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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11609/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 03DCXR6 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 05KDDR7 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo dedotto con entrambi i ricorsi, relativo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato; Premesso che i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata determinazione della pena (per il reato di cui all'art.75, comma secondo, d.lgs. 159/2011) nel minimo edittale e per essere stata applicata, nei loro confronti, la recidiva specifica infraquinquennale; Considerato che le censure sono manifestamente infondate poiché la pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata dal primo giudice e confermata dalla Corte di appello di Milano in misura prossima al minimo edittale (mesi quindici di reclusione poi ridotti di un terzo per il rito abbreviato); Rilevato infatti, quanto alla pena, che nel caso, qui verificatosi, in cui essa venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale che ha respinto il peraltro generico motivo di gravame sul punto, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena medesima (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01); Considerato, altresì, che anche l'applicazione della recidiva (ritenuta equivalente rispetto alle circostanze generiche) è stata spiegata, sempre con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, per le numerose condanne riportate da entrambi i ricorrenti in epoca coeva e successiva ai reati oggetto del presente procedimento, che sono state ritenute sintomatiche di una persistente resistenza alle regole, con conseguente adempimento — da parte della Corte territoriale — del relativo obbligo motivazionale; Rilevato che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] 03DCXR6 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 05KDDR7 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto con entrambi i ricorsi, relativo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato; Premesso che i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata determinazione della pena (per il reato di cui all'art.75, comma secondo, d.lgs. 159/2011) nel minimo edittale e per essere stata applicata, nei loro confronti, la recidiva specifica infraquinquennale; Considerato che le censure sono manifestamente infondate poiché la pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata dal primo giudice e confermata dalla Corte di appello di Milano in misura prossima al minimo edittale (mesi quindici di reclusione poi ridotti di un terzo per il rito abbreviato); Rilevato infatti, quanto alla pena, che nel caso, qui verificatosi, in cui essa venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale che ha respinto il peraltro generico motivo di gravame sul punto, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena medesima (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01); Considerato, altresì, che anche l'applicazione della recidiva (ritenuta equivalente rispetto alle circostanze generiche) è stata spiegata, sempre con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, per le numerose condanne riportate da entrambi i ricorrenti in epoca coeva e successiva ai reati oggetto del presente procedimento, che sono state ritenute sintomatiche di una persistente resistenza alle regole, con conseguente adempimento — da parte della Corte territoriale — del relativo obbligo motivazionale; Rilevato che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il
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