CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25649/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro-tempore, rappresentata e difesadagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco incarica e pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 101/2023 emessa dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, sez. 11, depositata in data9/1/2023 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri;1.Il Comune di Pozzuoli invitava la società ricorrente al pagamentodella somma complessiva di euro 19.882,00, a titolo di maggiore TARI,Numero registro generale 14808/2023Numero sezionale 5771/2026Numero di raccolta generale 25649/2026Data pubblicazione 21/09/2026per l’anno di imposta 2019, in relazione al capannone industriale,posseduto dall’istante, sito in Pozzuoli, e adibito allo svolgimento di2. Con l’impugnata sentenza la Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania rigettava l’appello proposto dalla societàavverso la pronuncia n. 4554/2021 della Commissione tributariaprovinciale di Napoli, così confermando le statuizioni del giudice di primecure, che aveva respinto il ricorso proposto dall’impresa contribuenteavverso l’intimazione di pagamento n. 13070/2020. In particolare, ilCollegio regionale affermava che la sentenza impugnata avevacondivisibilmente ritenuto necessaria, ai fini dell’esenzione totale oparziale dal pagamento del tributo, la previa denuncia della contribuente,nella fattispecie del tutto omessa, relativa ai dati necessari ai fini delladiversa tassazione, e reputava infondate le ulteriori censure, riferite allanotificazione del sollecito di pagamento, di cui riscontrava il regolarecompimento nei confronti della società.3. La ricorrente ha impugnato detta pronuncia con ricorso notificatoin data 3 luglio 2023, formulando tre motivi di impugnazione.4. Il Comune di Pozzuoli si è costituito in giudizio depositandocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «Violazionedell’art. 113 c.p.c. per error in iudicando (Censura proposta ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5).» per avere i Giudici di appello omessodi decidere secondo diritto, nonostante il richiamo della normativa TARI,disapplicando le suddette norme e “rendendo viziata la motivazione conun errore in iudicando ed una chiara illogicità, in violazione dell’art. 113c.p.c.”.1.1. La censura, che pur presenta profili di inammissibilità,risolvendosi nella prospettazione di vizi di natura diversa, ontologicamenteNumero registro generale 14808/2023Numero sezionale 5771/2026Numero di raccolta generale 25649/2026Data pubblicazione 21/09/2026distinti e non sovrapponibili, che mirano in gran parte a sollecitare unarivalutazione del ragionamento decisorio ed un nuovo esame dei fatti, èdestituita di fondamento e va disattesa.Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54. d. l.22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez.U. 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054).La censura proposta denuncia un inammissibile vizio di motivazione,deducendone l’illogicità e il contrasto con norme di diritto, profili cheesulano, all’evidenza, dalla corretta prospettazione della critica, secondo iprincipi innanzi richiamati.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica,«Violazione dell’art. 112 e 115 c.p.c. per omessa pronuncia ed error inprocedendo (Censura proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4c.p.c.).» per avere i Giudici di appello omesso di esprimersi in relazionealla disciplina prevista per l’esclusione della tassa sui rifiuti urbani, ai sensidegli artt. 183, 184 e ss. del d. lgs. n. 152/2006 e dell’art. 62 del d. lgs n.507/1993, oltreché dal [OSCURATO:PERSONA] sui Rifiuti (TARI)Numero registro generale 14808/2023Numero sezionale 5771/2026Numero di raccolta generale 25649/2026Data pubblicazione 21/09/2026del Ministero delle Finanze che al Capitolo 4, art. 6 prevede l’esclusionedella stessa, in palese contrasto con l’art. 112 c.p.c.Censura, inoltre, la sentenza osservando che la Corte regionale nonha preso in considerazione la documentazione, presente agli atti,comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali effettuato dalla societàtramite due imprese specializzate e autorizzate.2.1. Il motivo è destituito di fondamento e va disatteso.Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi delvizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamenteomesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione delcaso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti lareiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi inproposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi unastatuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011,Cass. n. 3756/2013, Cass. n. 29191/2017, Cass, n. 16703/2022).Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno confermato la legittimitàdella pretesa impositiva, rigettando implicitamente tutte leargomentazioni logicamente incompatibili con la decisione perché nonrispondenti alle norme regolanti la materia.La Corte regionale ha rilevato che non risulta presentata, per l’anno2019, alcuna dichiarazione da parte della società contribuente, che non haassolto all'onere - posto a suo carico - di comunicare le condizioni cheavrebbero consentito la riduzione della tariffa, in relazione allosmaltimento diretto dei rifiuti, secondo le disposizioni specificamenterichiamate dalla sentenza.I profili di diritto esaminati e le argomentazioni a fondamento delpronunziato rigetto del ricorso, comportavano necessariamente laNumero registro generale 14808/2023Numero sezionale 5771/2026Numero di raccolta generale 25649/2026Data pubblicazione 21/09/2026reiezione delle critiche di cui la società contribuente lamenta l’omessapronuncia.2.2. Quanto alla critica riferita alla omessa integrale valutazione“degli elementi ed argomenti prospettati dalla parte privata”, si tratta dideduzioni oltremodo sommarie e generiche, che attengono al percorsomotivazionale della sentenza, non riconducibili al vizio di omessapronunzia che deve riguardare una domanda o una eccezioneautonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmenteformulate, e non anche mere argomentazioni o imprecisati elementi divalutazione.Deve dunque concludersi che nel caso di specie non vi è stataomessa pronuncia sulle questioni indicate, ma rigetto implicito dellestesse, per cui il primo motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 360,primo comma, cod. proc. civ., va rigettato (Cass. n. 23217 del 2022).2.3. Il diverso profilo di censura dedotto con il medesimo motivo,riferito alla presenza in atti di documentazione attestante il trattamento dirifiuti speciali da parte di imprese specializzate e alla conoscenza in capoal Comune di Pozzuoli di elementi che escludevano l’applicazione deltributo, è inammissibile tendendo la società con il medesimo a sollecitareun nuovo apprezzamento di fatto non consentito nel giudizio di legittimità.3. Con il terzo motivo, in rubrica, «Illegittimità della sentenzaappellata per motivazione apparente sul rigetto delle eccezioniespressamente riproposte in appello: “violazione degli artt. 36 e 53,comma 1, del D. Lgs. 546/1992 (Censura proposta ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.)», formulato condizionatamente al mancatoaccoglimento del motivo precedente, la ricorrente censura la sentenza peravere la Commissione tributaria regionale respinto l’appello conaffermazioni apodittiche dalle quali non è dato comprendere sulla base diquali elementi abbia formato il proprio convincimento, nonostante chiareevidenze documentali dimostrassero l’effettività dello smaltimento deiNumero registro generale 14808/2023Numero sezionale 5771/2026Numero di raccolta generale 25649/2026Data pubblicazione 21/09/2026rifiuti speciali. Contesta inoltre le argomentazioni alla base del pronunziatorigetto, avendo la società dimostrato la produzione di rifiuti speciali el’effettivo smaltimento a proprie spese.3.1 La censura è destituita di fondamento.3.2. Per costante orientamento di questa Corte, il viziodi motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, inviolazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrarel'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di indicaresu quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di qualiargomentazioni è giunto alla propria determinazione, in tal modoconsentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato “iuxta alligataet probata”. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenzeche siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelleche presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e"una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che recanouna motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di unagiustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di"comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logicoseguito per pervenire da essi al risultato enunciato", in tal modo nonassolvendo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo dadeterminate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo",logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla resdecidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come più volteaffermato da questa Corte, la motivazione è solo apparente - e lasentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo” quando,nonostante appaia graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioniNumero registro generale 14808/2023Numero sezionale 5771/2026Numero di raccolta generale 25649/2026Data pubblicazione 21/09/2026obiettivamente inidonee a rendere conoscibile il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. ord. n. 14927 del15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021).Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di"motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenzaimpugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistentee, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia,essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale danon attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248;Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021,n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829del 2021).Va, inoltre, ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, conv. in legge 07/08/2012, n.134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione. Conseguentemente, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaNumero registro generale 14808/2023Numero sezionale 5771/2026Numero di raccolta generale 25649/2026Data pubblicazione 21/09/2026qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza"della motivazione (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).Nel medesimo senso è stato successivamente precisato che ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., che viene violato ove la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. 03/03/2022, n. 7090).3.3. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha affermato che lasocietà contribuente non ha ottemperato ai propri oneri di denunzia einformazione al fine di ottenere l’esclusione delle aree di produzione deirifiuti speciali. Risultano quindi individuabili gli elementi dai quali laCommissione ha tratto il proprio convincimento al fine di reputarelegittimo l’atto impositivo impugnato, così da ritenere che la motivazionedella sentenza impugnata assolva al minimo costituzionale ex art. 111,comma 6, Cost., cui fa riferimento la giurisprudenza di questa Corte.4. Alla stregua delle valutazioni che precedono, il ricorso varigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidatein dispositivo. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida nella misura di euro 2.410,00 per compensi, oltre Iva, Cpa erimborso spese generali come per legge, ed euro 200,00 per esborsi, infavore del Comune controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parteNumero registro generale 14808/2023Numero sezionale 5771/2026Numero di raccolta generale 25649/2026Data pubblicazione 21/09/2026della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 11 settembre2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]