvedimento genetico — cessazione della pericolosità, proporzione del valore dei beni confiscati rispetto ai redditi dichiarati, legittima provenienza delle risorse — la restituzione avverrebbe nelle mani del proposto e non del terzo. In sostanza l'interesse concreto del terzo è teso ad ottenere la restituzione e per ottenerla deve contestare la fittizietà e comprovare la realtà della intestazione del bene. 2.4. Da ciò deriva che il terzo intestatario dei beni non è legittimato a dedurre l'insussistenza della pericolosità del proposto, presupposto per l'applicazione della misura, per carenza di interesse concreto, in quanto, in caso di accoglimento dell'impugnazione, i beni dovrebbero essere restituiti al proposto. 3. Va inoltre evidenziato che le ricorrenti asseriscono aver agito come eredi a seguito del decesso del proposto. Sul punto deve rilevarsi come la Corte di appello abbia rilevato che l'istanza di revoca originaria fu proposta nella qualità di terzi intestatari e non di eredi, circostanza in fatto non smentita da alcuna allegazione da parte delle ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, tanto più che non è dato conoscere la data del decesso del Ciccarone e, dunque, l'acquisizione della qualità di eredi delle attuali ricorrenti. Né può ritenersi possa trovare applicazione il dettato dell'art. 18 d.lgs. n. 159/11, che al comma 2 presuppone la pendenza del procedimento e il verificarsi del decesso del proposto nel corso dello stesso («prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa») o, comunque, la richiesta può essere proposta «nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare», non trovando quindi applicazione dopo la definitività del provvedimento, come è nel caso in esame. In tal caso, come giustamente evidenziato dalla Procura generale, è l'istituto della revocazione della confisca, divenuta definitiva, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n.159/11 che consente di far valere, nelle forme previste dall'art. 630 cod. proc. pen. in quanto compatibili, dinanzi alla corte di appello competente ex art. 11 cod. proc. pen. una delle ragioni di revocazioni tassativamente enumerate dalla norma processuale. Nel caso in esame l'istanza è stata proposta senza il rispetto delle relative forme e senza l'individuazione della Corte competente, ma soprattutto senza indicare o allegare - in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, che ne determina l'inammissibilità — le sentenze di assoluzione relative a Ciccarone che avrebbero dovuto «escludere in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca». A tal proposito è stato osservato, per altro, che la revocazione ex art. 28, lett. b) del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, non consegue automaticamente all'intervenuta assoluzione, con sentenza definitiva, del proposto da una delle imputazioni a suo carico, salvo che il fatto escluso in sede penale sia esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità, non sussistendo altrimenti inconciliabilità di giudicati (Sez. 2, n. 15650 del 14/02/2019, Husovic, Rv. 275778, a proposito della fattispecie in cui è stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento della corte di appello che aveva confermato la permanenza del giudizio di pericolosità sulla base di decisioni differenti rispetto a quelle assolutorie successivamente intervenute, nonché alla luce del carattere sproporzionato delle consistenti somme di denaro nella disponibilità dei prevenuti, in assenza di redditi dichiarati). E' stato anche osservato che il sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la causa di revocazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, attesa l'autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che la misura può essere revocata solo ed esclusivamente se il processo penale abbia accertato, nel merito, l'assoluta estraneità del proposto ai fatti reato sulla base dei quali, essendo stato ritenuto pericoloso, era stata ordinata la confisca (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop., Rv. 277225). 5. Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle parti ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eu