CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 29980/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 16182-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 52/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 22/01/2019 R.G.N. 538/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 22 gennaio 2019, la Corte di Appello di Torino, chiamata a pronunziarsi in sede di appello sulla decisione resa dal Tribunale di Torino di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui la Totaro, docente di scuola primaria inserita nella graduatoria permanente e poi assunta come insegnante di sostegno, aveva impugnato il decreto di dispensa dal servizio per doppio esito sfavorevole della prova, dichiarava inammissibile l'appello della Totaro. - La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto il provvedimento ex art. 700 c.p.c. non appellabile ma soggetto a reclamo innanzi allo stesso Tribunale ex art. 669 terdecies c. p.c.. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Totaro, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Ministero - Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. All'odierna udienza il Collegio prendeva atto del mancato c o, deposit~ sentenza impugnata da parte della ricorrente e del Ministero controricorrente, disponendo per l'improcedibilità del proposto ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il L. versamento da parte del Yricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovut