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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17698/2022

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o sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/2022PATRIZIO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, Data pubblicazione 31/05/2022VIA CRESCENZIO N. 58 presso lo studio degli AvvocatiBRUNO COSSU, [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano edifendono unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].;- intimati -avverso la sentenza n. 382/2016 della CORTED'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/10/2016 R.G.N.217/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblicaudienza del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito conmodificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176,ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 10474/2017Numero di raccolta generale 17698/2022Data pubblicazione 31/05/20221.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 382/2016,respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Soc.

Coop. contro la sentenza del Tribunale della medesimacittà che l’aveva condannata a pagare la somma di € 8.967ad [OSCURATO:PERSONA] e di € 11.751 ad [OSCURATO:PERSONA], oltreaccessori e rifusione di spese di lite, a titolo di differenzeretributive.2.

I lavoratori originari ricorrenti, con distinti ricorsi riuniti inprimo grado, avevano rivendicato il trattamento retributivoderivante dall'applicazione del CCNL Multiservizi (loroapplicato dalla società di cui erano in precedenza dipendenti)anche presso la società (odierna ricorrente) presso la qualeerano transitati con passaggio diretto, a seguito di cambioappalto per attività di portierato e altri servizi accessori, inluogo della retribuzione prevista dal CCNL [OSCURATO:PERSONA] eCCNL Portieri e custodi applicati dalla società subentrantenell’appalto ai propri soci lavoratori.

Le differenze erano statequantificate con CTU contabile sulla base di orario ordinariodi 40 ore settimanali.3.

La Corte territoriale, richiamando propri precedenti incontroversie analoghe, osservava in particolare che:- l'affidatario dell'appalto, a norma dell’art. 118, comma 6,D.

Lgs. 163/2006 ([OSCURATO:PERSONA]) vigente ratione temporis,è tenuto ad osservare integralmente il trattamentoeconomico e normativo stabilito dai contratti collettivinazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zonanella quale si eseguono le prestazioni;Numero registro generale 10474/2017- il c.d.

CCNL Multiservizi è quello maggiormente diffuso a Numero sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/2022livello nazionale e locale nel settore delle pulizie, del Data pubblicazione 31/05/2022portierato fiduciario non armato, dell'attività di attesa efacchinaggio in cui operava la società ed a cui si riferival'appalto;- la quantificazione delle differenze era stata correttamenteeffettuata dal Tribunale sulla base dei conteggi sviluppatidall’ausiliare contabile seguendo esatti parametri normativi.4. [OSCURATO:PERSONA].

Coop. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a 5 motivi.Successivamente ha depositato atto di rinuncia al ricorso incassazione nei soli confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] everbale di conciliazione giudiziale innanzi al Tribunale diGenova del 29.1.2020.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.La società appaltante [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e Trasporti)non si è costituita nel presente grado (così come in grado diappello).Il P.G. ha concluso per la declaratoria di estinzione delgiudizio, limitatamente al ricorso proposto nei confronti delsig. [OSCURATO:PERSONA], e per il rigetto del ricorso proposto neiconfronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]La società ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 10474/2017Ragioni della decisione Numero sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/2022Data pubblicazione 31/05/20221.

Preliminarmente si dà atto dell’estinzione del giudizioquanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per rinuncia aseguito di intervenuta conciliazione.

Non vi è luogo aprovvedere sulle relative spese, stante la mancatacostituzione in giudizio di tale intimato.2.

Nel merito, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], siosserva che le questioni sollevate in ricorso hanno giàformato oggetto di convergenti pronunce di questa Corte(sentenze n. 4622/2020, 4621/2020, 9862/2019,9005/2019, 7047/2019, 5189/2019), cui il Collegio intendedare continuità.3.

Con il primo motivo di ricorso Sicuritalia censura, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell'art. 118, D.Lgs.163/2006 e dell'art. 12 delle preleggi, per avere la Corte dimerito interpretato la disposizione citata come relativa afattispecie anche diverse dal subappalto, in contrasto colcriterio ermeneutico letterale (nel caso di specie riferito inparticolare alla rubrica della norma) e con quello logico-teleologico.4.

Con il secondo motivo la società ricorrente deduce, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsaapplicazione dell'art. 2070 c.c., degli artt. 36 e 39 Cost.,degli artt. 118, comma 6, D. Lgs. 163/2006, 3 e 6 L.142/2001, 7, comma 4, L. 31/2008, del CCNL CommercioCisal e del CCNL Portieri e Custodi, richiamato nelNumero registro generale 10474/2017Regolamento cooperativo.

Deduce l'erronea applicazione Numero sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/2022delle disposizioni sopra richiamate nella parte in cui la Data pubblicazione 31/05/2022sentenza impugnata ha escluso la compatibilità con le stessedel CCNL [OSCURATO:PERSONA] per la non perfetta coincidenzadel settore merceologico di tale contratto collettivo conquello contenuto nell'oggetto sociale di Sicuritalia, sebbenele norme citate non contenessero un simile precetto esebbene l'effettiva attività di Sicuritalia coincidesse con unaparte del settore contemplato da tale CCNL; del pari, assumel'erroneità della decisione laddove ha escluso la compatibilitàanche del CCNL Portieri e custodi con le disposizioni citateperché relativo ad un settore merceologico diversodall'attività oggetto dell'appalto (di guardiania di immobili diproprietà dell'appaltante), con la conseguenza di avere laCorte d'appello anche trascurato il dato della sottoscrizionedi detto contratto da parte delle tre sigle Cgil, Cisl e Uil, alpari del CCNL Multiservizi.5.

Con il terzo motivo di ricorso Sicuritalia deduce violazionee falsa applicazione dell'art. 2070 c.c. e degli artt. 36 e 39Cost., per avere la Corte d'appello imposto alla societàdatoriale l'applicazione del CCNL Multiservizi nei rapporti coni soci lavoratori, sancendo in tal modo l'estensionedell'efficacia del predetto contratto a soggetti non vincolati,secondo un meccanismo diverso da quello previsto dall'art.39 Cost.; sottolinea come il fatto che vi siano contratticollettivi che attribuiscono ai lavoratori condizionieconomiche più favorevoli non postula automaticamente checontratti collettivi meno favorevoli violino la disposizione dicui all’art. 36 Cost.6.

Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia Nluam ero registro generale 10474/2017Numero sezionale 1069/2022violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., N1u1m5ero di raccolta generale 17698/2022c.p.c. in relazione al principio del diritto alla prova e al Data pubblicazione 31/05/2022principio di non contestazione, in riferimento all'art. 118,comma 6, D. Lgs. 163/2006.

Sostiene la falsa applicazionedel principio di non contestazione in riferimento ad unparametro, la maggiore diffusione del contratto collettivo,non previsto dalle norme citate e quindi non rilevante ai finidella decisione; deduce violazione del diritto alla prova,compreso nel principio del giusto processo di cui all'art. 111Cost., per la mancata ammissione della prova testimonialededotta al fine di dimostrare come i contratti collettivi([OSCURATO:PERSONA] e Portieri e custodi) fossero applicati,come richiesto dall'art. 118 cit., anche nel territorio diGenova da aziende affidatarie di servizi analoghi a quellisvolti da Sicuritalia presso [OSCURATO:SOCIETA]7.

Con il quinto motivo la società ricorrente censura lasentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6L. 142/2001, art. 7 L. 31/2008, dell'articolo unico del R.D.n. 2657 del 1923, anche in relazione all'art. 32 bis CCNLMultiservizi.

Sostiene l’errore della Corte di merito nelladeterminazione del quantum di differenze retributive, nonessendo stata considerata la modifica, ad opera della L.30/2003, dell'art. 6, comma 2, L. 142/2001, per effetto dellaquale risultavano ampliate le ipotesi di derogaregolamentare, con il solo limite del trattamento economicominimo, e con conseguente rilevanza del CCNL solo qualeparametro esterno per determinare tali condizioni minime.Argomenta in ordine alla violazione del R.D. n. 2657 del1923 nel computo delle ore di straordinario a partire dallaNumero registro generale 10474/2017quarantunesima ora, anziché dalla quarantaseiesima, Numero sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/2022sostenendo di aver allegato fin dal primo grado il carattere Data pubblicazione 31/05/2022discontinuo dell'attività svolta da Sicuritalia (e quindi noncircostanza nuova in appello, come affermato dalla Corteterritoriale).8.

I primi tre motivi di ricorso possono essere trattaticongiuntamente in quanto investono, da diversi punti divista, l'interpretazione e l'applicazione della disciplinadettata sul trattamento economico dei soci lavoratori dicooperativa.9.

Al riguardo sono necessarie alcune premesse.10.

La L. 142/2001, nell'ottica di estendere ai soci lavoratoridi cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, hadisposto all'art. 3, comma 1, che: "Fermo restando quantoprevisto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300,le società cooperative sono tenute a corrispondere al sociolavoratore un trattamento economico complessivoproporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato ecomunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazionianaloghe, dalla contrattazione collettiva nazionale delsettore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti dilavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contrattio accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso perprestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo".11.

Sulla stessa linea si colloca la previsione dell'art. 6,comma 2, della medesima legge che, a seguito dellemodifiche introdotte dall'art. 1, comma 9, lett. f), L.30/2003, ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivinazionali operasse solo per il "trattamento economicoNumero registro generale 10474/2017minimo di cui all'articolo 3, comma 1", escludendo che il Numero sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/2022regolamento cooperativo potesse contenere disposizioni Data pubblicazione 31/05/2022derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo.12.

In questo contesto è intervenuto il D.L. 248/2007,convertito in L. 31/2008, che, all'art. 7 comma 4, haprevisto: "Fino alla completa attuazione della normativa inmateria di socio lavoratore di società cooperative, inpresenza di una pluralità di contratti collettivi dellamedesima categoria, le società cooperative che svolgonocontratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, aisensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n.142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quellidettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazionidatoriali e sindacali comparativamente più rappresentative alivello nazionale nella categoria".13.

Detti trattamenti fungono, dunque, da parametroesterno e indiretto di commisurazione del trattamentoeconomico complessivo rispetto ai criteri di proporzionalità esufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., dicui si impone l'osservanza anche al lavoro dei soci dicooperative; il fatto che, nel tempo, sia stata attribuita allacontrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nelsettore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazionedella garanzia costituzionale di cui all'art. 36 Cost., nonimpedisce al legislatore di intervenire a fissare in modoinderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, adesempio, la previsione del salario minimo legale (suggeritodall'Organizzazione internazionale del lavoro - OIL, comepolitica per garantire una «giusta retribuzione»), oppure,come avvenuto nella materia in esame, attraverso il rinvNiuom ero registro generale 10474/2017Numero sezionale 1069/2022alla contrattazione collettiva.

L'attuazione per via legislaNtuivmearo di raccolta generale 17698/2022dell'art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell'art. 39 Data pubblicazione 31/05/2022Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia ergaomnes del contratto collettivo ma l'utilizzazione dello stessoquale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr.

CorteCost. 51/2015).14.

La legge 31/2008, art. 7, presuppone un concorso tracontratti collettivi nazionali applicabili in un medesimoambito («in presenza di una pluralità di contratti collettividella medesima categoria») e attribuisce riconoscimentolegale ai trattamenti economici complessivi non inferiori aquelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscrittidalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente piùrappresentative nella categoria e quindi presumibilmentecapaci di realizzare assetti degli interessi collettivi piùcoerenti col criterio di cui all'art. 36 Cost., rispetto aicontratti conclusi da associazioni comparativamenteminoritarie nella categoria.

Come si legge nella sentenzadella Corte Cost. n. 51 del 2015, «nell'effettuare un rinvioalla fonte collettiva che, meglio di altre, recepiscel'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cuioperano le società cooperative, l'articolo censurato (D.L. n.248 del 2007, art. 7 ndr.) si propone di contrastare forme dicompetizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzogiurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisitidella proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) laretribuzione concordata nei contratti collettivi di lavorofirmati da associazioni comparativamente piùNumero registro generale 10474/2017rappresentative» (in tal senso anche Cass. 17583/2014; Numero sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/202219832/2013).

Data pubblicazione 31/05/202215.

Dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio dilesione del principio di libertà sindacale e del pluralismosindacale.

La scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sulterritorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo dirispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettiviconclusi dalle associazioni datoriali e sindacalicomparativamente più rappresentative nella categoria, nonfa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie diesercitare la libertà sindacale attraverso la stipula dicontratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà,dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almenouguali a quelli minimi normativamente imposti.

Parimenti, lesingole società cooperative potranno scegliere il contrattocollettivo da applicare ma non potranno riservare ai socilavoratori un trattamento economico complessivo inferiore aquello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare irequisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione.16.

Nella fattispecie oggetto di causa, i regolamenti dellasocietà cooperativa Sicuritalia succedutisi negli anni 2007 e2009 facevano riferimento, al fine di individuare iltrattamento economico dei soci lavoratori, rispettivamenteal CCNL [OSCURATO:PERSONA] e al CCNL Portieri e custodi; laCorte d'appello, data la pluralità di contratti collettiviastrattamente riferibili al settore oggetto dell'appalto A.M.T.s.p.a. (concernente la «guardiania di immobili di proprietàdell'appaltante»), ha individuato quale parametro deltrattamento economico minimo obbligatoriamenteNumero registro generale 10474/2017applicabile ai soci lavoratori della cooperativa Sicuritalia, Numero sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/2022quello previsto dal CCNL Multiservizi.

Esattamente la Corte Data pubblicazione 31/05/2022di merito ha ritenuto che quest'ultimo contratto collettivorispondesse ai requisiti individuati sulla base di unainterpretazione integrata delle disposizioni sopra richiamate,in quanto stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacalicomparativamente più rappresentative a livello nazionale enon utilizzabilità, quale parametro del trattamentoeconomico minimo, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] è statamotivata in ragione della coincidenza solo parziale delsettore e della sottoscrizione dello stesso da parte di unasola sigla sindacale, la Cisal, con conseguente difetto delrequisito di sottoscrizione da parte delle associazionisindacali comparativamente più rappresentative qualegaranzia di realizzazione di un assetto di interessi piùcoerente con l'art. 36 Cost.; parimenti, la Corte di merito haescluso l'utilizzabilità del CCNL Portieri e Custodi («contrattocollettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietaridi fabbricati»), quale parametro ai fini del trattamentoeconomico minimo, in quanto relativo ad un settore nonsovrapponibile a quello oggetto dell'appalto [OSCURATO:SOCIETA].,ambito di applicazione come volto a disciplinare il rapportodei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e daquelli addetti ad amministrazioni immobiliari o condominiali.Inoltre, tale contratto, se pure sottoscritto dalle siglesindacali confederali dei lavoratori (Cgil, Cisl e Uil), risultastipulato, per parte datoriale, da un'unica organizzazionesindacale, la Confederazione italiana della proprietà edilizia(Confedilizia), il che non soddisfa il corrispondente requisiNtuom ero registro generale 10474/2017Numero sezionale 1069/2022previsto dalla legge 31/2008, art. 7.

Numero di raccolta generale 17698/2022Data pubblicazione 31/05/202217.

La decisione d'appello si fonda, pertanto, su una correttainterpretazione ed applicazione delle disposizioni soprarichiamate e dei contratti collettivi esaminati e si sottraepertanto alle censure di violazione di legge mosse dallasocietà ricorrente; né possono trovare ingresso in questasede censure che investono accertamenti in fatto, adesempio sul grado di rappresentatività delle organizzazionisindacali stipulanti, sull'oggetto dell'attività di Sicuritalia esulla coincidenza tra questo e il settore dei contratti collettiviesaminati, e che si collocano al di fuori del vizio di violazionedi legge e nell'ambito del vizio motivazionale.18.

Tutto ciò premesso, diviene inammissibile la censurarelativa alla violazione del D. Lgs. 163/2006, art. 118,comma 6, alle cui previsioni la Corte territoriale ha attribuitouna portata puramente aggiuntiva di un obbligo giàchiaramente e autonomamente delineato alla stregua delcontesto normativo; in ogni caso, questa Corte ha giàstatuito circa la «chiara evidenza che il D. Lgs. n. 163 del2006, art. 118 (abrogato dal 19/4/2016) [...] si riferi(sse)sia all'appaltatore che al subappaltatore» (Cass.10851/2019, in motivazione, §§ 11 ss.).19.

Il quarto motivo di ricorso è anch'esso infondatorilevando la maggiore o minore diffusività del contrattocollettivo unicamente quale indice della misura dellarappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti,requisito quest'ultimo espressamente contemplato dall'art.7, L. 31/2008 e oggetto nel caso di specie di accertamentoNumero registro generale 10474/2017in fatto della Corte d'appello non sindacabile in questa sede Numero sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/2022di legittimità.

Data pubblicazione 31/05/202220.

Sul quinto motivo di ricorso, deve anzitutto rilevarsicome nella fattispecie in esame non si faccia questione dideroghe in peius introdotte dal regolamento adottato dallasocietà cooperativa (cfr. art. 6, L. 142/2001), bensì diindividuazione del trattamento economico utilizzabile qualeparametro di una retribuzione proporzionata e sufficiente peri soci lavoratori.21.

Le disposizioni su cui si basa la decisione della Corte dimerito, in particolare l'art. 3, L. 142/2001 e l'art. 7, L.31/2008, dichiarano applicabile ai soci lavoratori dicooperativa il "trattamento economico complessivo" noninferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dallacontrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazionisindacali dotate dei requisiti di maggiore rappresentativitàcomparativa e l'art. 118, comma 6, cit. impone di "osservareintegralmente il trattamento economico e normativo stabilitodai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore nelsettore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni".22.

Dal combinato disposto delle norme appena richiamateemerge come il parametro rappresentato dal trattamentoeconomico minimo previsto dalla contrattazione collettivadebba intendersi "complessivo", quindi inclusivo dellaretribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva,ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al disotto del quale non sia possibile scendere, neanche pereffetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nelregolamento cooperativo che, in quanto di minor favorerispetto alla contrattazione collettiva di categorNiuam ero registro generale 10474/2017Numero sezionale 1069/2022normativamente assunta a parametro dell'art. 36 CoNsumt.e,ro di raccolta generale 17698/2022sarebbero nulle.

Questa Corte (Cass. 17583/2014; Data pubblicazione 31/05/202219832/2013) ha già affermato come, in tema di societàcooperative, “nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001,n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta lacorresponsione di un trattamento economico complessivo(ossia concernente la retribuzione base e le altre vociretributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, perprestazioni analoghe, dalla contrattazione collettivanazionale del settore o della categoria affine, la cuiapplicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non ècondizionata dall'entrata in vigore del regolamento previstodall'art. 6 della legge n. 142 del 2001, che destinato adisciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimentodelle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare lenorme, anche collettive, applicabili, non può conteneredisposizioni derogatorie di minor favore rispetto alleprevisioni collettive di categoria".23.

Neppure è fondata la dedotta violazione di legge inmateria di lavoro discontinuo, oggetto sempre del quintomotivo di ricorso, in quanto (anche non condividendol’argomentazione della sentenza d'appello sulla novità dellaquestione) è stato affermato in fatto che i lavoratorisvolgevano mansioni non solo di guardiania passiva, maanche di consegna e custodia della posta interna tra i variimpianti aziendali situati in zone diverse della città e lachiusura degli accessi di alcuni impianti, e non sonoammissibili in questa sede di legittimità censure su taleNumero registro generale 10474/2017accertamento in fatto, compiuto dalla sentenza impugnata, Numero sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/2022quanto al carattere non discontinuo dell'attività.

Data pubblicazione 31/05/202224.

Per le considerazioni svolte il ricorso deve essererespinto.25.

La regolazione delle spese del giudizio di legittimità neiconfronti del lavoratore controricorrente segue il criterio disoccombenza, con liquidazione come in dispositivo, e condistrazione in favore dei procuratori del medesimodichiaratisi antistatari.

Non vi è luogo a provvedere sullespese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta intimata.26.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualidi cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti di AntonioTamborra.Rigetta il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA], cheliquida in € 4.000 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltrespese forfettarie nella misura del 15% e accessori comeper legge, da distrarsi.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreNumero registro generale 10474/2017Numero sezionale 1069/2022importo a titolo di contributo unificato pari a quelNloum ero di raccolta generale 17698/2022Data pubblicazione 31/05/2022previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile2022.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEdott.

Gualtiero MICHELINI dott. [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/2022PATRIZIO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, Data pubblicazione 31/05/2022VIA CRESCENZIO N. 58 presso lo studio degli AvvocatiBRUNO COSSU, [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano edifendono unitamente all'Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].;- intimati -avverso la sentenza n. 382/2016 della CORTED'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/10/2016 R.G.N.217/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblicaudienza del 06/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito conmodificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176,ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 10474/2017Numero di raccolta generale 17698/2022Data pubblicazione 31/05/20221. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 382/2016,respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Soc. Coop. contro la sentenza del Tribunale della medesimacittà che l’aveva condannata a pagare la somma di € 8.967ad [OSCURATO:PERSONA] e di € 11.751 ad [OSCURATO:PERSONA], oltreaccessori e rifusione di spese di lite, a titolo di differenzeretributive.2. I lavoratori originari ricorrenti, con distinti ricorsi riuniti inprimo grado, avevano rivendicato il trattamento retributivoderivante dall'applicazione del CCNL Multiservizi (loroapplicato dalla società di cui erano in precedenza dipendenti)anche presso la società (odierna ricorrente) presso la qualeerano transitati con passaggio diretto, a seguito di cambioappalto per attività di portierato e altri servizi accessori, inluogo della retribuzione prevista dal CCNL [OSCURATO:PERSONA] eCCNL Portieri e custodi applicati dalla società subentrantenell’appalto ai propri soci lavoratori. Le differenze erano statequantificate con CTU contabile sulla base di orario ordinariodi 40 ore settimanali.3. La Corte territoriale, richiamando propri precedenti incontroversie analoghe, osservava in particolare che:- l'affidatario dell'appalto, a norma dell’art. 118, comma 6,D. Lgs. 163/2006 ([OSCURATO:PERSONA]) vigente ratione temporis,è tenuto ad osservare integralmente il trattamentoeconomico e normativo stabilito dai contratti collettivinazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zonanella quale si eseguono le prestazioni;Numero registro generale 10474/2017- il c.d. CCNL Multiservizi è quello maggiormente diffuso a Numero sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/2022livello nazionale e locale nel settore delle pulizie, del Data pubblicazione 31/05/2022portierato fiduciario non armato, dell'attività di attesa efacchinaggio in cui operava la società ed a cui si riferival'appalto;- la quantificazione delle differenze era stata correttamenteeffettuata dal Tribunale sulla base dei conteggi sviluppatidall’ausiliare contabile seguendo esatti parametri normativi.4. [OSCURATO:PERSONA]. Coop. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a 5 motivi.Successivamente ha depositato atto di rinuncia al ricorso incassazione nei soli confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] everbale di conciliazione giudiziale innanzi al Tribunale diGenova del 29.1.2020.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.La società appaltante [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e Trasporti)non si è costituita nel presente grado (così come in grado diappello).Il P.G. ha concluso per la declaratoria di estinzione delgiudizio, limitatamente al ricorso proposto nei confronti delsig. [OSCURATO:PERSONA], e per il rigetto del ricorso proposto neiconfronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]La società ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 10474/2017Ragioni della decisione Numero sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/2022Data pubblicazione 31/05/20221. Preliminarmente si dà atto dell’estinzione del giudizioquanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], per rinuncia aseguito di intervenuta conciliazione. Non vi è luogo aprovvedere sulle relative spese, stante la mancatacostituzione in giudizio di tale intimato.2. Nel merito, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], siosserva che le questioni sollevate in ricorso hanno giàformato oggetto di convergenti pronunce di questa Corte(sentenze n. 4622/2020, 4621/2020, 9862/2019,9005/2019, 7047/2019, 5189/2019), cui il Collegio intendedare continuità.3. Con il primo motivo di ricorso Sicuritalia censura, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell'art. 118, D.Lgs.163/2006 e dell'art. 12 delle preleggi, per avere la Corte dimerito interpretato la disposizione citata come relativa afattispecie anche diverse dal subappalto, in contrasto colcriterio ermeneutico letterale (nel caso di specie riferito inparticolare alla rubrica della norma) e con quello logico-teleologico.4. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsaapplicazione dell'art. 2070 c.c., degli artt. 36 e 39 Cost.,degli artt. 118, comma 6, D. Lgs. 163/2006, 3 e 6 L.142/2001, 7, comma 4, L. 31/2008, del CCNL CommercioCisal e del CCNL Portieri e Custodi, richiamato nelNumero registro generale 10474/2017Regolamento cooperativo. Deduce l'erronea applicazione Numero sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/2022delle disposizioni sopra richiamate nella parte in cui la Data pubblicazione 31/05/2022sentenza impugnata ha escluso la compatibilità con le stessedel CCNL [OSCURATO:PERSONA] per la non perfetta coincidenzadel settore merceologico di tale contratto collettivo conquello contenuto nell'oggetto sociale di Sicuritalia, sebbenele norme citate non contenessero un simile precetto esebbene l'effettiva attività di Sicuritalia coincidesse con unaparte del settore contemplato da tale CCNL; del pari, assumel'erroneità della decisione laddove ha escluso la compatibilitàanche del CCNL Portieri e custodi con le disposizioni citateperché relativo ad un settore merceologico diversodall'attività oggetto dell'appalto (di guardiania di immobili diproprietà dell'appaltante), con la conseguenza di avere laCorte d'appello anche trascurato il dato della sottoscrizionedi detto contratto da parte delle tre sigle Cgil, Cisl e Uil, alpari del CCNL Multiservizi.5. Con il terzo motivo di ricorso Sicuritalia deduce violazionee falsa applicazione dell'art. 2070 c.c. e degli artt. 36 e 39Cost., per avere la Corte d'appello imposto alla societàdatoriale l'applicazione del CCNL Multiservizi nei rapporti coni soci lavoratori, sancendo in tal modo l'estensionedell'efficacia del predetto contratto a soggetti non vincolati,secondo un meccanismo diverso da quello previsto dall'art.39 Cost.; sottolinea come il fatto che vi siano contratticollettivi che attribuiscono ai lavoratori condizionieconomiche più favorevoli non postula automaticamente checontratti collettivi meno favorevoli violino la disposizione dicui all’art. 36 Cost.6. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia Nluam ero registro generale 10474/2017Numero sezionale 1069/2022violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., N1u1m5ero di raccolta generale 17698/2022c.p.c. in relazione al principio del diritto alla prova e al Data pubblicazione 31/05/2022principio di non contestazione, in riferimento all'art. 118,comma 6, D. Lgs. 163/2006. Sostiene la falsa applicazionedel principio di non contestazione in riferimento ad unparametro, la maggiore diffusione del contratto collettivo,non previsto dalle norme citate e quindi non rilevante ai finidella decisione; deduce violazione del diritto alla prova,compreso nel principio del giusto processo di cui all'art. 111Cost., per la mancata ammissione della prova testimonialededotta al fine di dimostrare come i contratti collettivi([OSCURATO:PERSONA] e Portieri e custodi) fossero applicati,come richiesto dall'art. 118 cit., anche nel territorio diGenova da aziende affidatarie di servizi analoghi a quellisvolti da Sicuritalia presso [OSCURATO:SOCIETA]7. Con il quinto motivo la società ricorrente censura lasentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6L. 142/2001, art. 7 L. 31/2008, dell'articolo unico del R.D.n. 2657 del 1923, anche in relazione all'art. 32 bis CCNLMultiservizi. Sostiene l’errore della Corte di merito nelladeterminazione del quantum di differenze retributive, nonessendo stata considerata la modifica, ad opera della L.30/2003, dell'art. 6, comma 2, L. 142/2001, per effetto dellaquale risultavano ampliate le ipotesi di derogaregolamentare, con il solo limite del trattamento economicominimo, e con conseguente rilevanza del CCNL solo qualeparametro esterno per determinare tali condizioni minime.Argomenta in ordine alla violazione del R.D. n. 2657 del1923 nel computo delle ore di straordinario a partire dallaNumero registro generale 10474/2017quarantunesima ora, anziché dalla quarantaseiesima, Numero sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/2022sostenendo di aver allegato fin dal primo grado il carattere Data pubblicazione 31/05/2022discontinuo dell'attività svolta da Sicuritalia (e quindi noncircostanza nuova in appello, come affermato dalla Corteterritoriale).8. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattaticongiuntamente in quanto investono, da diversi punti divista, l'interpretazione e l'applicazione della disciplinadettata sul trattamento economico dei soci lavoratori dicooperativa.9. Al riguardo sono necessarie alcune premesse.10. La L. 142/2001, nell'ottica di estendere ai soci lavoratoridi cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, hadisposto all'art. 3, comma 1, che: "Fermo restando quantoprevisto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300,le società cooperative sono tenute a corrispondere al sociolavoratore un trattamento economico complessivoproporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato ecomunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazionianaloghe, dalla contrattazione collettiva nazionale delsettore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti dilavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contrattio accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso perprestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo".11. Sulla stessa linea si colloca la previsione dell'art. 6,comma 2, della medesima legge che, a seguito dellemodifiche introdotte dall'art. 1, comma 9, lett. f), L.30/2003, ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivinazionali operasse solo per il "trattamento economicoNumero registro generale 10474/2017minimo di cui all'articolo 3, comma 1", escludendo che il Numero sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/2022regolamento cooperativo potesse contenere disposizioni Data pubblicazione 31/05/2022derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo.12. In questo contesto è intervenuto il D.L. 248/2007,convertito in L. 31/2008, che, all'art. 7 comma 4, haprevisto: "Fino alla completa attuazione della normativa inmateria di socio lavoratore di società cooperative, inpresenza di una pluralità di contratti collettivi dellamedesima categoria, le società cooperative che svolgonocontratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, aisensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n.142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quellidettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazionidatoriali e sindacali comparativamente più rappresentative alivello nazionale nella categoria".13. Detti trattamenti fungono, dunque, da parametroesterno e indiretto di commisurazione del trattamentoeconomico complessivo rispetto ai criteri di proporzionalità esufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., dicui si impone l'osservanza anche al lavoro dei soci dicooperative; il fatto che, nel tempo, sia stata attribuita allacontrattazione collettiva, nel settore privato e poi anche nelsettore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell'attuazionedella garanzia costituzionale di cui all'art. 36 Cost., nonimpedisce al legislatore di intervenire a fissare in modoinderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, adesempio, la previsione del salario minimo legale (suggeritodall'Organizzazione internazionale del lavoro - OIL, comepolitica per garantire una «giusta retribuzione»), oppure,come avvenuto nella materia in esame, attraverso il rinvNiuom ero registro generale 10474/2017Numero sezionale 1069/2022alla contrattazione collettiva. L'attuazione per via legislaNtuivmearo di raccolta generale 17698/2022dell'art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell'art. 39 Data pubblicazione 31/05/2022Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia ergaomnes del contratto collettivo ma l'utilizzazione dello stessoquale parametro esterno, con effetti vincolanti (cfr. CorteCost. 51/2015).14. La legge 31/2008, art. 7, presuppone un concorso tracontratti collettivi nazionali applicabili in un medesimoambito («in presenza di una pluralità di contratti collettividella medesima categoria») e attribuisce riconoscimentolegale ai trattamenti economici complessivi non inferiori aquelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscrittidalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente piùrappresentative nella categoria e quindi presumibilmentecapaci di realizzare assetti degli interessi collettivi piùcoerenti col criterio di cui all'art. 36 Cost., rispetto aicontratti conclusi da associazioni comparativamenteminoritarie nella categoria. Come si legge nella sentenzadella Corte Cost. n. 51 del 2015, «nell'effettuare un rinvioalla fonte collettiva che, meglio di altre, recepiscel'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cuioperano le società cooperative, l'articolo censurato (D.L. n.248 del 2007, art. 7 ndr.) si propone di contrastare forme dicompetizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzogiurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisitidella proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) laretribuzione concordata nei contratti collettivi di lavorofirmati da associazioni comparativamente piùNumero registro generale 10474/2017rappresentative» (in tal senso anche Cass. 17583/2014; Numero sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/202219832/2013). Data pubblicazione 31/05/202215. Dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio dilesione del principio di libertà sindacale e del pluralismosindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sulterritorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo dirispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettiviconclusi dalle associazioni datoriali e sindacalicomparativamente più rappresentative nella categoria, nonfa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie diesercitare la libertà sindacale attraverso la stipula dicontratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà,dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almenouguali a quelli minimi normativamente imposti. Parimenti, lesingole società cooperative potranno scegliere il contrattocollettivo da applicare ma non potranno riservare ai socilavoratori un trattamento economico complessivo inferiore aquello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare irequisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione.16. Nella fattispecie oggetto di causa, i regolamenti dellasocietà cooperativa Sicuritalia succedutisi negli anni 2007 e2009 facevano riferimento, al fine di individuare iltrattamento economico dei soci lavoratori, rispettivamenteal CCNL [OSCURATO:PERSONA] e al CCNL Portieri e custodi; laCorte d'appello, data la pluralità di contratti collettiviastrattamente riferibili al settore oggetto dell'appalto A.M.T.s.p.a. (concernente la «guardiania di immobili di proprietàdell'appaltante»), ha individuato quale parametro deltrattamento economico minimo obbligatoriamenteNumero registro generale 10474/2017applicabile ai soci lavoratori della cooperativa Sicuritalia, Numero sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/2022quello previsto dal CCNL Multiservizi. Esattamente la Corte Data pubblicazione 31/05/2022di merito ha ritenuto che quest'ultimo contratto collettivorispondesse ai requisiti individuati sulla base di unainterpretazione integrata delle disposizioni sopra richiamate,in quanto stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacalicomparativamente più rappresentative a livello nazionale enon utilizzabilità, quale parametro del trattamentoeconomico minimo, del CCNL [OSCURATO:PERSONA] è statamotivata in ragione della coincidenza solo parziale delsettore e della sottoscrizione dello stesso da parte di unasola sigla sindacale, la Cisal, con conseguente difetto delrequisito di sottoscrizione da parte delle associazionisindacali comparativamente più rappresentative qualegaranzia di realizzazione di un assetto di interessi piùcoerente con l'art. 36 Cost.; parimenti, la Corte di merito haescluso l'utilizzabilità del CCNL Portieri e Custodi («contrattocollettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietaridi fabbricati»), quale parametro ai fini del trattamentoeconomico minimo, in quanto relativo ad un settore nonsovrapponibile a quello oggetto dell'appalto [OSCURATO:SOCIETA].,ambito di applicazione come volto a disciplinare il rapportodei lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati e daquelli addetti ad amministrazioni immobiliari o condominiali.Inoltre, tale contratto, se pure sottoscritto dalle siglesindacali confederali dei lavoratori (Cgil, Cisl e Uil), risultastipulato, per parte datoriale, da un'unica organizzazionesindacale, la Confederazione italiana della proprietà edilizia(Confedilizia), il che non soddisfa il corrispondente requisiNtuom ero registro generale 10474/2017Numero sezionale 1069/2022previsto dalla legge 31/2008, art. 7. Numero di raccolta generale 17698/2022Data pubblicazione 31/05/202217. La decisione d'appello si fonda, pertanto, su una correttainterpretazione ed applicazione delle disposizioni soprarichiamate e dei contratti collettivi esaminati e si sottraepertanto alle censure di violazione di legge mosse dallasocietà ricorrente; né possono trovare ingresso in questasede censure che investono accertamenti in fatto, adesempio sul grado di rappresentatività delle organizzazionisindacali stipulanti, sull'oggetto dell'attività di Sicuritalia esulla coincidenza tra questo e il settore dei contratti collettiviesaminati, e che si collocano al di fuori del vizio di violazionedi legge e nell'ambito del vizio motivazionale.18. Tutto ciò premesso, diviene inammissibile la censurarelativa alla violazione del D. Lgs. 163/2006, art. 118,comma 6, alle cui previsioni la Corte territoriale ha attribuitouna portata puramente aggiuntiva di un obbligo giàchiaramente e autonomamente delineato alla stregua delcontesto normativo; in ogni caso, questa Corte ha giàstatuito circa la «chiara evidenza che il D. Lgs. n. 163 del2006, art. 118 (abrogato dal 19/4/2016) [...] si riferi(sse)sia all'appaltatore che al subappaltatore» (Cass.10851/2019, in motivazione, §§ 11 ss.).19. Il quarto motivo di ricorso è anch'esso infondatorilevando la maggiore o minore diffusività del contrattocollettivo unicamente quale indice della misura dellarappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti,requisito quest'ultimo espressamente contemplato dall'art.7, L. 31/2008 e oggetto nel caso di specie di accertamentoNumero registro generale 10474/2017in fatto della Corte d'appello non sindacabile in questa sede Numero sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/2022di legittimità. Data pubblicazione 31/05/202220. Sul quinto motivo di ricorso, deve anzitutto rilevarsicome nella fattispecie in esame non si faccia questione dideroghe in peius introdotte dal regolamento adottato dallasocietà cooperativa (cfr. art. 6, L. 142/2001), bensì diindividuazione del trattamento economico utilizzabile qualeparametro di una retribuzione proporzionata e sufficiente peri soci lavoratori.21. Le disposizioni su cui si basa la decisione della Corte dimerito, in particolare l'art. 3, L. 142/2001 e l'art. 7, L.31/2008, dichiarano applicabile ai soci lavoratori dicooperativa il "trattamento economico complessivo" noninferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dallacontrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazionisindacali dotate dei requisiti di maggiore rappresentativitàcomparativa e l'art. 118, comma 6, cit. impone di "osservareintegralmente il trattamento economico e normativo stabilitodai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore nelsettore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni".22. Dal combinato disposto delle norme appena richiamateemerge come il parametro rappresentato dal trattamentoeconomico minimo previsto dalla contrattazione collettivadebba intendersi "complessivo", quindi inclusivo dellaretribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva,ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al disotto del quale non sia possibile scendere, neanche pereffetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nelregolamento cooperativo che, in quanto di minor favorerispetto alla contrattazione collettiva di categorNiuam ero registro generale 10474/2017Numero sezionale 1069/2022normativamente assunta a parametro dell'art. 36 CoNsumt.e,ro di raccolta generale 17698/2022sarebbero nulle. Questa Corte (Cass. 17583/2014; Data pubblicazione 31/05/202219832/2013) ha già affermato come, in tema di societàcooperative, “nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001,n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta lacorresponsione di un trattamento economico complessivo(ossia concernente la retribuzione base e le altre vociretributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, perprestazioni analoghe, dalla contrattazione collettivanazionale del settore o della categoria affine, la cuiapplicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non ècondizionata dall'entrata in vigore del regolamento previstodall'art. 6 della legge n. 142 del 2001, che destinato adisciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimentodelle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare lenorme, anche collettive, applicabili, non può conteneredisposizioni derogatorie di minor favore rispetto alleprevisioni collettive di categoria".23. Neppure è fondata la dedotta violazione di legge inmateria di lavoro discontinuo, oggetto sempre del quintomotivo di ricorso, in quanto (anche non condividendol’argomentazione della sentenza d'appello sulla novità dellaquestione) è stato affermato in fatto che i lavoratorisvolgevano mansioni non solo di guardiania passiva, maanche di consegna e custodia della posta interna tra i variimpianti aziendali situati in zone diverse della città e lachiusura degli accessi di alcuni impianti, e non sonoammissibili in questa sede di legittimità censure su taleNumero registro generale 10474/2017accertamento in fatto, compiuto dalla sentenza impugnata, Numero sezionale 1069/2022Numero di raccolta generale 17698/2022quanto al carattere non discontinuo dell'attività. Data pubblicazione 31/05/202224. Per le considerazioni svolte il ricorso deve essererespinto.25. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità neiconfronti del lavoratore controricorrente segue il criterio disoccombenza, con liquidazione come in dispositivo, e condistrazione in favore dei procuratori del medesimodichiaratisi antistatari. Non vi è luogo a provvedere sullespese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta intimata.26. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualidi cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti di AntonioTamborra.Rigetta il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA], cheliquida in € 4.000 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltrespese forfettarie nella misura del 15% e accessori comeper legge, da distrarsi.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreNumero registro generale 10474/2017Numero sezionale 1069/2022importo a titolo di contributo unificato pari a quelNloum ero di raccolta generale 17698/2022Data pubblicazione 31/05/2022previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile2022.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEdott. Gualtiero MICHELINI dott. [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI
Sentenza Cassazione n. 17698/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris