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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 23189/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a 2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione ad una asserita violazione del diritto di difesa ex art. 24 e 111 Cost. che si sarebbe consumata in assenza di un approfondimento probatorio adeguato, all'esito peral- tro di carenze metodologiche nelle indagini, e denuncia che il giudice avrebbe vio- lato gli artt. 116 cod. proc. civ. e 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. non valutando le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, con motivazione del tutto ca- rente.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In premessa va rilevato che risulta contestata e ritenuta, con doppia con- forme pronuncia di condanna, la sussistenza della circostanza aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, ovvero un'ipotesi di reato che permane perseguibile di ufficio.

In ogni caso, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assumerebbe ri- lievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato at- tuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha introdotto la procedibilità a querela di parte per la gran parte delle ipotesi di furto aggravato.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, co. 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. I motivi sopra richiamati, del tutto generici, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di spe- cifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Gli stessi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla moti- vazione dell'atto impugnato.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

R.G.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

Il ricorrente, peraltro, a sostegno delle proprie tesi, richiama norme proces- suali di natura civilistica.

E denuncia violazioni di norme costituzionali laddove è pacifico che la denuncia di violazione di norme costituzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551).

Il che non è av- venuto nel caso in esame.

Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli inte- ressi costituzionalmente protetti).

4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al N. 1725%2022 R.G. 2.5._2>t& pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo 6 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a 2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione ad una asserita violazione del diritto di difesa ex art. 24 e 111 Cost. che si sarebbe consumata in assenza di un approfondimento probatorio adeguato, all'esito peral- tro di carenze metodologiche nelle indagini, e denuncia che il giudice avrebbe vio- lato gli artt. 116 cod. proc. civ. e 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. non valutando le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, con motivazione del tutto ca- rente. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa va rilevato che risulta contestata e ritenuta, con doppia con- forme pronuncia di condanna, la sussistenza della circostanza aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, ovvero un'ipotesi di reato che permane perseguibile di ufficio. In ogni caso, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assumerebbe ri- lievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato at- tuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha introdotto la procedibilità a querela di parte per la gran parte delle ipotesi di furto aggravato. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, co. 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. I motivi sopra richiamati, del tutto generici, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di spe- cifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Gli stessi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla moti- vazione dell'atto impugnato. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. R.G. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Il ricorrente, peraltro, a sostegno delle proprie tesi, richiama norme proces- suali di natura civilistica. E denuncia violazioni di norme costituzionali laddove è pacifico che la denuncia di violazione di norme costituzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). Il che non è av- venuto nel caso in esame. Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli inte- ressi costituzionalmente protetti). 4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al N. 1725%2022 R.G. 2.5._2>t& pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo 6 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in R
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