CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 20097/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20943/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono elettivamente domiciliati - ricorrenti — contro [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] E MOBILITA' TRASPORTI, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, dalla quale sono rappresentati e difesi; - controricorrend — avverso la sentenza n. 922/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il 8/10019, NRG 375/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. i ricorrenti, dipendenti regionali del servizio di Motorizzazione Civile di Agrigento, con la qualifica di esaminatore, sono stati per un periodo trasferiti d'autorità presso l'Ispettorato dell'Agricoltura della stessa città, in pendenza di indagini penali; 2. essi, dopo essere stati prosciolti, avevano chiesto di poter rientrare nell'ufficio originario, ma la P.A. era rimasta inerte, tanto che era stata intentata causa con cui la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza passata in giudicato, aveva accertato il diritto dei predetti alla riassegnazione all'ufficio di provenienza ed attribuzione delle originarie funzioni; 3. i medesimi hanno quindi agito per il risarcimento dei danni patiti tra il 2007 (data del decorso del termine quinquennale dal loro trasferimento e quindi di perdita di efficacia di esso) ed il 2013 (data della effettiva reintegra nelle funzioni) lamentando di avere perduto la chance retributiva riconnessa ai compensi per lavoro straordinario e indennità di missioni (circa euro mille al mese), propri del posto ricoperto presso il servizio motorizzazione, oltre ai danni non patrimoniali; Ric. 2020 n. 20943 sez. ML - ud. 24-2-2022 -2- 4. la Corte d'Appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda, affermando: - che i raffronti tra le somme percepite nel 2001 e 2002, indicate in forma onnicomprensiva, e quelle percepite nei mesi di settembre ed ottobre 2013 ai medesimi titoli non consentivano di apprezzare il pregiudizio; - che il pregiudizio non poteva essere addotto come mera possibilità, ma quale concreta probabilità della percezione degli emolumenti asseritamente perduti; - che non vi erano state allegazioni sul danno alla professionalità, dignità, immagine etc., non essendo stato neppure descritto in che cosa consistessero i contenuti "professionalizzanti" che sarebbero stati perduti a causa dell'adibizione medio tempore ad altre attività; 5. i ricorrenti hanno impugnato per cassazione tale pronuncia, sulla base di due motivi, resistiti da controricorso della parte pubblica; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo i ricorrenti sostengono l'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) ed argomentano sul fatto che la sentenza avrebbe incongruamente ritenuto la necessità di dover comprovare la perdita delle remunerazioni in termini di inderogabile doverosità, senza contare che l'eventualità di essa era da ritenere almeno altamente probabile, se non del tutto certa e comunque desumibile dal riscontro che, sia prima che dopo il trasferimento, essi avevano svolto le funzioni di esaminatori e che, attraverso la quantificazione di importi medi mensili percepiti nei due periodi, si sarebbe potuta constatare la differenza di remunerazione e dunque Ric. 2020 n. 20943 sez. ML - ud. 24-2-2022 -3- il danno maturato allorquando vi era stata l'adibizione agli uffici dell'agricoltura; 2. il motivo è inammissibile, in quanto la censura ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. postula l'omessa considerazione di certi fatti storici, mentre nel caso di specie la Corte territoriale ha apprezzato i conteggi di raffronto prodotti, ma ne ha ritenuto l'inidoneità probatoria, per il fatto che rimaneva incerto se ed in che misura vi sarebbero stati emolumenti di tale natura se i ricorrenti fossero stati per tempo riassegnati alle mansioni di appartenenza; 3. del resto lo stesso motivo contiene una critica rispetto al criterio argomentativo adottato, ma ciò non intercetta in sé un vizio motivazionale ai sensi e per gli effetti entro cui esso può essere sviluppato nei termini di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., traducendosi - la censura per come impostata - nella prospettazione di una diversa valutazione di meritoí basata sul raffronto tra medie mensili degli emolumenti percepiti, in sé inappropriata rispetto al giudizio di legittimità (C., S.U., 34476/2019; C., S.U., 24148/2013); 4. il secondo motivo assume invece la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., sostenendo che la valutazione economica di una data perdita di chances richiederebbe ineluttabilmente l'applicazione di un criterio equitativo ai sensi della citata norma del codice civile; 5. il disposto dell'art. 1226 c.c. riguarda tuttavia il tema della determinazione quantitativa di un danno che sia già provato e non contiene una regola per individuare l'esistenza di un pregiudizio che la Corte di merito ha denegato esistesse (C. 20889/2016; C. 127/2016); 6. vi è dunque incoerenza rispetto alla motivazione della Corte territoriale (assenza di prova del danno) e la norma di cui si assume la violazione (riguardante la stima quantitativa del danno), sicché anche tale motivo si rivela inammissibile; Ric. 2020 n. 20943 sez. ML - ud. 24-2-2022 -4- 7. in chiusura del secondo motivo il ricorso contiene ulteriori difese riferibili alla parte della sentenza di appello con la quale era stata disattesa la domanda di danni alla professionalità, alla dignità, all'immagine ed alla vita di relazione; 8. la Corte territoriale, sul punto, afferma che non vi era stata deduzione concreta delle mansioni svolte prima del trasferimento e per quali ragioni esse non avrebbero più potuto essere svolte con pienezza al momento della riassegnazione, con ciò volendo evidentemente intendere che non erano emersi profili da cui desumere che l'interruzione di quel servizio avesse fatto perdere capacità di cui fosse risultata la mancanza, allorquando vi era stata la riassegnazione ad esso; 9. rispetto a tale argomentazione, la censura con cui si assume che la Corte di merito, richiedendo una descrizione più dettagliata delle funzioni svolte, avesse travisato la domanda, non coglie nel segno, perché in realtà la ratio decidendi sta appunto nel senso - coerente con le affermazioni di parte - che l'essersi svolte prima e dopo le stesse mansioni rendeva evanescente il riscontro di una perdita di professionalità; 10. quanto poi all'ulteriore insistenza sul ricorrere di un danno all'immagine, alla dignità ed alla vita di relazione di cui si chiede una liquidazione equitativa, è evidente l'inammissibilità, in quanto la Corte d'Appello ha evidenziato l'assenza di allegazioni sufficienti, sicché la mera insistenza, a fronte del fatto che i danni di regola non possono essere ritenuti in re ipsa (C. 437/201; C. 4005/2020; C. 5546/2020), sul ricorrere del pregiudizio per il solo tardivo ritrasferimento, di cui consiste in parte qua il motivo, è del tutto inidoneo a superare l'argomentazione contraria, sotto il profilo della necessità di circostanziare le asserite lesioni, svolta dalla Corte territoriale; Ric. 2020 n. 20943 sez. ML - ud. 24-2-2022 -5- il ricorso va dunque dichiarato complessivamente inammissibile e le spese del grado seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a