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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34184/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, di fiducia e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 15500/2017 in data 10/12/2020 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Velletri, con sentenza in data 28/02/2017, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle seguenti pene: anni quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 110, 648 bis, 99, quarto comma cod. pen. (capo A), il primo; complessivi anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 10.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 110, 648 bis, 99, quarto comma cod. pen. (capo A) e per il delitto di cui agli artt. 110, 648, 99, quarto comma cod. pen. (capo C), il secondo, entrambi con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

2. Con sentenza in data 10/12/2020, la Corte di appello di Roma, revocava la pena accessoria applicata al Cutuli dal primo giudice, disponendo nei confronti dello stesso le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena, con conferma nel resto della pronuncia di prime cure.

3. Avverso la predetta sentenza d'appello, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di tentato riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] viene trovato a smontare pezzi di beni provento di furto: atto idoneo diretto in modo non equivoco, ma l'evento ostacolatore non è stato generato, in quanto l'agente si è fermato in un momento antecedente a quello per cui poteva diversamente e correttamente ritenersi consumata la fattispecie di riciclaggio, ossia a quel momento in cui, di contro, è configurabile il tentativo.

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: mancanza di motivazione in relazione al secondo motivo di appello.

La Corte territoriale nulla ha motivato in ordine alla richiesta di derubricazione della condotta sub A) ex art. 648 ter. 1 cod. pen. ovvero in quella prevista dal secondo comma dello stesso articolo.

Secondo motivo: illogicità della motivazione in relazione al secondo motivo di appello.

La Corte territoriale ha reso la propria motivazione sulla base di richieste mai formulate dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] , 2

1. I ricorsi sono inammissibili.

Va evidenziato in premessa che, nella fattispecie, ricorre un'ipotesi di c.d.

"doppia conforme" sulla responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Manifestamente infondato è l'unico motivo di ricorso proposto.

Nella fattispecie che ci occupa, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente), all'interno di un capannone sito in un'area adibita a demolizioni in Ardea, in data 19/03/2007, venivano visti dagli operanti tagliare con un frullino le parti di un camion, [OSCURATO:PERSONA], già privo della targa (originariamente targato [OSCURATO:TARGA], provento di furto denunciato in data 05/03/2007) con la presenza accanto a loro della scocca del mezzo, e che risultavano, a loro volta, osservati da tale [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'area.

All'interno dell'area venivano inoltre rinvenuti: una scocca completa di autocarro privo di targhe e telai, di provenienza furtiva, una ruspa meccanica, priva di targa e di targhetta di riconoscimento e un autoveicolo adibito alla rimozione di veicoli privo di contrassegni identificativi.

Nelle adiacenze, gli operanti accedevano ad un'area in cui erano posizionati i cassoni adibiti al recupero dei materiali ferrosi che riportavano il logo della ditta di autodemolizioni del Cutuli, all'interno dei quali venivano trovate moltissime parti di mezzi pesanti, una maschera anteriore di trattore, nonchè una serie di beni denunciati come rubati, tra i quali, una targa abbinata ad un veicolo, un tagliaerba, varie carcasse di furgoni, cassoni frigo ed ulteriori cassoni contenitori, un trattorino, un autocarro privo di targa, un miniescavatore e due escavatori.

2.1. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, fatto proprio dalla Corte territoriale, il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità; e proprio in applicazione del principio, la Corte territoriale ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato nei confronti di due soggetti sorpresi nell'atto di smontare parti di veicolo provento di furto (Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963).

Il suddetto orientamento è confermato da altri interventi secondo cui risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso P dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un'autovettura rubata, in quanto l'art.648 bis cod. pen. configura un'ipotesi di reato a consumazione anticipata; in quest'ultimo caso la motivazione ha giustificato l'indicata natura del reato sulla scorta dell'espressione contenuta nell'art. 648 bis cod. pen.

"operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della ... provenienza" che non indica un evento eziologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell'atto punibile (Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013, Lumicisi, Rv. 258340).

2.2. Secondo un altro orientamento, invece, risponde del delitto tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un motociclo, in quanto la fattispecie di cui all'art. 648 bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata (cfr., Sez. 1, n. 22437 del 22/02/2022, Ljatifi, Rv. 283183; Sez. 5, n. 17694 del 14/01/2020, Errico, Rv. 247220; Sez. 2, n. 55416 del 30/10/2018, Caruso, Rv. 274254): principio affermato in relazione ad una fattispecie nella quale le operazioni di smontaggio delle diverse componenti del mezzo erano state interrotte prima che si determinasse la perdita della connessione con i dati identificativi del mezzo.

2.3. Così ricostruito in sintesi il panorama giurisprudenziale, è opinione del Collegio che l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta sicuramente di ritenere l'avvenuta consumazione del delitto contestato di cui all'art. 648 bis cod. pen., come correttamente ritenuto, poiché, secondo la conforme descrizione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, gli imputati vennero sorpresi ad effettuare operazioni di smontaggio dei pezzi di un automezzo che risultava già mancante delle targhe identificative e con la scocca già smontata, così che per individuarne l'origine, poi risultata illecita perché oggetto di precedente furto, furono necessarie ulteriori indagini tese appunto ad individuare il numero di telaio cui era accoppiato il blocco motore nonché il numero originario delle targhe (cfr., in fattispecie del tutto assimilabile, Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, non mass.).

3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Del tutto aspecifici sono sia il primo che il collegato secondo motivo di ricorso.

Nel secondo motivo di appello, la difesa del Cutuli si era doluta della mancata derubricazione della condotta di cui al capo A) nella previsione di cui all'art. 648 ter. 1, primo o secondo comma, cod. pen., sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso Cutuli.

La Corte territoriale ha chiaramente precisato come "le dichiarazioni del Cutuli (rese dinanzi al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio a seguito di misura cautelare) di aver sottratto personalmente il veicolo [OSCURATO:PERSONA] sul quale stavano lavorando il Mihai e il Costei all'atto dell'intervento dei carabinieri sono prive di riscontro ed anche incoerenti con quanto affermato dallo stesso imputato, Nel corso dell'interrogatorio l'imputato in esame ha infatti dapprima affermato di aver sottratto l'autocarro indicato in Verona e quindi di essere da poco rientrato dalla Sicilia dove era stato ricoverato": incoerenza che, oltremodo, si rileva dal confronto con le versioni, altrettanto discordanti tra loro, rese dai Mihai e dal Costei (v. pag. 7 della sentenza impugnata).

Con queste indiscutibili conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, di fiducia e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 15500/2017 in data 10/12/2020 della Corte di appello di Roma, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Velletri, con sentenza in data 28/02/2017, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle seguenti pene: anni quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 110, 648 bis, 99, quarto comma cod. pen. (capo A), il primo; complessivi anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 10.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 110, 648 bis, 99, quarto comma cod. pen. (capo A) e per il delitto di cui agli artt. 110, 648, 99, quarto comma cod. pen. (capo C), il secondo, entrambi con l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. 2. Con sentenza in data 10/12/2020, la Corte di appello di Roma, revocava la pena accessoria applicata al Cutuli dal primo giudice, disponendo nei confronti dello stesso le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena, con conferma nel resto della pronuncia di prime cure. 3. Avverso la predetta sentenza d'appello, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di tentato riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] viene trovato a smontare pezzi di beni provento di furto: atto idoneo diretto in modo non equivoco, ma l'evento ostacolatore non è stato generato, in quanto l'agente si è fermato in un momento antecedente a quello per cui poteva diversamente e correttamente ritenersi consumata la fattispecie di riciclaggio, ossia a quel momento in cui, di contro, è configurabile il tentativo. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: mancanza di motivazione in relazione al secondo motivo di appello. La Corte territoriale nulla ha motivato in ordine alla richiesta di derubricazione della condotta sub A) ex art. 648 ter. 1 cod. pen. ovvero in quella prevista dal secondo comma dello stesso articolo. Secondo motivo: illogicità della motivazione in relazione al secondo motivo di appello. La Corte territoriale ha reso la propria motivazione sulla base di richieste mai formulate dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] , 2 1. I ricorsi sono inammissibili. Va evidenziato in premessa che, nella fattispecie, ricorre un'ipotesi di c.d. "doppia conforme" sulla responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Manifestamente infondato è l'unico motivo di ricorso proposto. Nella fattispecie che ci occupa, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente), all'interno di un capannone sito in un'area adibita a demolizioni in Ardea, in data 19/03/2007, venivano visti dagli operanti tagliare con un frullino le parti di un camion, [OSCURATO:PERSONA], già privo della targa (originariamente targato [OSCURATO:TARGA], provento di furto denunciato in data 05/03/2007) con la presenza accanto a loro della scocca del mezzo, e che risultavano, a loro volta, osservati da tale [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'area. All'interno dell'area venivano inoltre rinvenuti: una scocca completa di autocarro privo di targhe e telai, di provenienza furtiva, una ruspa meccanica, priva di targa e di targhetta di riconoscimento e un autoveicolo adibito alla rimozione di veicoli privo di contrassegni identificativi. Nelle adiacenze, gli operanti accedevano ad un'area in cui erano posizionati i cassoni adibiti al recupero dei materiali ferrosi che riportavano il logo della ditta di autodemolizioni del Cutuli, all'interno dei quali venivano trovate moltissime parti di mezzi pesanti, una maschera anteriore di trattore, nonchè una serie di beni denunciati come rubati, tra i quali, una targa abbinata ad un veicolo, un tagliaerba, varie carcasse di furgoni, cassoni frigo ed ulteriori cassoni contenitori, un trattorino, un autocarro privo di targa, un miniescavatore e due escavatori. 2.1. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, fatto proprio dalla Corte territoriale, il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità; e proprio in applicazione del principio, la Corte territoriale ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato nei confronti di due soggetti sorpresi nell'atto di smontare parti di veicolo provento di furto (Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021, Gambino, Rv. 281963). Il suddetto orientamento è confermato da altri interventi secondo cui risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso P dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un'autovettura rubata, in quanto l'art.648 bis cod. pen. configura un'ipotesi di reato a consumazione anticipata; in quest'ultimo caso la motivazione ha giustificato l'indicata natura del reato sulla scorta dell'espressione contenuta nell'art. 648 bis cod. pen. "operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della ... provenienza" che non indica un evento eziologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell'atto punibile (Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013, Lumicisi, Rv. 258340). 2.2. Secondo un altro orientamento, invece, risponde del delitto tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un motociclo, in quanto la fattispecie di cui all'art. 648 bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata (cfr., Sez. 1, n. 22437 del 22/02/2022, Ljatifi, Rv. 283183; Sez. 5, n. 17694 del 14/01/2020, Errico, Rv. 247220; Sez. 2, n. 55416 del 30/10/2018, Caruso, Rv. 274254): principio affermato in relazione ad una fattispecie nella quale le operazioni di smontaggio delle diverse componenti del mezzo erano state interrotte prima che si determinasse la perdita della connessione con i dati identificativi del mezzo. 2.3. Così ricostruito in sintesi il panorama giurisprudenziale, è opinione del Collegio che l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta sicuramente di ritenere l'avvenuta consumazione del delitto contestato di cui all'art. 648 bis cod. pen., come correttamente ritenuto, poiché, secondo la conforme descrizione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, gli imputati vennero sorpresi ad effettuare operazioni di smontaggio dei pezzi di un automezzo che risultava già mancante delle targhe identificative e con la scocca già smontata, così che per individuarne l'origine, poi risultata illecita perché oggetto di precedente furto, furono necessarie ulteriori indagini tese appunto ad individuare il numero di telaio cui era accoppiato il blocco motore nonché il numero originario delle targhe (cfr., in fattispecie del tutto assimilabile, Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, Gadaleta, non mass.). 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Del tutto aspecifici sono sia il primo che il collegato secondo motivo di ricorso. Nel secondo motivo di appello, la difesa del Cutuli si era doluta della mancata derubricazione della condotta di cui al capo A) nella previsione di cui all'art. 648 ter. 1, primo o secondo comma, cod. pen., sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso Cutuli. La Corte territoriale ha chiaramente precisato come "le dichiarazioni del Cutuli (rese dinanzi al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio a seguito di misura cautelare) di aver sottratto personalmente il veicolo [OSCURATO:PERSONA] sul quale stavano lavorando il Mihai e il Costei all'atto dell'intervento dei carabinieri sono prive di riscontro ed anche incoerenti con quanto affermato dallo stesso imputato, Nel corso dell'interrogatorio l'imputato in esame ha infatti dapprima affermato di aver sottratto l'autocarro indicato in Verona e quindi di essere da poco rientrato dalla Sicilia dove era stato ricoverato": incoerenza che, oltremodo, si rileva dal confronto con le versioni, altrettanto discordanti tra loro, rese dai Mihai e dal Costei (v. pag. 7 della sentenza impugnata). Con queste indiscutibili conclusioni, il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp
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