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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2025

Cassazione n. 10341/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo unico di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato accoglimento della richiesta di assorbimento del reato di cui all'art. 482 cod. pen. in quello contestato dell'art. 648b1s cod. pen. è manifestamente infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha ripetutamente evidenziato che il delitto di riciclaggio, che può essere occasionalmente commesso per mezzo della falsificazione di un documento, non assorbe il relativo delitto di falso documentale, non essendo possibile considerare il primo delitto come reato complesso rispetto al secondo, anche alla luce dell'art. 84 cod. pen. (Sez. 2, n. 2074 del 13/12/2012, dep. 2013, Rossi, Rv. 254234 - 01; fattispecie in tema di riciclaggio di autovettura e falsificazione dei relativi documenti di accompagnamento), perché il rapporto di complessità tra fattispecie sussiste solo se è la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro. (Sez. 2, n. 23666 del 15/05/2008, Mazzotta, Rv. 241107 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo unico di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato accoglimento della richiesta di assorbimento del reato di cui all'art. 482 cod. pen. in quello contestato dell'art. 648b1s cod. pen. è manifestamente infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha ripetutamente evidenziato che il delitto di riciclaggio, che può essere occasionalmente commesso per mezzo della falsificazione di un documento, non assorbe il relativo delitto di falso documentale, non essendo possibile considerare il primo delitto come reato complesso rispetto al secondo, anche alla luce dell'art. 84 cod. pen. (Sez. 2, n. 2074 del 13/12/2012, dep. 2013, Rossi, Rv. 254234 - 01; fattispecie in tema di riciclaggio di autovettura e falsificazione dei relativi documenti di accompagnamento), perché il rapporto di complessità tra fattispecie sussiste solo se è la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro. (Sez. 2, n. 23666 del 15/05/2008, Mazzotta, Rv. 241107 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 10341/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris