CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03489/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Ancona che ha confermato quella emessa in data 30/1/2019 dal Tribunale di Macerata, appellata dall'imputato, che ha dichiarato questi responsabile dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (a) e artt. 582,585,576,61 n. 2 e 10,81 cod. pen. (b), condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - Violazione dell'art. 337 c.p. e vizio della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato rilevandosi che il ricorrente aveva reagito successivamente al compimento dell'atto di ufficio. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 576, comma 5bis,c.p.., ancorchè esclusa dal primo Giudice, ai fini della procedibilità del reato di lesioni personali. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo é genericamente proposto rispetto alla incensurabile motivazione a riguardo della sentenza impugnata (v. pg. 5 e ss.) con la quale il ricorrente non si confronta. Il secondo motivo è generica censura alla correttamente ritenuta ricorrenza dell'aggravante in parola, in conformità al citato orientamento di legittimità. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore I