CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14284/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo in data 10 maggio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di violenza privata tentata di cui agli artt. 56 e 610 comma primo e secondo cod. pen. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui la ricorrente deduce la violazione di legge in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputata è reiterativo di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( pag. 2 laddove si evidenzia che la deposizione della persona offesa si è rivelata coerente ed immune da censure e confermata dalle altre prove testimoniali raccolte). -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente denunzia la violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo è versato interamente in fatto, volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento richiamando la giurisprudenza di questa corte secondo cui ai fini della configurazione dell'art. 610 cod. pen. è sufficiente la coscienza e la volontà di costringere taluno con violenza o minaccia a fare, tollerare o omettere qualcosa, senza che sia necessario il concorso di un fine particolare; il dolo è pertanto generico. -Ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta vizi di motivazione in punto di attendibilità della deposizione resa dalla persona offesa e di valutazione delle risultanze testimoniali è generico e tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 3) esulando, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). -Ritenuto che il quarto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso, qui riuniti - con cui la ricorrente eccepisce la mancata applicazione, ex art 131 bis cod. pen., della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva afflittività del trattamento sanzionatorio riservatole sono manifestamente infondati non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pag. 3 e 4 della sentenza impugnata in cui la Corte spiega il diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in ragione della irrazionale ed incongrua reazione alla banale collisione, espressa in toni di incomprensibile aggressione avverso un ultrasettantenne. Tale sproporzionata reazione ha di conseguenza escluso la concessione delle attenuanti o comunque la possibile graduazione più lieve della pena); -Ritenuto che il quinto motivo di ricorso - con cui la ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione quanto all' applicazione della circostanza aggravante ex art. 339 cod. pen. si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pag. 3 in cui viene evidenziato che il teste ha dichiarato che la donna maneggiava un bastone); -Rilevato, pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore d