CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 44827/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso la sentenza in data 11/01/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha confermato quella del Tribunale di Palermo in data 31/10/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati riconosciuti colpevoli dei delitti di cui agli artt. 337 e 635, comma secondo, cod. pen. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di resistenza. Era mancata una condotta violenta o minacciosa volta ad opporsi all'atto del pubblico ufficiale, in presenza di una fuga, integrante resistenza passiva. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al giudizio di comparazione. La Corte si era limitata ad escludere la configurabilità di elementi positivamente valutabili, a fronte di quanto prospettato nell'atto di appello, in funzione di una individualizzata determinazione della pena. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della pena e soprattutto dell'aumento per la continuazione. La Corte aveva omesso di valutare il motivo con cui si segnalava che il Tribunale aveva stabilito la pena senza indicare specificamente l'aumento per la continuazione. 2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 533, comma 2, cod. proc. pen. La Corte aveva omesso di riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e quello di tentato furto di un motoveicolo, oggetto di separata sentenza irrevocabile, commesso lo stesso giorno, immediatamente prima della fuga, alla vista delle forze dell'ordine, secondo la stessa ricostruzione di merito. In particolare, ricorrevano tutti i requisiti oggettivi e soggetti, attesa l'unicità del disegno criminoso, quale scopo unitario dei singoli reati. 3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge per mancata applicazione della continuazione con il reato di tentato furto oggetto di separata sentenza, per il quale fu applicata la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 160,00 di multa. Contesta la valutazione della Corte secondo cui non vi sarebbe stata la possibilità di ravvisare un medesimo disegno criminoso, dovendosi considerare l'incidenza dello stesso sull'elemento intellettivo e la riconducibilità dei reati ad un program ma unico. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 438, comma 5, cod. proc. pen. e 81 cod. pen. Era stata formulata richiesta di giudizio abbreviato subordinata all'acquisizione della separata sentenza, onde ottenere il riconoscimento della continuazione: il giudice aveva ammesso il rito ma in concreto non aveva tenuto conto della separata sentenza. 4. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per il rigetto dei ricorsi. 5. Ha depositato una memoria il difensore di [OSCURATO:PERSONA], insistendo sul riconoscimento della continuazione con ti reato separatamente giudicato. 6. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo, oltre che aspecifico, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto del fatto che i ricorrenti non si limitarono a fuggire, ma tennero una condotta pericolosa e concretamente oppositiva, tanto che finirono per infrangersi contro la vettura di servizio degli agenti postisi al loro inseguimento. 3. Il secondo motivo è volto a sollecitare una diversa e più favorevole valutazione di merito e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte segnalato che non sussistevano elementi positivamente valutabili ai fini delle attenuanti generiche, a fronte dei plurimi precedenti da cui [OSCURATO:PERSONA] è gravato, rilievo contro il quale si infrangono le deduzioni difensive. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Una volta escluse le invocate attenuanti generiche, la pena è stata determinata in mesi quattro e giorni venti di reclusione, risultante dalla riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., di quella di mesi sette, ottenuta aumentando per la continuazione con il delitto di danneggiamento quella stabilita per il più grave reato di resistenza, il cui minimo è pari a mesi sei. Del resto, dalla complessiva motivazione è dato desumere il giudizio formulato dalla Corte in ordine alla rispettiva rilevanza delle condotte, con il significativo rilievo assunto dal procurato danneggiamento, per il quale è stata computata ex art. 81 cod. pen. una pena non superiore ad un mese di reclusione, coerente con la complessiva ricostruzione della vicenda e con il quadro personologico dei ricorrenti. Né, alla luce di quanto rilevato, può dirsi dirimente il fatto che i giudici di merito abbiano determinato solo la pena complessiva prima della riduzione ex art.442 cod. proc. pen., giacché la motivazione, secondo quanto osservato (e in linea con il principio affermato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), consente di desumere il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e il rispetto dei limiti di cui all'art. 81 cod. pen. e di escludere che sia stato operato un surrettizio cumulo materiale di pene. 5. Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letti alla luce della memoria difensiva, possono essere esaminati congiuntamente. 5.1. Anche tali motivi risultano inammissibili, in quanto constano di deduzioni aspecifiche e si risolvono nella sollecitazione di una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede. E' stato in particolare invocato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di resistenza e danneggiamento, oggetto del presente processo, e quello di tentato furto, separatamente giudicato, commesso il medesimo giorno e costituente l'antefatto della successiva fuga, trasmodata nella resistenza. Sono stati segnalati i parametri valorizzabili ai fini del riconoscimento della continuazione e correttamente è stato fatto riferimento alla rilevanza dell'elemento intellettivo. Va ai riguardo sottolineato che per stabilire se è ravvisabile il vincolo della continuazione occorre «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, ai momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). In tale prospettiva deve rimarcarsi la genericità degli assunti difensivi che si fondano su dati astratti e sul rilievo della contiguità spazio-temporale, ma non si misurano con i rilievi della Corte, che ha escluso, in assenza di elementi diversi, puntualmente indicati, che al momento del furto del ciclomotore potesse dirsi che i ricorrenti avessero nelle linee essenziali programmato gli ulteriori delitti di resistenza e danneggiamento, imputati dunque ad una determinazione estemporanea. 5.2. Manifestamente infondato risulta il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'acquisizione da parte del Tribunale della separata sentenza, in sede di ammissione del ricorrente al giudizio abbreviato, non implicava in alcun modo l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della continuazione, ma solo la valutazione del documento prodotto, ai fini delle determinazioni cui i Giudici di merito erano chiamati. 6. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle