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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 29497/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/2000 in relazione all'anno imposta 2011 - con il primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di Appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità penale, limitandosi a richiamare la motivazione di primo grado, senza considerare le censure difensive; con il secondo motivo censura la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine, alla ritenuta sussistenza .A1;i" la440. dell'elemento soggettivo del reato di evasione Y6 con il terzo motivo lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato; Ritenuto che i primi due motivi sono inammissibili, in quanto privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare, pag.4 sulla ritenuta sussistenza del reato contestato), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza; inoltre, le doglianze sono volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

Considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo essendo la prescrizione del reato intervenuta solo in data 30.09.2022 (considerato il tempus commissi delicti ed il disposto degli artt. 157 e ss cod.pen. e 17 d.lgs 74/2000) e, dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, avvenuta in data 20.05.2022; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dandosi atto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione (Sez.

U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez.

U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez.

U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/2000 in relazione all'anno imposta 2011 - con il primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, lamentando che la Corte di Appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità penale, limitandosi a richiamare la motivazione di primo grado, senza considerare le censure difensive; con il secondo motivo censura la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine, alla ritenuta sussistenza .A1;i" la440. dell'elemento soggettivo del reato di evasione Y6 con il terzo motivo lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato; Ritenuto che i primi due motivi sono inammissibili, in quanto privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare, pag.4 sulla ritenuta sussistenza del reato contestato), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza; inoltre, le doglianze sono volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo essendo la prescrizione del reato intervenuta solo in data 30.09.2022 (considerato il tempus commissi delicti ed il disposto degli artt. 157 e ss cod.pen. e 17 d.lgs 74/2000) e, dunque, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, avvenuta in data 20.05.2022; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dandosi atto che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2023 Il Consigliere estensore
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