CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 24845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11926/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 53. — RICORRENTI— contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6. — CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2825/2018, pubblicata in data 13.11.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.6.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Simone e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione dinanzi al tribunale di Verona avverso l'ordinanza ingiunzione con cui era stata contestata agli opponenti la violazione degli artt. 2, 54 e 63 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Veneto, per aver eseguito movimenti di terra su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, in assenza del prescritto nulla osta forestale, e per aver causato la riduzione di un'area boscal:a in assenza di autorizzazione, con sradicamento di ceppaie. Hanno chiesto di annullare i provvedimenti o di ridurre gli importi delle sanzioni. Il Comune di Nogar, costituitosi in giudizio, ha insistito per la conferma dei provvedimenti. Il tribunale, espletata c.t.u. descrittiva dello stato dei luoghi, ha respinto l'opposizione, ritenendo provata la commissione degli illeciti. Su appello degli opponenti, la Corte di Venezia ha riformato parzialmente la decisione. Esaminando le prime due censure, vertenti sull'impossibilità di ritenere che l'area interessata costituisse un bosco, data la presenza di terrazzamenti e di alberi da frutto, la sentenza ha osservato che gli alberi di ciliegio, olivo e le viti impiantati in loco erano state ricoperti da piante infestanti che ne avevano cagionato la morte. L'area aveva subito un processo di riforestazione per la naturale espansione della limitrofa macchia boscata a causa del prolungato periodo di abbandono della gestione agricola, dovendo considerarsi a tutti gli effetti un bosco. Dalle foto aeree emergeva inoltre che le piante di ciliegio, aventi una colorazione tendente al rosso erano presenti sui terreni circostanti, ma non sui fondi dei sanzionati, a conferma dell'abbandono delle colture agricole, iniziato a metà degli anni Novanta. Non aveva rilievo - ad avviso del giudice distrettuale - la presenza di terrazzamenti, poiché l'area era divenuta nuovamente boschiva a seguito dell'abbandono prolungato delle colture e dello sviluppo di un'estesa vegetazione formata da specie forestali, dovendosi tuttavia rideterminare la sanzione alla luce di quanto disposto dalla Regione che, con apposito provvedimento, aveva ridotto l'area da rimettere in pristino in base al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Negrar. Non erano infine fondate le contestazioni riguardanti la tardività della richiesta di prova orale, dato che i verbalizzanti, escussi come testi, avevano riferito circostanze che già emergevano dagli atti o fatti del tutto pacifici. Per la cassazione della sentenza Simone e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Negar resiste con controricorso. 2. Vanno respinte le censure di inammissibilità del ricorso per difetto di sinteticità. L'esposizione dei fatti di causa e delle censure risulta articolata in modo intellegibile e senza eccedere dal limite delle argomentazioni pertinenti, con un puntuale richiamo agli atti di causa e alle vicende intercorse. 3. E' inammissibile l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del processo amministrativo pendente dinanzi al Consiglio di Stato, avente ad oggetto l'impugnativa dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi adottato dalla Regione Veneto. La richiesta non risulta proposta nei gradi di merito ma solo, per la prima volta, in Cassazione. esula - quindi - dall'ambito del sindacato riservato a questa Corte, cui è demandato soltanto il controllo sulla correttezza delle decisioni di merito impugnate (Cass. 13001/2006; Cass. s.u. 29172/2020; Cass. 35496/2021). 4. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 2 d.lgs. 227/2001, sostenendo che la presenza del terrazzamento, pur se interessato da un fenomeno di riforestazione naturale, escludeva, per esplicita previsione normativa, la configurabilità di un bosco ai sensi della disciplina speciale, conseguendone l'insussistenza della violazione contestata. Il motivo è fondato. Va anzitutto premesso che la doglianza non può considerarsi preclusa ai sensi dell'art. 348 ter, commi quarto e quinto, c.p.c., come sostenuto dal Comune, non essendo dedotto l'omesso esame di fatto decisivo, ma essendo proposto un quesito in diritto circa la possibilità di ritenere sussistente - ai fini della configurazione dell'illecito - un'area boschiva pur in presenza di terrazzamenti, profilo specificamente esaminato nel merito nella pronuncia di appello (cfr. sentenza, pag.6) e dunque censurabile in cassazione, mancando delle necessarie specificazioni, attraverso un più puntuale richiamo agli atti di causa, l'eccezione di tardività sollevata in proposito nel controricorso. 4.1. La condotta ascritta agli opponenti consisteva nell'espianto di ceppaie senza autorizzazione in area a natura boschiva. L'originaria previsione dell'art. 31 L. R. Veneto 3/2013, disponeva che, in attesa di un'organica disciplina regionale nel settore forestale, la definizione di bosco e delle aree da esso escluse fosse stabilita dal comma 6, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Le modalità per l'individuazione dei territori a bosco ai sensi del comma 1 erano demandate ad un regolamento di Giunta regionale, poi approvato con Delibera n. 1319/2.013, che contiene - allo stato - la definizione fatta propria dalla Regione del Veneto, confermativa di quella statale: permane anche a regime la nozione di cui citato art. 2, comma 6, del D.Igs. 18 maggio 2001, n. 227 e,pertanto, per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, esclusi, tra l'altro, i terrazzamenti. Secondo la Corte di appello, pur in presenza di tale espressa esclusione, la presenza di terrazzamenti non impedirebbe di configurare una superficie boAva, né escluderebbe la commissione dell'illecito, data la presenza in loco ch vegetazione forestale emersa dagli accertanti del c.t.u. e dalle altre acquisizioni processuali. L'assunto non è condivisibile. E' agevole rilevare che la previsione secondo cui non costituiscono bosco i terreni ove risultano realizzati terrazzarnenti implica la presenza, anche su tali superfici, di vegetazione forestale, in mancanza della quale detta esclusione non avrebbe ragioni di essere contemplata. La presenza di detta vegetazione è, in tal caso, condizione necessaria - ma non sufficiente - affinché si configuri un bosco ai sensi delle citate disposizioni, che è escluso se sul terreno siano stati realizzati terrazzamenti. Anche l'allegato A alla delibera di G.R. 1319/2013, precisa che, ai fini della individuazione delle formazioni forestali afferenti ai processi di forestazione naturale o artificiale che interessano i terrazzamenti, il carattere di non boscosità è subordinato dal recupero a fini produttivi delle aree, a conferma che l'esistenza di vegetazione forestale sui terrazzamenti non comporta automaticamente la sussistenza di un bosco ai fini della configurabilità della violazione, come invece ritenuto dal giudice di merito. 4.2. E' infondata anche la tesi sostenuta dal Comune secondo cui, ai sensi della disciplina regionale, gli opponenti, prima di procedere all'espianto, avrebbero dovuto ottenere una dichiarazione di non boscosità dell'area da parte del [OSCURATO:PERSONA] regionale, conseguendone che, in mancanza di tale attestazione, l'area doveva considerarsi boscata. Va osservato che, come prevede il par. 5 già citato allegato A alla Del. 1319/2013, una volta decretato il carattere di non boscosità, l'area non è più sottoposta alla normativa forestale limitatamente all'applicazione degli art. 15 e 22 della L.R. 52/78, né alle disposizioni del decreto legislativo 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) per i beni paesaggistici individuati dell'articolo 142, c:omma 1, lettera g ). Tale attestazione rende duqnue superflua l'autorizzazione regionale, altrimenti richiesta, in via generale dall'art. 15 L.R. 52/1978, norma che, nel punire gli espianti non autorizzati, implica che l'area possegga le caratteristiche oggettive del bosco. Tali connotazioni materiali possono essere contestate nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, quali elementi costitutivi dell'illecito ai sensi dell'art. 15 L. 52/1978, pur in assenza della menzionata attestazione circa il carattere non boschivo del terreno, non potendo ritenersi che, in tal caso, quest'ultimo debba sempre qualificarsi come bosco, pur se risultino carenti i caratteri distintivi fissati dal legislatore regionale. In conclusione, la Corte di merito ha erroneamente dato rilievo allo sviluppo di un'estesa vegetazione forestale sul terrazzamento per ritenere comunque sussistente un'area boschiva, mentre avrebbe dovuto tener conto della nozione di bosco recepita nella legislazione regionale, che esclude espressamente i terrazzamenti, verificando, ai fini della configurabilità della violazione, se (oltre alla sussistenza dei presupposti previsti dall'allegato A alla delibera di Giunta 1319/2013), la riduzione della vegetazione avesse riguardato ceppaie presenti solo sul terrazzamento o (anche) sulle aree boschive circostanti, adeguando - se del caso - l'importo della sanzione in applicazione dei criteri di quantificazione enunciati a pag. 8 della decisione impugnata. 5. Il secondo motivo denuncia la violazione - sotto altro profilo - dell'art. 2 D.Igs. 227/2001, sostenendo che la presenza di vegetazione forestale non poteva determinare automaticamente la natura boscosa dell'area, occorrendo la presenza di specie arboree, come invece stabilito dalla Corte di appello. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha dato atto che l'area era occupata da macchia forestale boscata e quindi da piante arboree, che connotano la presenza di un bosco (cfr. sentenza, pag. 5). Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto nella memoria illustrativa, la sussistenza di un divieto di espianto non è stata estesa a zone non aventi in fatto le caratteristiche del bosco: la premessa da cui muove la sentenza è - al contrario - proprio la presenza di una riforestazione naturale per estensione della macchia presente sui terreni limitrofi, situazione corrispondente a quella prevista dall'art. 2, comma sesto, D.Igs. 227/2001 e dalla delibera di Giunta regionale 1319/2013. 3.3. Il terzo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., sostenendo che il c.t.u., pur dando atto che l'aerofotogramma del [OSCURATO:DATA_NASCITA], acquisito al processo, non aveva rilevato una particolare variazione cromatica al suolo, sintomatica dell'assenza di alberi di ciliegio invece osservabili sui fondi limitrofi, non era stato in grado di riferire nulla di certo in proposito, sicché non vi era prova che sui fondi non fossero presenti alberi da frutto. Il quarto motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la sentenza nulla abbia statuito in merito al motivo di appello con cui era stata contestata la conclusione assunta dal c.t.u. circa l'impossibilità di escludere la presenza di ciliegi sull'area in contestazione. Il quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 416 c.p.c., per aver la Corte di merito respinto il motivo di appello riguardante l'ammissibilità delle testimonianze, ritenendo che non fossero decisive, trattandosi di prove inutilizzabili, data la tardività delle richieste istruttorie formulate dal Comune. I tre motivi sono assorbiti, dovendosi procedere ad un nuovo esame delle risultanze di causa e alla verifica della sussistenza di un'area boschiva ove è stata praticata la riduzione della vegetazione forestale, adeguandosi ai principi di diritto enunciati con la presente decisione. È - pertanto - accolto il primo motivo di ricorso, è respinto il secondo e sono dichiarate assorbite le altre censure.La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, respinge il secondo e dichiara assorbite le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che pronuncerà anche sulle spese del pres