CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14049/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 12 luglio 2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha annullato l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 35 dell'incolpazione provvisoria (art. 416- bis cod. pen.) relativo alla partecipazione alla cosca "Megna" con il ruolo di gestore di aziende che garantivano gli investimenti mafiosi nel settore del gaming, imponendo l'installazione di giochi elettronici e punti scommesse on line. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo, con un unico motivo, il vizio mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Sostiene il ricorrente che l'ordinanza impugnata ha escluso la gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod pen. sulla base di un dato congetturale - ovvero che Pace avesse effettuato un investimento nel settore del gaming a titolo personale e che Arena ne avesse offerto il rimborso a titolo solidaristico - e ciò in contrasto con il tenore di alcune conversazioni intercettate, intercorse tra Pace e [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale di altra locale di 'ndrangheta, in cui Arena faceva riferimento a Megna, capo della cosca papaniciana discorrendo di questioni relative alla spartizione dei proventi del gaming o al sostegno agli associati in carcere. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto. Ha, inoltre, allegato parte della sentenza emessa da questa Corte nel procedimento penale denominato "Johnny" in cui è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. con riferimento alle contestazioni relative al settore del gaming. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e di carattere meramente confutativo. Osserva, al riguardo, il Collegio che il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, alla quale il ricorrente si limita ad opporre una non consentita alternativa ricostruzione fattuale, ha escluso la gravità degli indizi di colpevolezza a carico del Pace, valorizzando taluni passaggi, completamente trascurati dal ricorrente, della conversazione - avvenuta, peraltro, nel 2014 - tra Pace e Arena in cui il primo chiedeva la restituzione del denaro. Va, al riguardo, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. P.Q.M. Dichiara inammissibile i