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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 17118/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28096/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] P.T.UTG -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] P.T. -intimati- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 40231/2020 depositata il31/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con ordinanza meglio indicata in epigrafe il Giudice di pace di Napoli respingeva l’opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh.

Il primo giudice per gli aspetti che qui interessano rilevava che il provvedimento di espulsione è obbligatorio rimanendo preclusa ogni valutazione afferente il merito che spetta al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione mancando tra i due procedimenti un rapporto di pregiudizialità necessaria.

Osservava che il decreto impugnato era stata tradotto nella lingua inglese stante l’impossibilità di effettuare la traduzione nella lingua madre dello straniero evidenziando che l’opponente risiedeva in Italia da circa 5 anni e che nel foglio notizie aveva dichiarato di comprendere la lingua italiana e di preferire la lingua inglese.

Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato tre motivi cui resiste solo formalmente il Ministero degli Interni. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’ error in procedendo - violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.per avere il Giudice di Pace di Napoli omesso di pronunciarsi sull’eccezione di illegittimità del decreto espulsivo opposto, in quanto non seguito da alcun provvedimento questorio di sua immediata esecuzione in una delle forme previste dalla legge.

Con un secondo motivo si denuncia l’error in iudicando in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. per non aver considerato che a seguito della sospensione dei decreti impugnati con ord. n.353/21 era mutata condizione giuridica del ricorrente divenuto nuovamente legalmente presente in TN in attesa della definizione del giudizio di merito.

Con un terzo motivo si duole dell’error in iudicando in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere il GdP di Napoli deciso il motivo di ricorso relativo alla mancata traduzione del decreto in lingua nota all’espellendo (violazione degli artt.2, co.6, e 13, co.7, TUI, e 12, co.3, dir.2008/115), ritenendo che l’attestazione contenuta nel verbale di notifica circa l’impossibilità di procedere alla traduzione, nonché quanto dichiarato in foglio notizie (“comprendere la lingua italiana e di preferire la lingua inglese per le notifiche”: cfr. ord., p.3, cpv.2), avessero effetto sanante, nonostante la costituzione in giudizio dell’Amministrazione (cfr. all. 5) e tutti gli atti e documenti depositati fossero relativi ad altra persona, tale [OSCURATO:PERSONA] e non al ricorrente (signor [OSCURATO:PERSONA]).

Il primo motivo è infondato.

QuestaCorte ha avuto modo di chiarire, con riferimento a ll’analogo procedimento di opposizione a ordinanza - ingiunzione di sanzione amministrativa pecuniaria, che, poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto viziooccorre che sia stato completamente omes so il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto: il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte ovveroquando egli pronuncia solo nei conf ronti di alcune parti.

Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senzache possa ritenersi mancan te il momento decisorio.

Pertanto, non integra il vizio di omessa pronuncia la mancata confutazione, da parte del giudice che rigetta l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione,dell'argomentazione svolta in uno dei motivi di opposizione, considerato, appunto , che il vizio di omessa pronunciaè escluso dalla pronuncia sull'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario dell'ordinanza - ingiunzione, detto accertamento rappresentando l'oggetto del giudizio di o pposizione ad ordinanza - ingiunzione.Escluso il vizio di omessa pronuncia, il mancato esame di un motivo, da parte del giudice dell'opposizione, giustifica, peraltro, l'annullamento, da parte della Suprema Corte, della sentenzaimpugnata a condizione che l e questioni di fatto, proposte con il motivo non esaminato, siano decisive ai fini dell'accertamento dei fatti sui quali si fonda la pretesa punitiva dell'amministrazione ovvero che, trattandosi di questioni in diritto, le stesse non siano infondate: nel p rimo caso dovendo essere denunciato un vizio di motivazione, nel secondo un vizio di violazionedi legge.

Tuttavia, quando il motivo non esaminato dal giudice dell'opposizione propone infondate questioni di diritto, lo iato esistente tra pronuncia di rigetto e mancato esame del motivo per cui l'annullamento è stato domandato deve essere colmato dalla Corte di Cassazione attraverso l'impiego del potere di correzione della motivazione (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.), integrando la decisione di rigetto pronunciata dal giudice dell'opposizione mediante l'enunciazione delle ragioni che la giustificano in diritto, senza necessità di rimettere al giudice di rinvio il compito di dichiarare infondato in diritto il motivo non esaminato(Cass. 3388/2005 e successive conformi).

Nel caso che ci occupa, la tesi, sottostante alla censura articolata dal ricorrente, d ella nullità del decreto prefettizio di espulsione a causa della mancata coeva emissione del decreto del questore per l’esecuzionedell’espulsione stessa, ai sensi dell’art. 14 t.u.imm. è infondata in diritto – e in tal senso va quindi integrata la motivazione dell’ordinanza impugnata – essendo il provvedimento del prefetto e quello del questore tra loro distinti, ancorché connessisolo nel senso che il secondo è condizionato dal primo, e nonviceversa.

Ilsecondo motivo è parimenti infondato.

Va rilevato in ordine al vizio denunciato ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. che la nozione di decisività concerne non ilfatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato - ove riconosciuto - a determinarne una di versa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo peraltro necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione delfatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa.

Ciò posto l’intervenuta sospensione dei decreti impugnati cui fa riferimento il ricorso non rappresenta una circostanza decisiva nel sensosopra precisato.

Infattiil provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell 'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione,del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richie sta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento delquestore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiornoovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituiscein alcun modo un antecedente logico della decisione sul decretodi espulsione.

Neconsegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quellocivile; e, per l'altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al qualesia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non p uò disapplicarel'atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto,revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego dirinnovo) (cfr Sezioni Unite con sentenza 22217/2006).

Ilterzo motivo è inammissibile.

Il ricorrente si duole dell’ omesso esame di fatto decisivo, consistente nella circostanza che gli atti, in base ai quali il gdp aveva affermato che il ricorrente aveva dichiarato di conoscere la linguaitaliana (onde non era necessaria la traduzione del decreto di espulsione), riguar davano, come risultava indiscutibilmente dagli stessi, non il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], bensì tale [OSCURATO:PERSONA] tratta di un errore meramente percettivo che ha indotto il giudice a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza di unfatto, positivamente acquisito nella realtà d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28096/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] P.T.UTG -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] P.T. -intimati- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 40231/2020 depositata il31/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con ordinanza meglio indicata in epigrafe il Giudice di pace di Napoli respingeva l’opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Bangladesh. Il primo giudice per gli aspetti che qui interessano rilevava che il provvedimento di espulsione è obbligatorio rimanendo preclusa ogni valutazione afferente il merito che spetta al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione mancando tra i due procedimenti un rapporto di pregiudizialità necessaria. Osservava che il decreto impugnato era stata tradotto nella lingua inglese stante l’impossibilità di effettuare la traduzione nella lingua madre dello straniero evidenziando che l’opponente risiedeva in Italia da circa 5 anni e che nel foglio notizie aveva dichiarato di comprendere la lingua italiana e di preferire la lingua inglese. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato tre motivi cui resiste solo formalmente il Ministero degli Interni. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’ error in procedendo - violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.per avere il Giudice di Pace di Napoli omesso di pronunciarsi sull’eccezione di illegittimità del decreto espulsivo opposto, in quanto non seguito da alcun provvedimento questorio di sua immediata esecuzione in una delle forme previste dalla legge. Con un secondo motivo si denuncia l’error in iudicando in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. per non aver considerato che a seguito della sospensione dei decreti impugnati con ord. n.353/21 era mutata condizione giuridica del ricorrente divenuto nuovamente legalmente presente in TN in attesa della definizione del giudizio di merito. Con un terzo motivo si duole dell’error in iudicando in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere il GdP di Napoli deciso il motivo di ricorso relativo alla mancata traduzione del decreto in lingua nota all’espellendo (violazione degli artt.2, co.6, e 13, co.7, TUI, e 12, co.3, dir.2008/115), ritenendo che l’attestazione contenuta nel verbale di notifica circa l’impossibilità di procedere alla traduzione, nonché quanto dichiarato in foglio notizie (“comprendere la lingua italiana e di preferire la lingua inglese per le notifiche”: cfr. ord., p.3, cpv.2), avessero effetto sanante, nonostante la costituzione in giudizio dell’Amministrazione (cfr. all. 5) e tutti gli atti e documenti depositati fossero relativi ad altra persona, tale [OSCURATO:PERSONA] e non al ricorrente (signor [OSCURATO:PERSONA]). Il primo motivo è infondato. QuestaCorte ha avuto modo di chiarire, con riferimento a ll’analogo procedimento di opposizione a ordinanza - ingiunzione di sanzione amministrativa pecuniaria, che, poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto viziooccorre che sia stato completamente omes so il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto: il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte ovveroquando egli pronuncia solo nei conf ronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senzache possa ritenersi mancan te il momento decisorio. Pertanto, non integra il vizio di omessa pronuncia la mancata confutazione, da parte del giudice che rigetta l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione,dell'argomentazione svolta in uno dei motivi di opposizione, considerato, appunto , che il vizio di omessa pronunciaè escluso dalla pronuncia sull'accertamento della pretesa punitiva fatta valere dall'amministrazione nei confronti del destinatario dell'ordinanza - ingiunzione, detto accertamento rappresentando l'oggetto del giudizio di o pposizione ad ordinanza - ingiunzione.Escluso il vizio di omessa pronuncia, il mancato esame di un motivo, da parte del giudice dell'opposizione, giustifica, peraltro, l'annullamento, da parte della Suprema Corte, della sentenzaimpugnata a condizione che l e questioni di fatto, proposte con il motivo non esaminato, siano decisive ai fini dell'accertamento dei fatti sui quali si fonda la pretesa punitiva dell'amministrazione ovvero che, trattandosi di questioni in diritto, le stesse non siano infondate: nel p rimo caso dovendo essere denunciato un vizio di motivazione, nel secondo un vizio di violazionedi legge. Tuttavia, quando il motivo non esaminato dal giudice dell'opposizione propone infondate questioni di diritto, lo iato esistente tra pronuncia di rigetto e mancato esame del motivo per cui l'annullamento è stato domandato deve essere colmato dalla Corte di Cassazione attraverso l'impiego del potere di correzione della motivazione (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.), integrando la decisione di rigetto pronunciata dal giudice dell'opposizione mediante l'enunciazione delle ragioni che la giustificano in diritto, senza necessità di rimettere al giudice di rinvio il compito di dichiarare infondato in diritto il motivo non esaminato(Cass. 3388/2005 e successive conformi). Nel caso che ci occupa, la tesi, sottostante alla censura articolata dal ricorrente, d ella nullità del decreto prefettizio di espulsione a causa della mancata coeva emissione del decreto del questore per l’esecuzionedell’espulsione stessa, ai sensi dell’art. 14 t.u.imm. è infondata in diritto – e in tal senso va quindi integrata la motivazione dell’ordinanza impugnata – essendo il provvedimento del prefetto e quello del questore tra loro distinti, ancorché connessisolo nel senso che il secondo è condizionato dal primo, e nonviceversa. Ilsecondo motivo è parimenti infondato. Va rilevato in ordine al vizio denunciato ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c. che la nozione di decisività concerne non ilfatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato - ove riconosciuto - a determinarne una di versa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo peraltro necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione delfatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Ciò posto l’intervenuta sospensione dei decreti impugnati cui fa riferimento il ricorso non rappresenta una circostanza decisiva nel sensosopra precisato. Infattiil provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell 'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione,del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richie sta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento delquestore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiornoovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituiscein alcun modo un antecedente logico della decisione sul decretodi espulsione. Neconsegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quellocivile; e, per l'altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al qualesia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non p uò disapplicarel'atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto,revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego dirinnovo) (cfr Sezioni Unite con sentenza 22217/2006). Ilterzo motivo è inammissibile. Il ricorrente si duole dell’ omesso esame di fatto decisivo, consistente nella circostanza che gli atti, in base ai quali il gdp aveva affermato che il ricorrente aveva dichiarato di conoscere la linguaitaliana (onde non era necessaria la traduzione del decreto di espulsione), riguar davano, come risultava indiscutibilmente dagli stessi, non il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], bensì tale [OSCURATO:PERSONA] tratta di un errore meramente percettivo che ha indotto il giudice a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza di unfatto, positivamente acquisito nella realtà d
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