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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02291/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 5059-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 857/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 15/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

17. R.G. 5059/2017 [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 1992 [OSCURATO:PERSONA] - premesso di avere stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA]. due contratti preliminari con i quali venivano promessi in vendita degli immobili siti in Cagliari e che le parti avevano stipulato la clausola integrativa in forza della quale, ai fini della determinazione del prezzo di vendita, la superficie perimetrale era stata convenzionalmente stabilita in centimetri venti - conveniva in giudizio la promissaria acquirente per ottenerne la condanna al pagamento del saldo del prezzo di vendita.

La convenuta si costituiva, sostenendo di avere già interamente corrisposto quanto pattuito e facendo valere domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 2932 c.c.

Con sentenza n. 3402/2009 il Tribunale di Cagliari condannava la convenuta al pagamento del residuo prezzo (euro 18.592,45), condizionando al detto pagamento il trasferimento della proprietà degli immobili.

2. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la sentenza chiedendo di rigettare la domanda di condanna al pagamento del saldo, contestando anche l'illegittimità della prova testimoniale espletata in primo grado.

La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza 15 novembre 2016, n. 857, ha rigettato il gravame.

3. Avverso la pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Memoria è stata depositata dai controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Il primo e il secondo motivo sono tra loro connessi e pertanto sono trattati congiuntamente: a. il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1362 ss. c.c., in quanto la Corte d'appello avrebbe violato i criteri posti dagli artt. 1362 ss. c.c., avendo interpretato una clausola contrattuale di inequivoco significato letterale attribuendole un significato diverso e ulteriore, così travisando completamente la volontà manifestata dalle parti; b. il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 880 c.c. perché la Corte d'appello, negando l'operatività della presunzione di comunione di cui all'art. 880 c.c., avrebbe complicato irragionevolmente la lettura di una pattuizione assolutamente chiara, esigendo precisazioni del tutto pleonastiche e ultronee.

I motivi non possono essere accolti.

L'interpretazione del contratto spetta al giudice di merito e tale interpretazione è incensurabile da parte di questa Corte ove questa sia plausibile - come nel caso di specie - e il ricorrente prospetti una interpretazione alternativa (v., ex multis, Cass. 28319/2017).

La Corte d'appello, a fronte di una clausola secondo cui "la superficie di tutti i muri che delimitano il piano di calpestio della proprietà dei terzi verrà considerata convenzionalmente dello spessore di centimetri venti, venduta al prezzo di lire 1.300.000 a metro quadrato", ne ha infatti valorizzato il tenore letterale, considerando l'intento perseguito dalle parti (ossia evitare che in fase di determinazione del prezzo di vendita potessero insorgere problemi in ordine al calcolo della superficie delle murature finitime con la proprietà di terzi) e sottolineando, in particolare, l'utilizzo dell'avverbio convenzionalmente, e ha così escluso il riferimento alla fattispecie di cui all'art. 880 c.c., trattandosi di determinazione ulteriore non prevista dalle parti. 2) Il terzo motivo denuncia nullità del procedimento e della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2724 e 2725 c.c.: la Corte d'appello avrebbe ritenuto decisiva la deposizione del testimone Gavaudo, chiamato a rendere "una sorta di interpretazione autentica delle clausole contrattuali", deposizione di cui la ricorrente aveva eccepito l'inammissibilità in primo grado, deducendo poi con l'atto di appello la violazione degli artt. 2724 e 2725 c.c.

Il motivo non può essere accolto.

Anzitutto le dichiarazioni testimoniali non erano volte - come ha specificato la Corte d'appello alle pp. 5 e 6 della sentenza impugnata - a integrare il testo contrattuale suggerendo pattuizioni contrarie a quelle da esso desumibili, ma a meramente confermare la volontà delle parti esplicitata nella clausola, sulla base della volontà storicamente esternata dalle parti, cosicché da un lato la prova testimoniale non ha assunto valore decisivo, ma di semplice conferma dell'interpretazione offerta dalla Corte e dall'altro lato la testimonianza non si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 2725 c.c.; il Giudice d'appello poi, ad abundantiam, ha precisato che nel caso in esame la ricorrente non aveva eccepito l'inammissibilità della prova, ma si era genericamente opposta all'ammissione della medesima contestandola sotto il profilo della irrilevanza del fatto dedotto e la contestazione della inammissibilità della testimonianza si è avuta solo nella comparsa conclusionale, circostanze non contestate dalla ricorrente che si limita ad affermare di essersi ritualmente opposta alla prova capitolata dalle controparti.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 3.200 dì cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/o) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 5059-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 857/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 15/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 17. R.G. 5059/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 1992 [OSCURATO:PERSONA] - premesso di avere stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA]. due contratti preliminari con i quali venivano promessi in vendita degli immobili siti in Cagliari e che le parti avevano stipulato la clausola integrativa in forza della quale, ai fini della determinazione del prezzo di vendita, la superficie perimetrale era stata convenzionalmente stabilita in centimetri venti - conveniva in giudizio la promissaria acquirente per ottenerne la condanna al pagamento del saldo del prezzo di vendita. La convenuta si costituiva, sostenendo di avere già interamente corrisposto quanto pattuito e facendo valere domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 2932 c.c. Con sentenza n. 3402/2009 il Tribunale di Cagliari condannava la convenuta al pagamento del residuo prezzo (euro 18.592,45), condizionando al detto pagamento il trasferimento della proprietà degli immobili. 2. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la sentenza chiedendo di rigettare la domanda di condanna al pagamento del saldo, contestando anche l'illegittimità della prova testimoniale espletata in primo grado. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza 15 novembre 2016, n. 857, ha rigettato il gravame. 3. Avverso la pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dai controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) Il primo e il secondo motivo sono tra loro connessi e pertanto sono trattati congiuntamente: a. il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1362 ss. c.c., in quanto la Corte d'appello avrebbe violato i criteri posti dagli artt. 1362 ss. c.c., avendo interpretato una clausola contrattuale di inequivoco significato letterale attribuendole un significato diverso e ulteriore, così travisando completamente la volontà manifestata dalle parti; b. il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 880 c.c. perché la Corte d'appello, negando l'operatività della presunzione di comunione di cui all'art. 880 c.c., avrebbe complicato irragionevolmente la lettura di una pattuizione assolutamente chiara, esigendo precisazioni del tutto pleonastiche e ultronee. I motivi non possono essere accolti. L'interpretazione del contratto spetta al giudice di merito e tale interpretazione è incensurabile da parte di questa Corte ove questa sia plausibile - come nel caso di specie - e il ricorrente prospetti una interpretazione alternativa (v., ex multis, Cass. 28319/2017). La Corte d'appello, a fronte di una clausola secondo cui "la superficie di tutti i muri che delimitano il piano di calpestio della proprietà dei terzi verrà considerata convenzionalmente dello spessore di centimetri venti, venduta al prezzo di lire 1.300.000 a metro quadrato", ne ha infatti valorizzato il tenore letterale, considerando l'intento perseguito dalle parti (ossia evitare che in fase di determinazione del prezzo di vendita potessero insorgere problemi in ordine al calcolo della superficie delle murature finitime con la proprietà di terzi) e sottolineando, in particolare, l'utilizzo dell'avverbio convenzionalmente, e ha così escluso il riferimento alla fattispecie di cui all'art. 880 c.c., trattandosi di determinazione ulteriore non prevista dalle parti. 2) Il terzo motivo denuncia nullità del procedimento e della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2724 e 2725 c.c.: la Corte d'appello avrebbe ritenuto decisiva la deposizione del testimone Gavaudo, chiamato a rendere "una sorta di interpretazione autentica delle clausole contrattuali", deposizione di cui la ricorrente aveva eccepito l'inammissibilità in primo grado, deducendo poi con l'atto di appello la violazione degli artt. 2724 e 2725 c.c. Il motivo non può essere accolto. Anzitutto le dichiarazioni testimoniali non erano volte - come ha specificato la Corte d'appello alle pp. 5 e 6 della sentenza impugnata - a integrare il testo contrattuale suggerendo pattuizioni contrarie a quelle da esso desumibili, ma a meramente confermare la volontà delle parti esplicitata nella clausola, sulla base della volontà storicamente esternata dalle parti, cosicché da un lato la prova testimoniale non ha assunto valore decisivo, ma di semplice conferma dell'interpretazione offerta dalla Corte e dall'altro lato la testimonianza non si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 2725 c.c.; il Giudice d'appello poi, ad abundantiam, ha precisato che nel caso in esame la ricorrente non aveva eccepito l'inammissibilità della prova, ma si era genericamente opposta all'ammissione della medesima contestandola sotto il profilo della irrilevanza del fatto dedotto e la contestazione della inammissibilità della testimonianza si è avuta solo nella comparsa conclusionale, circostanze non contestate dalla ricorrente che si limita ad affermare di essersi ritualmente opposta alla prova capitolata dalle controparti. II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 3.200 dì cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/o) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella
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