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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16436/2026

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glio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26481/2018Numero sezionale 2942/2026Numero di raccolta generale 16436/2026Data pubblicazione 27/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento n. 3018203835-2013, con il quale, relativamente all’anno 2008, era stato accertato unmaggior reddito in base alla presunzione di distribuzione degli utili dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., della quale deteneva il 37,5% delle quote.2.

La CTP di Roma rigettò il ricorso, non dando corso all’istanza disospensione del processo ex art. 295 c.p.c., avanzata dal contribuente inragione della contemporanea pendenza del giudizio instaurato dallasocietà mediante opposizione all’avviso di accertamento alla stessaindirizzato.3.

La CTR del Lazio accolse l’appello del contribuente, sulla base delsolo presupposto rappresentato dalla produzione della sentenza n.3461/14/17, con la quale la medesima CTR aveva accolto il ricorso dellasocietà, “identico a quello di cui alla posizione derivata del socio”.4.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degliartt. 2909 c.c., 124 disp. att. c.p.c. e 295 c.p.c. (anche in combinatodisposto con gli artt. 39 e 49 d.lgs. n. 546/1992), in relazione all’art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c., per avere accolto il ricorso del contribuente sulla basedell’annullamento dell’avviso di accertamento presupposto, emesso neiconfronti della società, disposto da una sentenza non passata in giudicato,in luogo di sospendere il processo fino all’intervento del giudicatomedesimo.Il motivo è infondato.Alla stregua del più recente orientamento di questa Corte, l'impugnazione,da parte del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa,dell'avviso di accertamento del suo maggior reddito di partecipazione dàluogo a un procedimento indipendente da quello sorto dall'impugnazione,da parte della società, dell'avviso emesso a suo carico, tenuto conto dellaNumero registro generale 26481/2018Numero sezionale 2942/2026Numero di raccolta generale 16436/2026Data pubblicazione 27/05/2026diversità soggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, sicché nonricorrono i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. delprimo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce ilsecondo, non potendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicatoformatosi in un giudizio al quale non ha partecipato o non è stato messo ingrado di partecipare, ferma restando la possibilità, per il giudice, didisporre la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., delgiudizio relativo al socio quando quello relativo alla società sia statodefinito con sentenza non passata in giudicato, in ragione dellapregiudizialità tecnica esistente tra i due rapporti, discendente dallacomunanza dei presupposti fattuali, che comporta l'estensione degli effettiriflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società su quellorelativo al socio, con la conseguenziale risoluzione dell'eventualesopravvenuto un conflitto tra giudicati ai sensi dell'art. 336, comma 2,c.p.c. (Cass., n. 29900/2025).Essendosi fuori dal campo di applicazione dell’art. 295 c.p.c., si deveritenere, quindi, che la CTR, sotto l’egida dell’art. 337 c.p.c., abbialegittimamente ritenuto di non sospendere il giudizio in conseguenza dellasentenza (non passata in giudicato) concernente la società, decidendoaltresì coerentemente di uniformarvisi quanto al merito della controversia“pregiudicata” relativa al socio.2.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art.337, comma 2, c.p.c., e la nullità della sentenza “per carenza assoluta dimotivazione in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.”, dal momento chela richiamata disposizione - ove ritenuta applicabile - rimette lasospensione del giudizio alla valutazione discrezionale del giudice, cheavrebbe postulato l’adeguata esternazione delle ragioni poste afondamento dello stesso, mentre “la CTR ha statuito chedall’annullamento, ancorché non definitivo, dell’avviso di accertamentopresupposto (…) dovesse ineludibilmente discendere l’annullamentoNumero registro generale 26481/2018Numero sezionale 2942/2026Numero di raccolta generale 16436/2026Data pubblicazione 27/05/2026dell’atto impositivo dinanzi a sé censurato; e ciò senza fornire alcunamotivazione rispetto al contenuto della sentenza la cui autorità venivafatta valere e senza esprimersi neppure sulla sua capacità di resistereall’appello promosso avverso di essa” (pag. 8 del ricorso per cassazione).Il motivo è infondato, atteso che, se un profilo di necessità/opportunità diesternazione delle ragioni fondanti la prognosi di riforma della sentenzapregiudicante può porsi allorché il giudice della causa pregiudicata opti perla sospensione facoltativa del processo (si veda, al riguardo, Cass., n.14738/2019; Cass., n. 16051/2022 e Cass., n. 2429/2025), la contrariadeterminazione (nel senso, cioè, della mancata sospensione) trova lapropria intrinseca (ed implicita) ragion d’essere in un’adesione alle ragionidella decisione “pregiudicante”, dalla quale discende l’effetto tipico diuniformazione, consustanziale al rapporto di pregiudizialità tecnicaesistente tra i due giudizi.3.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’Amministrazionericorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.4.

Essendo rimasta soccombente la parte che, quale amministrazionepubblica difesa dall’Avvocatura generale, è ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.MRigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che siliquidano in € 5.600,00 per compensi professionali, il 15% per spesegenerali ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
glio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26481/2018Numero sezionale 2942/2026Numero di raccolta generale 16436/2026Data pubblicazione 27/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento n. 3018203835-2013, con il quale, relativamente all’anno 2008, era stato accertato unmaggior reddito in base alla presunzione di distribuzione degli utili dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., della quale deteneva il 37,5% delle quote.2. La CTP di Roma rigettò il ricorso, non dando corso all’istanza disospensione del processo ex art. 295 c.p.c., avanzata dal contribuente inragione della contemporanea pendenza del giudizio instaurato dallasocietà mediante opposizione all’avviso di accertamento alla stessaindirizzato.3. La CTR del Lazio accolse l’appello del contribuente, sulla base delsolo presupposto rappresentato dalla produzione della sentenza n.3461/14/17, con la quale la medesima CTR aveva accolto il ricorso dellasocietà, “identico a quello di cui alla posizione derivata del socio”.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degliartt. 2909 c.c., 124 disp. att. c.p.c. e 295 c.p.c. (anche in combinatodisposto con gli artt. 39 e 49 d.lgs. n. 546/1992), in relazione all’art. 360,nn. 3 e 4, c.p.c., per avere accolto il ricorso del contribuente sulla basedell’annullamento dell’avviso di accertamento presupposto, emesso neiconfronti della società, disposto da una sentenza non passata in giudicato,in luogo di sospendere il processo fino all’intervento del giudicatomedesimo.Il motivo è infondato.Alla stregua del più recente orientamento di questa Corte, l'impugnazione,da parte del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa,dell'avviso di accertamento del suo maggior reddito di partecipazione dàluogo a un procedimento indipendente da quello sorto dall'impugnazione,da parte della società, dell'avviso emesso a suo carico, tenuto conto dellaNumero registro generale 26481/2018Numero sezionale 2942/2026Numero di raccolta generale 16436/2026Data pubblicazione 27/05/2026diversità soggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, sicché nonricorrono i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. delprimo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce ilsecondo, non potendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicatoformatosi in un giudizio al quale non ha partecipato o non è stato messo ingrado di partecipare, ferma restando la possibilità, per il giudice, didisporre la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., delgiudizio relativo al socio quando quello relativo alla società sia statodefinito con sentenza non passata in giudicato, in ragione dellapregiudizialità tecnica esistente tra i due rapporti, discendente dallacomunanza dei presupposti fattuali, che comporta l'estensione degli effettiriflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società su quellorelativo al socio, con la conseguenziale risoluzione dell'eventualesopravvenuto un conflitto tra giudicati ai sensi dell'art. 336, comma 2,c.p.c. (Cass., n. 29900/2025).Essendosi fuori dal campo di applicazione dell’art. 295 c.p.c., si deveritenere, quindi, che la CTR, sotto l’egida dell’art. 337 c.p.c., abbialegittimamente ritenuto di non sospendere il giudizio in conseguenza dellasentenza (non passata in giudicato) concernente la società, decidendoaltresì coerentemente di uniformarvisi quanto al merito della controversia“pregiudicata” relativa al socio.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art.337, comma 2, c.p.c., e la nullità della sentenza “per carenza assoluta dimotivazione in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.”, dal momento chela richiamata disposizione - ove ritenuta applicabile - rimette lasospensione del giudizio alla valutazione discrezionale del giudice, cheavrebbe postulato l’adeguata esternazione delle ragioni poste afondamento dello stesso, mentre “la CTR ha statuito chedall’annullamento, ancorché non definitivo, dell’avviso di accertamentopresupposto (…) dovesse ineludibilmente discendere l’annullamentoNumero registro generale 26481/2018Numero sezionale 2942/2026Numero di raccolta generale 16436/2026Data pubblicazione 27/05/2026dell’atto impositivo dinanzi a sé censurato; e ciò senza fornire alcunamotivazione rispetto al contenuto della sentenza la cui autorità venivafatta valere e senza esprimersi neppure sulla sua capacità di resistereall’appello promosso avverso di essa” (pag. 8 del ricorso per cassazione).Il motivo è infondato, atteso che, se un profilo di necessità/opportunità diesternazione delle ragioni fondanti la prognosi di riforma della sentenzapregiudicante può porsi allorché il giudice della causa pregiudicata opti perla sospensione facoltativa del processo (si veda, al riguardo, Cass., n.14738/2019; Cass., n. 16051/2022 e Cass., n. 2429/2025), la contrariadeterminazione (nel senso, cioè, della mancata sospensione) trova lapropria intrinseca (ed implicita) ragion d’essere in un’adesione alle ragionidella decisione “pregiudicante”, dalla quale discende l’effetto tipico diuniformazione, consustanziale al rapporto di pregiudizialità tecnicaesistente tra i due giudizi.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’Amministrazionericorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.4. Essendo rimasta soccombente la parte che, quale amministrazionepubblica difesa dall’Avvocatura generale, è ammessa alla prenotazione adebito del contributo unificato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MRigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che siliquidano in € 5.600,00 per compensi professionali, il 15% per spesegenerali ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAndreina Giudicepietro
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