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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 18194/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23983/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , viale Liegi, n. 35/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3057/2019 depositata il 09/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società Eurocontrol, nella sua qualità di ente pubblico di diritto internazionale con compito di riscossione dei canoni dovuti per i voli compiuti nello spazio aereo, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la società Elitaliana (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), chiedendone la condanna al pagamento dei canoni di navigazione aerea per i voli dalla stessa effettuati, nel periodo dicembre 2001/agosto 2005, oltre interessi convenzionali dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo.

A fondamento della domanda esponeva che con accordo multilaterale del 12 febbraio 1981 era stato creato tra undici Paesi europei, Italia compresa , un sistema comune per la determinazione e riscossione dei canoni ai fini della utilizzazione delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea e di rotta, in base al quale il sorvolare lo spazio aereo di una Paese firmatario avrebbe determinato l'obbligo di pagare ad Eurocontrol i canoni di navigazione aerea e di rotta, determinati dalla stessa Eurocontrol secondo la regolamentazione in vigore.

Si costituiva resistendo Elitaliana, che in particolare eccepiva di non dover pagare i suddetti canoni, dal momento che i propri elicotteri sarebbero stati destinati al servizio di HEMS ([OSCURATO:PERSONA]), il c.d. elisoccorso, e tale situazione avrebbe comportato, secondo la convenuta, l’equiparazione dei propri velivoli agli aeromobili di Stato ai sensi dell’art. 746 cod. nav. (che consente al Ministro competente di equiparare aeromobili svolgenti servizi non commerciali agli aeromobili di Stato) in relazione all’atto di indirizzo del Ministro dei Trasporti e della Navigazione (prot. 115T, di cui al D.M. 18 novembre 1999) (cd.

“Atto di [OSCURATO:PERSONA]”).

2. Con sentenza n. 1721/2012 del 27 gennaio 2012 il Tribunale di Roma accoglieva integralmente la domanda.

3. Avverso tale sentenza Elitaliana proponeva appello, ed Eurocontrol si costituiva, chiedendo il rigetto del gravame.

4. Con sentenza 9 maggio 2019, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello, confermando integralmente la sentenza di prime cure.

5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso Eurocontrol.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la società Elitaliana denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 744-746 cod. nav., in relazione all’Atto di [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta che la corte territoriale, tra l’altro facendo riferimento al testo attualmente vigente degli artt. 744 e 746 cod. nav. invece che a quello vigente ratione temporis , non ha tenuto conto dell’esistenza dell’Atto di [OSCURATO:PERSONA] di cui al d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] prot. 115T del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che ha equiparato gli aeromobili adibiti ad un servizio non commerciale agli aeromobili di Stato e pertanto, erroneamente, ha negato che i velivoli di Elitaliana fossero equiparabili ad aeromobili di Stato ed ha escluso che per gli stessi sarebbe valsa l’esenzione dal pagamento dei canoni ex art. 4 l. 575/1995.

2. Con il secondo motivo di ricorso Elitaliana denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 744-746 cod. nav., in relazione all’Atto di [OSCURATO:PERSONA], e dell’art. 4 l. 575/1995, là dove la corte di merito ha stabilito che i velivoli Elitaliana, anche se equiparabili ad aeromobili di Stato, sarebbero comunque soggetti al pagamento dei canoni di navigazione, per essere questi canoni ricompresi nella dizione “tasse e diritti aeroportuali” prevista nell’Atto di [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta che il canone di navigazione aerea riscosso da Eurocontrol non può ricondursi alla dizione “tasse e diritti aeroportuali” (prevista nell’Atto di [OSCURATO:PERSONA]), e richiama sul punto un arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la prestazione pecuniaria richiesta da Eurocontrol “non è configurabile come tributo” (viene richiamata Cass., SS.UU., 29/10/2014, n. 20959).

3. i motivi, che per la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili.

Per quanto ancora d’interesse, va osservato che la corte di merito ha fondato la propria decisione sui seguenti rilievi: a) dal combinato disposto degli artt. 744 e 746 cod. nav. si desume che la equiparazione di velivoli privati agli aeromobili di Stato non è automatica, ma richiede l’emissione di un atto amministrativo di qualificazione; b) che nel caso di specie l’appellante, ed odierna ricorrente, non ha prodotto atto amministrativo alcuno; c) che è inconferente il riferimento all’’Atto di Indirizzo del Ministero dei Trasporti, che testualmente richiede lo svolgimento di attività esclusiva del servizio pubblico di eliambulanza; d) che “dai quaderni tecnici di bordo depositati agli atti” risulta che l’appellante non svolgeva esclusivamente il servizio di elisoccorso.

Con entrambi i motivi l’odierna ricorrente prospetta doglianze che non risultano invero correlate alle suindicate rationes decidendi, donde la relativa inammissibilità alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui l’impugnazione di solo alcune tra le rationes decidendi , e non di tutte, esclude la cassazione della sentenza impugnata, che appunto si consolida per la intervenuta definitività delle ragioni del decidere che non siano state censurate (Cass., 6 luglio 2020, n. 13880, Cass., 14 agosto 2020, n. 17182, Cass., 24 ottobre 2019, n. 27339, Cass., 14 ottobre 2020, n. 22183, Cass., 13 giugno 2018, n. 15399, Cass., Sez.

Unite, 20 dicembre 2017, n. 30589, Cass., Sez.

Unite, 03/11/2016, n. 22226, Cass., Sez.

Unite, 9 gennaio 2014, n. 264, Cass., Sez.

Un., 29 marzo 2013, n. 7931).

Il primo motivo risulta altresì formulato in violazione dell’art. 366, 1° co. n. 6, cod. proc. civ. là dove la ricorrente fa riferimento a “copiosa documentazione” dedotta in giudizio “attestante in maniera inequivoca, lo svolgimento esclusivo da parte degli aeromobili … di servizi pubblici di eliambulanza e di pronto soccorso per conto di enti pubblici; si vedano in particolare non solo le copie dei contratti stipulati con gli enti pubblici e le relative certificazioni del servizio nonché i rispettivi fatturati, ma anche e soprattutto i Quaderni tecnici di Bordo redatti dai piloti per ogni singolo volo dell’aeromobile” (così p. 13 del ricorso), in maniera del tutto assertiva e generica, senza riportarne debitamente nel ricorso - per la parte strettamente necessaria in relazione alla mossa censura - il contenuto, né indicare la relativa localizzazione.

4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivoin favore di parte controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di parte controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23983/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , viale Liegi, n. 35/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma , via [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3057/2019 depositata il 09/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società Eurocontrol, nella sua qualità di ente pubblico di diritto internazionale con compito di riscossione dei canoni dovuti per i voli compiuti nello spazio aereo, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la società Elitaliana (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), chiedendone la condanna al pagamento dei canoni di navigazione aerea per i voli dalla stessa effettuati, nel periodo dicembre 2001/agosto 2005, oltre interessi convenzionali dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo. A fondamento della domanda esponeva che con accordo multilaterale del 12 febbraio 1981 era stato creato tra undici Paesi europei, Italia compresa , un sistema comune per la determinazione e riscossione dei canoni ai fini della utilizzazione delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea e di rotta, in base al quale il sorvolare lo spazio aereo di una Paese firmatario avrebbe determinato l'obbligo di pagare ad Eurocontrol i canoni di navigazione aerea e di rotta, determinati dalla stessa Eurocontrol secondo la regolamentazione in vigore. Si costituiva resistendo Elitaliana, che in particolare eccepiva di non dover pagare i suddetti canoni, dal momento che i propri elicotteri sarebbero stati destinati al servizio di HEMS ([OSCURATO:PERSONA]), il c.d. elisoccorso, e tale situazione avrebbe comportato, secondo la convenuta, l’equiparazione dei propri velivoli agli aeromobili di Stato ai sensi dell’art. 746 cod. nav. (che consente al Ministro competente di equiparare aeromobili svolgenti servizi non commerciali agli aeromobili di Stato) in relazione all’atto di indirizzo del Ministro dei Trasporti e della Navigazione (prot. 115T, di cui al D.M. 18 novembre 1999) (cd. “Atto di [OSCURATO:PERSONA]”). 2. Con sentenza n. 1721/2012 del 27 gennaio 2012 il Tribunale di Roma accoglieva integralmente la domanda. 3. Avverso tale sentenza Elitaliana proponeva appello, ed Eurocontrol si costituiva, chiedendo il rigetto del gravame. 4. Con sentenza 9 maggio 2019, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello, confermando integralmente la sentenza di prime cure. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso Eurocontrol. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società Elitaliana denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 744-746 cod. nav., in relazione all’Atto di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta che la corte territoriale, tra l’altro facendo riferimento al testo attualmente vigente degli artt. 744 e 746 cod. nav. invece che a quello vigente ratione temporis , non ha tenuto conto dell’esistenza dell’Atto di [OSCURATO:PERSONA] di cui al d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] prot. 115T del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che ha equiparato gli aeromobili adibiti ad un servizio non commerciale agli aeromobili di Stato e pertanto, erroneamente, ha negato che i velivoli di Elitaliana fossero equiparabili ad aeromobili di Stato ed ha escluso che per gli stessi sarebbe valsa l’esenzione dal pagamento dei canoni ex art. 4 l. 575/1995. 2. Con il secondo motivo di ricorso Elitaliana denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 744-746 cod. nav., in relazione all’Atto di [OSCURATO:PERSONA], e dell’art. 4 l. 575/1995, là dove la corte di merito ha stabilito che i velivoli Elitaliana, anche se equiparabili ad aeromobili di Stato, sarebbero comunque soggetti al pagamento dei canoni di navigazione, per essere questi canoni ricompresi nella dizione “tasse e diritti aeroportuali” prevista nell’Atto di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta che il canone di navigazione aerea riscosso da Eurocontrol non può ricondursi alla dizione “tasse e diritti aeroportuali” (prevista nell’Atto di [OSCURATO:PERSONA]), e richiama sul punto un arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la prestazione pecuniaria richiesta da Eurocontrol “non è configurabile come tributo” (viene richiamata Cass., SS.UU., 29/10/2014, n. 20959). 3. i motivi, che per la loro stretta connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili. Per quanto ancora d’interesse, va osservato che la corte di merito ha fondato la propria decisione sui seguenti rilievi: a) dal combinato disposto degli artt. 744 e 746 cod. nav. si desume che la equiparazione di velivoli privati agli aeromobili di Stato non è automatica, ma richiede l’emissione di un atto amministrativo di qualificazione; b) che nel caso di specie l’appellante, ed odierna ricorrente, non ha prodotto atto amministrativo alcuno; c) che è inconferente il riferimento all’’Atto di Indirizzo del Ministero dei Trasporti, che testualmente richiede lo svolgimento di attività esclusiva del servizio pubblico di eliambulanza; d) che “dai quaderni tecnici di bordo depositati agli atti” risulta che l’appellante non svolgeva esclusivamente il servizio di elisoccorso. Con entrambi i motivi l’odierna ricorrente prospetta doglianze che non risultano invero correlate alle suindicate rationes decidendi, donde la relativa inammissibilità alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui l’impugnazione di solo alcune tra le rationes decidendi , e non di tutte, esclude la cassazione della sentenza impugnata, che appunto si consolida per la intervenuta definitività delle ragioni del decidere che non siano state censurate (Cass., 6 luglio 2020, n. 13880, Cass., 14 agosto 2020, n. 17182, Cass., 24 ottobre 2019, n. 27339, Cass., 14 ottobre 2020, n. 22183, Cass., 13 giugno 2018, n. 15399, Cass., Sez. Unite, 20 dicembre 2017, n. 30589, Cass., Sez. Unite, 03/11/2016, n. 22226, Cass., Sez. Unite, 9 gennaio 2014, n. 264, Cass., Sez. Un., 29 marzo 2013, n. 7931). Il primo motivo risulta altresì formulato in violazione dell’art. 366, 1° co. n. 6, cod. proc. civ. là dove la ricorrente fa riferimento a “copiosa documentazione” dedotta in giudizio “attestante in maniera inequivoca, lo svolgimento esclusivo da parte degli aeromobili … di servizi pubblici di eliambulanza e di pronto soccorso per conto di enti pubblici; si vedano in particolare non solo le copie dei contratti stipulati con gli enti pubblici e le relative certificazioni del servizio nonché i rispettivi fatturati, ma anche e soprattutto i Quaderni tecnici di Bordo redatti dai piloti per ogni singolo volo dell’aeromobile” (così p. 13 del ricorso), in maniera del tutto assertiva e generica, senza riportarne debitamente nel ricorso - per la parte strettamente necessaria in relazione alla mossa censura - il contenuto, né indicare la relativa localizzazione. 4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivoin favore di parte controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello ste
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