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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 22349/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata; ritenuto, quanto al primo motivo di ordine processuale, che dal controllo degli atti risulta che è stato regolarmente notificato non solo il verbale di udienza ma anche il decreto di citazione per il giudizio di appello al ricorrente presso il domicilio dichiarato ove si trovava in regime di arresti domiciliari per altra causa; ritenuto che con il secondo motivo, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, con particolare riferimento al giudizio sulla capacità a delinquere del ricorrente ed i suoi precedenti penali in quanto ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata; ritenuto, quanto al primo motivo di ordine processuale, che dal controllo degli atti risulta che è stato regolarmente notificato non solo il verbale di udienza ma anche il decreto di citazione per il giudizio di appello al ricorrente presso il domicilio dichiarato ove si trovava in regime di arresti domiciliari per altra causa; ritenuto che con il secondo motivo, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., è indeducibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, con particolare riferimento al giudizio sulla capacità a delinquere del ricorrente ed i suoi precedenti penali in quanto ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 22349/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris