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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30651/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 5520 / 20 22 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già Static –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) , in persona del legale rapp.te p ro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - avverso la sentenza n. 6970/5/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 26 luglio 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Con istanza de l 12 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’innanzi: Sanicam) chiese all’Erario il rimborso delle somme corrispondenti al 90% delle imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992, sul presupposto della propria assoggettabilità al beneficio fiscale riconosciuto a i soggetti interessati dal sisma che aveva colpito la Sicilia orientale nel 1990.

All’istanza fece seguito il silenzio - rifiuto dell’Amministrazione , che Sanicam impugnò c on ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catania.

Respinto il ricorso da parte di quest’ultima, la società propose appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia , che accolseil gravame con sentenza n. 212 del 2010 .

2. L’amministrazione finanziaria impugnò la sentenza d’appello con ricorso per cassazione.

Il ricorso fu accolto da questa Corte con ordinanza n. 1325/2018, sul rilievo del fatto che la Commissione Europea – con la decisione n. 195/2016, pubblicata nella G.U.U.E. del 18 febbraio 2016 – a veva dichiarato illegittime alcune misure di agevolazion e fiscale e contributiv a concesse dall ’Italia in occasione di varie calamità naturali, fra le quali anche quella di cui all'a rt. 9 , comma 17, della l. n. 289 del 2002 in relazione al sisma siciliano del 1990, considerandole “ aiuti di Stato ” incompatibili con la disciplina proconcorrenziale dell’Unione Europea,salva la possibilità di ritenere sussistente un’ipotesi di aiuto individuale nei limiti della compatibilità del beneficio con il cd. regolamento de minimis applicabile.

La sentenza fu dunque cassata con rinvio al giudice d’appello, affinché provvedesse a valutare la sussistenza, in concreto, di tale ultima fattispecie.

3. Sanicam riassunse allora il giudizio innanzi alla C.T.R., la quale, nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, respinse la domanda di rimborso.

I giudici del rinvio osservarono in premessa che spettava alla contribuente dimostrare che il beneficio fosse compatibile con il regolamento de minimis e che ciò comportava, anzitutto, la prova del fatto che l’importo massimo ottenuto nell’arco del triennio anteriore fosse contenuto nel limite di € 200.000,00, fissato dal Regolamento UE n. 1407 del2013.

Da ciò dedussero la radicale infondatezza della domanda, poiché l’importo chiesto a rimborso era, di per sé, superiore a tale soglia; e, al riguardo, ritennero irrilevante il fatto che nel giudizio di rinvio la società avesse limitato il petitum all’importo-limite, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di superamento della soglia, il contribuente perde il diritto all’intero aiuto e non alla sola eccedenza.

4. Detta pronunzia è stata impugnata da Sanicam con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

L’Amministrazione è rimasta intimata.

Considerato che:

1. L’unico motivo di ricorso si articola, in realtà, in tre profili di censura.

La contribuente, infatti, sostiene anzitutto che la sentenza impugnata sarebbe sorretta da «motivazione insufficiente, contraddittoria ed apparente in relazione all’art. 360,I comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.»; ancora, ne denunzia «l’illegittimità per violazione ed errata applicazione del combinato disposto dell’art. 9, comma 17, della legge 289/2002 come modificato dall’art. 3 quaterdella legge n. 117/2007 e dall’art. 36 bis della l. n. 31/2008 e dalla decisione assunta dalla Commissione Europea n. 195/2016»; infine, assume che i giudici del rinvio avrebbero operato una «erronea valutazione dei mezzi di prova depositati in giudizio in relazione all’art. 360, I comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.».

La ricorrente evidenzia in premessa di aver presentato l’istanza di rimborso per il complessivo importo di € 371.027,18, « nel rispetto della normativa allora vigente e con il conforto della costante interpretazione della giurisprudenza di diritto».

All’epoca, infatti, non era ancora intervenuta la decisione della Commissione Europea, adottata nel 2015, ragion per cui essa non aveva alcun motivo per limitare la richiesta di rimborso entro l’importo-limite fissato dal regolamento de minimis , non avendo, peraltro, mai usufruito di contributi in precedenza.

Il successivo contenimento della pretesa all’importo corrispondente era pertanto dipeso esclusivamente dalla necessità di conformarsi alla decisione della Commissione , richiamata dall’ordinanza di questa Corte che aveva cassato con rinvio la sentenza d’appello a lei favorevole.

Del resto, osserva ancora la ricorrente, la riduzione della pretesa era stata consentita, senza effetti sull’accesso al beneficio, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale – con la sentenza 28 ottobre 2020, resa nella causa C-608/19 – aveva ritenuto modificabile, nell’ottica del regolamento de minimis, la richiesta di agevolazione avanzata allo Stato di appartenenza da parte del soggetto interessato.

Su tali basi, il ricorso deduce l’erroneità della sentenza impugnata, che ha invece attribuito rilievo decisivo all’originaria richiesta di un importo superiore alla soglia prevista dal Regolamento UE.

2. Il motivo va scrutinato tenendo distinti i diversi profili nei quali esso si articola.

2.1. Il primo profilo, attinente alla motivazion e della sentenza impugnata, è inammissibile.

Com’è noto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. p roc . c iv ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimocostituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “ manifesta ed irriducibile contraddittorietà”e di “motivazione perplessa od incomprensibile”.

Al di fuori di tali ipotesi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. Sez.

U, n. 8053/2014; successive conformi , fra le altre, Cass. n. 7090/2022; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 23940/2017).Poste tali considerazioni con riferimento alla denunzia di “insufficiente e contraddittoria motivazione”, va poi osservato, quanto all’ulteriore rilievo della ricorrente circa la sussistenza di un’ipotesi di “motivazione apparente”, che lo stesso, formulato nella rubrica del motivo, non è stato minimamente illustrato nella successiva articolazione; in altri termini, la censura non contiene alcuna evidenza delle ragioni per le quali la motivazione della sentenza impugnata , pur se graficamente esistente, non consentirebbe di cogliere il percorso logico-argomentativo adottato dai giudici d’appello.

2.2. Anche il terzo profilo, attinente alla valutazione del materiale probatorio, è inammissibile.

Una tale censura, come costantemente affermato da questa Corte, non può infatti porsi in termini di sindacato sull’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito; ènecessario, invece, che « si alleghi che quest'ultimo abb ia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovveroabbia disatteso delle prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento , ovvero ancora abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione» ( cos ì Cass. n. 6774/2022; v. anche Cass. n. 1229/2019; Cass. n. 27000/2016).

Nessuna di tali indispensabili allegazioni è stata svolta dalla ricorrente.

2.3. Resta l’esame del secondo profilo; il quale, pur superando il vaglio di ammissibilità, non è fondato.

2.3.1. La decisione della Commissione Europea n. 195/2016, nel ravvisare l’incompatibilità con il mercato comune del regime di benefici qui evocato, ai sensi dell’art. 87, par. 1, del Trattato istitutivo dell’Unione (oggi art. 107 TFUE), ha tuttavia affermato che ciò non pregiudica la possibilità che tali benefici configurino, interamente o in parte, aiuti individuali compatibili con il mercato interno, sulla base dei Regolamenti UE esistenti ed applicabili e nei limiti in cui gli stessi lo consentano.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale decisione opera come jus superveniens , vincola ndo il giudice nazionale nei giudizi pendenti; ne consegue la necessità che una domanda di rimborso di imposte, quale quella oggetto di questo giudizio, sia scrutinata mediante l'accertamento dei fatti che integrano il presupposto per l ’ applicazione della disciplina de minimis, che costituisce la nuova regola di diritto che la governa (in tal senso, tra le tante, Cass. n. 29081/2023; Cass. n. 21427/2021; Cass. n. 7659/2020; Cass. n. 1325/2018; Cass. n. 13458/2016).

In altre parole, e con riferimento al caso di specie, il giudice è tenuto a verificare «che l’aiuto ricevuto, complessivamente considerato nel triennio di riferimento, appartenga all ’ ambito di applicabilità della regola de minimis » (così Cass. n. 23799/2016; Cass. n. 23414/2010)

2.3.2. Muovendo da tale condivisibile presupposto, la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i requisiti per la concessione dell’aiuto, poiché la domanda di rimborso era stata fin dall’origine presentata per un importo superiore al limite fissato dal Regolamento UE n. 1407 de 2013, pari ad €200.000,00 complessivi nel triennio.

Di qui la denunzia di erronea interpretazione della normativa applicabile da parte della ricorrente, che assume la compatibilità della propria domanda con la disciplina de minimis per effetto dell’espresso contenimento della stessa entro la soglia regolamentare, da lei operato nel giudizio di rinvio davanti alla C.T.R.

2.3.3. Così affermando, tuttavia, la ricorrente non tiene conto di quale fosse ilcontenuto della verifica rimessa ai giudici d’appello.

Come si è detto, infatti, una volta intervenuta la declaratoria di illegittimità dell’agevolazione contributiva, il giudice del merito ha il compito di verificare se il rimborso d’imposta richiesto dal contribuente, ove concesso, si possa risolvere in un aiuto individuale legittimo.

Si tratta, pertanto, di vagliare la stessa domanda di rimborso avendo a riferimento non più i parametri indicati dalla normativa nazionale agevolatrice, nel frattempo divenuta illegittima, ma quelli recati dalla disciplina de minimis contenuta nel regolamento UE ; tant’è che, in tale ottica, il giudice è tenuto ad esaminare «fatti che non erano indispensabili in base alla precedente disciplina»(Cass. n. 29081/2023), consentendo, se del caso, « la produzione di documenti prima non ottenibili» ( ex multis , Cass. n. 17199 /2019 ; Cass. n. 22377/2017).

2.3.4. A tale criterio si è attenuta la sentenza impugnata nel rilevare, in senso ostativo al suo accoglimento, che la domanda di rimborso era stata formulata per un importo superiore a quello consentito dal regolamento applicabile.

In particolare, tale statuizione è coerente con la regola, espressa dalla stessa fonte UE, in base alla quale i requisiti per l’ottenimento del contributo individuale devono sussistere al momento della sua concessione, ancorché l’erogazione avvenga solo in un momento successivo.L’art. 3, par. 4, del Regolamento UE n. 1473/2013 stabilisce, infatti, che gli aiuti de minimis « sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione».

Nell’applicare tale regola ai casi di aiuti consistenti nel rimborso di imposteai soggetti interessati dal sisma siciliano del 1990, questa Corte ha osserva to che il momento in cui essi devono ritenersi concessiè quello «dell’entrata in vigore della l. n. 289 del 2002, che riconosce il beneficio», dovendosi così «considerare il triennio 2001- 2003, per effetto dell’entrata in vigore in tale ultimo anno della legge» quale periodo in cui accertare se ci siano stati altri contributi da calcolareper il raggiungimento del limite imposto (così, ancora, Cass. n. 29081/2023).

2.3.5. Se, dunque, al momento della sua concessione il beneficio non era ottenibile da parte dell’odierna ricorrente, nessun rilievo assume il fatto ch’essa, nel corso del giudizio, abbia ridotto l’ammontare dell’importo chiesto a rimborso.

Al riguardo, è appena il caso di ribadire che gli aiuti individuali giustificano una deroga al divieto degli aiuti di Stato solo nel caso in cui essi si mantengano sotto la soglia stabilita; per tale ragione, come ricordato dalla sentenza impugnata, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in caso di superamento, riacquista pieno vigore la disciplina del divieto che involge l'intera somma, la quale deve necessariamente essere recuperata (così, fra le numerose altre, Cass. n. 18146/2019; Cass. n. 22377/2017; Cass.n. 21992/2014; Cass. n. 11228/2011).

La stessa giurisprudenza ha escluso che le disposizioni relative al regime de minimis possano essere interpretate « come se si trattasse di una sorta di franchigia di cui si possa beneficiare sempre,e non invece come una soglia entro la quale si presume che non si possa verificare alcuna alterazione della concorrenza per la pochezza della somma in questione.

L'importo stabilito per delimitare il regime de minimis serve infatti a tracciare la linea di confine tra gli aiuti che sono incompatibili con l'art. 87 (ora 107) par. 1 del Trattato istitutivo della UE, e quelli che, proprio perché “minimi”, sono ritenuti inidonei ad incidere sul piano della concorrenza e vengono perciò tollerati» (così Cass. n. 21992/2014).

2.3.6. In altri termini, non è condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui l’originaria domanda di rimborso era stata presentata «nel rispetto della normativa allora vigente e con il conforto della costante interpretazione della giurisprudenza di diritto».

Al contrario, la domanda era volta all’ottenimento di una somma non consentita in base al Regolamento UE già vigente, il quale, per effetto dello ius superveniens, ha poi costituito l’unica regola di diritto alla quale il rimborso restava assoggettato.

Né appare persuasivo il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia Europea 28 ottobre 2020 n ella causa C - 6 08 /19; tale decisione, resa nel contesto della ben diversa fattispecie di aiuto individuale concesso mediante finanziamento – e non mediante rimborso o agevolazione fiscale – ha infatti affermato che il richiedente, nei limiti della disciplina attuativa recata dagli Stati membri, può modificare quantitativamente la domanda di aiuto, ma ciò fino al momento della concessione dello stesso (v., in particolare, par. 46 e p.to 2 del dispositivo).

I termini di tale decisione, pertanto, non incidono sull’impianto argomentativo della sentenza impugnata.3.

In conclusione il ricorso va respinto.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva dell’Amministrazione.

Sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso , a norma del comma 1 - bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 5520 / 20 22 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già Static –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) , in persona del legale rapp.te p ro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - avverso la sentenza n. 6970/5/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 26 luglio 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Con istanza de l 12 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’innanzi: Sanicam) chiese all’Erario il rimborso delle somme corrispondenti al 90% delle imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992, sul presupposto della propria assoggettabilità al beneficio fiscale riconosciuto a i soggetti interessati dal sisma che aveva colpito la Sicilia orientale nel 1990. All’istanza fece seguito il silenzio - rifiuto dell’Amministrazione , che Sanicam impugnò c on ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catania. Respinto il ricorso da parte di quest’ultima, la società propose appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia , che accolseil gravame con sentenza n. 212 del 2010 . 2. L’amministrazione finanziaria impugnò la sentenza d’appello con ricorso per cassazione. Il ricorso fu accolto da questa Corte con ordinanza n. 1325/2018, sul rilievo del fatto che la Commissione Europea – con la decisione n. 195/2016, pubblicata nella G.U.U.E. del 18 febbraio 2016 – a veva dichiarato illegittime alcune misure di agevolazion e fiscale e contributiv a concesse dall ’Italia in occasione di varie calamità naturali, fra le quali anche quella di cui all'a rt. 9 , comma 17, della l. n. 289 del 2002 in relazione al sisma siciliano del 1990, considerandole “ aiuti di Stato ” incompatibili con la disciplina proconcorrenziale dell’Unione Europea,salva la possibilità di ritenere sussistente un’ipotesi di aiuto individuale nei limiti della compatibilità del beneficio con il cd. regolamento de minimis applicabile. La sentenza fu dunque cassata con rinvio al giudice d’appello, affinché provvedesse a valutare la sussistenza, in concreto, di tale ultima fattispecie. 3. Sanicam riassunse allora il giudizio innanzi alla C.T.R., la quale, nel contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, respinse la domanda di rimborso. I giudici del rinvio osservarono in premessa che spettava alla contribuente dimostrare che il beneficio fosse compatibile con il regolamento de minimis e che ciò comportava, anzitutto, la prova del fatto che l’importo massimo ottenuto nell’arco del triennio anteriore fosse contenuto nel limite di € 200.000,00, fissato dal Regolamento UE n. 1407 del2013. Da ciò dedussero la radicale infondatezza della domanda, poiché l’importo chiesto a rimborso era, di per sé, superiore a tale soglia; e, al riguardo, ritennero irrilevante il fatto che nel giudizio di rinvio la società avesse limitato il petitum all’importo-limite, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di superamento della soglia, il contribuente perde il diritto all’intero aiuto e non alla sola eccedenza. 4. Detta pronunzia è stata impugnata da Sanicam con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. L’Amministrazione è rimasta intimata. Considerato che: 1. L’unico motivo di ricorso si articola, in realtà, in tre profili di censura. La contribuente, infatti, sostiene anzitutto che la sentenza impugnata sarebbe sorretta da «motivazione insufficiente, contraddittoria ed apparente in relazione all’art. 360,I comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.»; ancora, ne denunzia «l’illegittimità per violazione ed errata applicazione del combinato disposto dell’art. 9, comma 17, della legge 289/2002 come modificato dall’art. 3 quaterdella legge n. 117/2007 e dall’art. 36 bis della l. n. 31/2008 e dalla decisione assunta dalla Commissione Europea n. 195/2016»; infine, assume che i giudici del rinvio avrebbero operato una «erronea valutazione dei mezzi di prova depositati in giudizio in relazione all’art. 360, I comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.». La ricorrente evidenzia in premessa di aver presentato l’istanza di rimborso per il complessivo importo di € 371.027,18, « nel rispetto della normativa allora vigente e con il conforto della costante interpretazione della giurisprudenza di diritto». All’epoca, infatti, non era ancora intervenuta la decisione della Commissione Europea, adottata nel 2015, ragion per cui essa non aveva alcun motivo per limitare la richiesta di rimborso entro l’importo-limite fissato dal regolamento de minimis , non avendo, peraltro, mai usufruito di contributi in precedenza. Il successivo contenimento della pretesa all’importo corrispondente era pertanto dipeso esclusivamente dalla necessità di conformarsi alla decisione della Commissione , richiamata dall’ordinanza di questa Corte che aveva cassato con rinvio la sentenza d’appello a lei favorevole. Del resto, osserva ancora la ricorrente, la riduzione della pretesa era stata consentita, senza effetti sull’accesso al beneficio, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la quale – con la sentenza 28 ottobre 2020, resa nella causa C-608/19 – aveva ritenuto modificabile, nell’ottica del regolamento de minimis, la richiesta di agevolazione avanzata allo Stato di appartenenza da parte del soggetto interessato. Su tali basi, il ricorso deduce l’erroneità della sentenza impugnata, che ha invece attribuito rilievo decisivo all’originaria richiesta di un importo superiore alla soglia prevista dal Regolamento UE. 2. Il motivo va scrutinato tenendo distinti i diversi profili nei quali esso si articola. 2.1. Il primo profilo, attinente alla motivazion e della sentenza impugnata, è inammissibile. Com’è noto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma primo, num. 5, cod. p roc . c iv ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimocostituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “ manifesta ed irriducibile contraddittorietà”e di “motivazione perplessa od incomprensibile”. Al di fuori di tali ipotesi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia (cfr. Cass. Sez. U, n. 8053/2014; successive conformi , fra le altre, Cass. n. 7090/2022; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 23940/2017).Poste tali considerazioni con riferimento alla denunzia di “insufficiente e contraddittoria motivazione”, va poi osservato, quanto all’ulteriore rilievo della ricorrente circa la sussistenza di un’ipotesi di “motivazione apparente”, che lo stesso, formulato nella rubrica del motivo, non è stato minimamente illustrato nella successiva articolazione; in altri termini, la censura non contiene alcuna evidenza delle ragioni per le quali la motivazione della sentenza impugnata , pur se graficamente esistente, non consentirebbe di cogliere il percorso logico-argomentativo adottato dai giudici d’appello. 2.2. Anche il terzo profilo, attinente alla valutazione del materiale probatorio, è inammissibile. Una tale censura, come costantemente affermato da questa Corte, non può infatti porsi in termini di sindacato sull’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito; ènecessario, invece, che « si alleghi che quest'ultimo abb ia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovveroabbia disatteso delle prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento , ovvero ancora abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione» ( cos ì Cass. n. 6774/2022; v. anche Cass. n. 1229/2019; Cass. n. 27000/2016). Nessuna di tali indispensabili allegazioni è stata svolta dalla ricorrente. 2.3. Resta l’esame del secondo profilo; il quale, pur superando il vaglio di ammissibilità, non è fondato. 2.3.1. La decisione della Commissione Europea n. 195/2016, nel ravvisare l’incompatibilità con il mercato comune del regime di benefici qui evocato, ai sensi dell’art. 87, par. 1, del Trattato istitutivo dell’Unione (oggi art. 107 TFUE), ha tuttavia affermato che ciò non pregiudica la possibilità che tali benefici configurino, interamente o in parte, aiuti individuali compatibili con il mercato interno, sulla base dei Regolamenti UE esistenti ed applicabili e nei limiti in cui gli stessi lo consentano. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale decisione opera come jus superveniens , vincola ndo il giudice nazionale nei giudizi pendenti; ne consegue la necessità che una domanda di rimborso di imposte, quale quella oggetto di questo giudizio, sia scrutinata mediante l'accertamento dei fatti che integrano il presupposto per l ’ applicazione della disciplina de minimis, che costituisce la nuova regola di diritto che la governa (in tal senso, tra le tante, Cass. n. 29081/2023; Cass. n. 21427/2021; Cass. n. 7659/2020; Cass. n. 1325/2018; Cass. n. 13458/2016). In altre parole, e con riferimento al caso di specie, il giudice è tenuto a verificare «che l’aiuto ricevuto, complessivamente considerato nel triennio di riferimento, appartenga all ’ ambito di applicabilità della regola de minimis » (così Cass. n. 23799/2016; Cass. n. 23414/2010) 2.3.2. Muovendo da tale condivisibile presupposto, la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i requisiti per la concessione dell’aiuto, poiché la domanda di rimborso era stata fin dall’origine presentata per un importo superiore al limite fissato dal Regolamento UE n. 1407 de 2013, pari ad €200.000,00 complessivi nel triennio. Di qui la denunzia di erronea interpretazione della normativa applicabile da parte della ricorrente, che assume la compatibilità della propria domanda con la disciplina de minimis per effetto dell’espresso contenimento della stessa entro la soglia regolamentare, da lei operato nel giudizio di rinvio davanti alla C.T.R. 2.3.3. Così affermando, tuttavia, la ricorrente non tiene conto di quale fosse ilcontenuto della verifica rimessa ai giudici d’appello. Come si è detto, infatti, una volta intervenuta la declaratoria di illegittimità dell’agevolazione contributiva, il giudice del merito ha il compito di verificare se il rimborso d’imposta richiesto dal contribuente, ove concesso, si possa risolvere in un aiuto individuale legittimo. Si tratta, pertanto, di vagliare la stessa domanda di rimborso avendo a riferimento non più i parametri indicati dalla normativa nazionale agevolatrice, nel frattempo divenuta illegittima, ma quelli recati dalla disciplina de minimis contenuta nel regolamento UE ; tant’è che, in tale ottica, il giudice è tenuto ad esaminare «fatti che non erano indispensabili in base alla precedente disciplina»(Cass. n. 29081/2023), consentendo, se del caso, « la produzione di documenti prima non ottenibili» ( ex multis , Cass. n. 17199 /2019 ; Cass. n. 22377/2017). 2.3.4. A tale criterio si è attenuta la sentenza impugnata nel rilevare, in senso ostativo al suo accoglimento, che la domanda di rimborso era stata formulata per un importo superiore a quello consentito dal regolamento applicabile. In particolare, tale statuizione è coerente con la regola, espressa dalla stessa fonte UE, in base alla quale i requisiti per l’ottenimento del contributo individuale devono sussistere al momento della sua concessione, ancorché l’erogazione avvenga solo in un momento successivo.L’art. 3, par. 4, del Regolamento UE n. 1473/2013 stabilisce, infatti, che gli aiuti de minimis « sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione». Nell’applicare tale regola ai casi di aiuti consistenti nel rimborso di imposteai soggetti interessati dal sisma siciliano del 1990, questa Corte ha osserva to che il momento in cui essi devono ritenersi concessiè quello «dell’entrata in vigore della l. n. 289 del 2002, che riconosce il beneficio», dovendosi così «considerare il triennio 2001- 2003, per effetto dell’entrata in vigore in tale ultimo anno della legge» quale periodo in cui accertare se ci siano stati altri contributi da calcolareper il raggiungimento del limite imposto (così, ancora, Cass. n. 29081/2023). 2.3.5. Se, dunque, al momento della sua concessione il beneficio non era ottenibile da parte dell’odierna ricorrente, nessun rilievo assume il fatto ch’essa, nel corso del giudizio, abbia ridotto l’ammontare dell’importo chiesto a rimborso. Al riguardo, è appena il caso di ribadire che gli aiuti individuali giustificano una deroga al divieto degli aiuti di Stato solo nel caso in cui essi si mantengano sotto la soglia stabilita; per tale ragione, come ricordato dalla sentenza impugnata, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in caso di superamento, riacquista pieno vigore la disciplina del divieto che involge l'intera somma, la quale deve necessariamente essere recuperata (così, fra le numerose altre, Cass. n. 18146/2019; Cass. n. 22377/2017; Cass.n. 21992/2014; Cass. n. 11228/2011). La stessa giurisprudenza ha escluso che le disposizioni relative al regime de minimis possano essere interpretate « come se si trattasse di una sorta di franchigia di cui si possa beneficiare sempre,e non invece come una soglia entro la quale si presume che non si possa verificare alcuna alterazione della concorrenza per la pochezza della somma in questione. L'importo stabilito per delimitare il regime de minimis serve infatti a tracciare la linea di confine tra gli aiuti che sono incompatibili con l'art. 87 (ora 107) par. 1 del Trattato istitutivo della UE, e quelli che, proprio perché “minimi”, sono ritenuti inidonei ad incidere sul piano della concorrenza e vengono perciò tollerati» (così Cass. n. 21992/2014). 2.3.6. In altri termini, non è condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui l’originaria domanda di rimborso era stata presentata «nel rispetto della normativa allora vigente e con il conforto della costante interpretazione della giurisprudenza di diritto». Al contrario, la domanda era volta all’ottenimento di una somma non consentita in base al Regolamento UE già vigente, il quale, per effetto dello ius superveniens, ha poi costituito l’unica regola di diritto alla quale il rimborso restava assoggettato. Né appare persuasivo il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia Europea 28 ottobre 2020 n ella causa C - 6 08 /19; tale decisione, resa nel contesto della ben diversa fattispecie di aiuto individuale concesso mediante finanziamento – e non mediante rimborso o agevolazione fiscale – ha infatti affermato che il richiedente, nei limiti della disciplina attuativa recata dagli Stati membri, può modificare quantitativamente la domanda di aiuto, ma ciò fino al momento della concessione dello stesso (v., in particolare, par. 46 e p.to 2 del dispositivo). I termini di tale decisione, pertanto, non incidono sull’impianto argomentativo della sentenza impugnata.3. In conclusione il ricorso va respinto. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva dell’Amministrazione. Sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso , a norma del comma 1 - bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte