CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 22049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7263/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], 36/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 2131/2017 depositata il 02/12/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentir dichiarare risolto il contratto di comodato senza predeterminazione di durata stipulato tra le parti avente ad oggetto un immobile sito in Comune di Stalettì ed ottenere la restituzione dello stesso. 2. Dopo il mutamento del rito disposto dal Tribunale a seguito dell'eccezione di improcedibilità della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] all’atto della costituzione in giudizio, sia l’originaria convenuta sia i di lei fratelli intervenuti spiegarono domanda riconvenzionale di usucapione, facendo presente la dichiarata volontà dell'attore di donare loro l'immobile alla luce della lunga relazione che il medesimo aveva intrattenuto con la loro madre. 3. Con sentenza n. 489/2017 i l Tribunale di Catanzaro ha dichiarato risolto il contratto di comodato, condannando parte resistente al rilascio del predetto immobile e ha rigettatola domanda riconvenzionale di usucapione, stante il difetto del possesso uti dominus. 4. Avverso tale decisione hanno proposto gravame [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto separato ma analogo atto di impugnazione. 5. Riuniti i due procedimenti, la Corte distrettualedi Catanzaro, con sentenza n. 2131/2017, ha rigetta to gli appelli confe rmando l'impugnata sentenza. 6. Nei confronti di tale decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per Cassazione articolato in due motivi e illustrato da memoria. 7. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il primo motivo è così rubricato: “Art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella specie l'eccezione di inammissibilità della domanda del resistente, avente carattere decisivo e che se esaminata avrebbe determinato un esito diverso della controversia con violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163 e 447 bis c.p.c.”. Con tale mezzo i ricorrenti contestano che la sentenza impugnata si è limitata genericamente a definire i motivi di impugnazione inidonei a scalfire l’impianto motivazionale della decisione di primo grado, omettendo di pronunziarsi suidecisivi temi ad essa sottoposti (in particolare sulle eccezioni d i in ammissibilità della domanda di accertamento e declaratori a di scioglimento del contratto di comodato e sulle inemendabili carenze di i stanze di prova del Cantafora poste a suffragio delle sue conclusioni, non avendo egli assolto gli oneri probatoria suo carico). 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. per omesso esame circa unfatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e che ha determinatoil rigetto della domanda riconvenzionale. Sostengono i ricorrenti che la Corte distrettuale avrebbe omesso del tutto di tenere conto del fatto storico concernente la particolare genesi del rapporto intercorrente tra le parti (patrigno/figliastri), delle modalità (donazione) con cui avvenne l'immissione nel possesso a favore degli appellati, del carattere liberale dei pagamenti per utenze e oneri condominiali effettuata dal Cantafora nel corso del tempo, della dimostrazione in giudizio dei requisiti del possesso ai fini della maturazione dell'acquisto per usucapione. Lamentano altresì la violazione dell’art. 116 cpc per avere la Corte di merito fatto un uso distorto del prudente apprezzamento ad essa riservato. 3. –Il primo motivo è inammissibile. Nel contesto di una formulazione tutt’altro che chiaradel mezzo di ricorso, i ricorrenti lamentano in sostanza l’omessa pronuncia su un motivo di appello, ossia sulla “eccezione di inammissibilità della domandadel resistente, avente carattere decisivo e che se esaminataavrebbe determinato un esito diverso della controversia” (cfr. pag. 7), precisando ulteriormente che la “sentenza impugnata sul punto si limita a genericamente a definire i motivi di impugnazione … inidonei a scalfire l'impianto motivazionale della decisione, omettendo del tutto di pronunziarsi sui temi ad essa sottoposti ed incorrendo così nel vizio denunziato in rubrica”. A sostegno di tali assunti invocano una serie di richiami giurisprudenziali sul principio del la corrispondenza tra chiesto e pronunciato(cfr. pag. 10 ) . La denuncia del vizio di omesso esame di fatto decisivoe x art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.è dunque inconferente. Per giurisprudenza consolidata, “ l 'omessa pronuncia su un motivo di appello integra infatti la violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile” ( cfr . Cass. nn. 29952/2022; 6835/2017; 23930/2017; 22759/2014). Tale vizio non sarebbe in ogni caso denunziabile per il divieto posto dall’art. 348 ter ultimo comma c . p . c ., applicabile ratione temporis, stante la presenza nel caso de quo di c . d . “ doppia conforme”. E comunque, il motivo si rivela ugualmente inammissibile quanto all’invocataviolazione dell’art. 112 c.p. c . Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi(v. tra le tante, Cass. nn. 28072/2021; 15367/2014; 6361/2007). Nel motivo manca la trascri zione del la censura che si assume pretermessa: lo stesso si limita ad una serie di generici richiami sintetici a doglianze (quali contraddittorietà di affermazioni o carenze probatorie, v. ad es. pag. 9) con le quali i ricorrenti contestano la fondatezza della domanda di cessazione del comodato d’uso. In tal modo la Corte di Cassazione viene impropriamente sollecitata a ricercare ed estrapolare dall’intero atto di appello la censura che –a dire dei ricorrenti –sarebbe stata ignorata dalla Corte di merito. 4.-Anche il secondo motivo è inammissibile. Lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe violato o falsamente applicato l'art. 1158 c.c. (in relazione all'art.360 comma 1, n. 3 c.p.c.) quanto alla domanda riconvenzionale volta all'affermazione dell’usucapione a favore degli stessi, tanto che la decisione presterebbe il fianco alla censura per violazione dell'art.116 c.p.c. perché la Corte di merito avrebbe fatto uso distorto del prudente apprezzamento del giudice, ricostruendo erroneamente il fatto attraverso l'allegazione del solo Cantafora. La sentenza di seconda istanza ha sul punto ripercorso le risultanze emerse dall'attività istruttoria espletata in primo grado , rilevando come la linea difensiva espressa nell’interrogatorio formale del Cantafora abbia trovato conferma nelle dichiarazioni dei testi Trotta, Scuteri, Stella, Joppoli, Vecchio e ha ritenuto che gli odierni ricorrenti non avessero fornito la dimostrazione dei presupposti per ritenere intervenuto l'acquisto dell'immobile a titolo originario, “in ragione del perdurante possesso da parte del Cantafora dell’immobile” e dell’esercizio da parte sua “ di facoltà tipiche del diritto di proprietà”, circostanza – si aggiunge “ ben nota agli appellanti che mai hanno contestato il versamento di oneri e il sostenimento di spese da parte del Cantafora, denotando la piena consapevolezza di tanto, incompatibile con l'invocato contrario loro possesso ad usucapionem”. Non sussiste pertanto, nella specie, alcuna violazione dell’art.116 c.p.c. nel senso inteso dalle S ezioni Unite di questa Corte ( n. 20867/2020), le quali hanno affermato che la doglianza circa la violazione di questa norma “è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento)”. Qualora si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. ancora Cass . SS.UU. n. 20867/20). Come già si è precisato riguardo al primo motivo, il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non è denunziabile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c., applicabile ratione temporis , per la pr esenza nella specie di unac.d. doppia conforme. Quanto alla violazione di legge, parte ricorrente in sostanza sottopone a questo giudice di legittimità questioni che risultano estranee atale vizio, il quale, come è noto, ricorre allorchè si deduca “una erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge, che implica un problema interpretativo della stessa. Al contrario, l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa –essendo mediata proprio dalla valutazione di queste ultime- è estranea alla esatta interpretazione della norma, e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto sotto l’aspetto del vizio di motivazione” (ex plurimis cfr. Cass. nn. 21187/2019; 24054/2017; 24155/2017; 195/2016). Le censure dei ricorrenti sono chiaramente rivolte ad ottenere una non consentita, differente lettura delle risultanze emerse nel giudizio di merito e della loro interpretazione e valutazione da parte del giudice di appello. 5. - In conclusione, il ricor so va rigettato e i ricorrenti devono essere condannati al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 6.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessoridi legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo