CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 gennaio 2021
Cassazione n. 40179/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 6 maggio 2022 il Tribunale del riesame di Novara ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], quali terzi interessati, avverso l'ordinanza del 29 marzo 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara di rigetto dell'istanza da loro proposta di revoca del decreto di sequestro preventivo - emesso il 13 gennaio 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara per il reato ex art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - relativo ai veicoli intestati agli appellanti. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli interessati. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per la mancanza di motivazione sulla buona fede di [OSCURATO:PERSONA], terza estranea al reato, sarebbe carente. Mancherebbe, altresì, il periculum in mora. 2.2 Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge; si chiede l'applicazione dell'effetto estensivo dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha annullato il provvedimento genetico di sequestro preventivo per mancanza della motivazione sul periculum in mora. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in ordine al perículum in mora e al potere integrativo del Tribunale del Riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. L'appello e il ricorso per cassazione sono stati presentati dal «difensore» dei ricorrenti: in atti non risulta la procura speciale rilasciata al difensore dai ricorrenti, terzi estranei al reato, con conseguente inammissibilità del ricorso. 1.2. Il terzo interessato, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore; cfr. in motivazione Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., Rv. 252438, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta dal difensore della persona offesa e terzo interessato, privo di procura speciale, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari. Non è dunque sufficiente la mera nomina di difensore, occorrendo la procura conferita con le forme nell'art. 100 cod. proc. pen.Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01, ha affermato il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. 2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del