CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24270/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalesentiti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile che ha chiesto il rigetto delricorso ed ha depositato conclusioni e nota spese; sentiti gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Sesta sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio lasentenza con la quale la Corte di appello di Roma aveva confermato la condannadi [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 319-quater cod. pen.[OSCURATO:PERSONA], impiegato presso il Comune di Colleferro con la qualifica di tecnicoistruttore addetto agli accertamenti per il rilascio di provvedimenti in materia diedilizia privata, era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 319-quater cod. pen., essendo stato accertato che aveva indotto [OSCURATO:PERSONA] aconsegnare la somma di diecimila euro per ottenere i permessi necessari per ilcambio di destinazione d’uso di alcuni suoi immobili.La Corte di Cassazione riteneva che la motivazione della sentenzaimpugnata fosse carente in ordine alla qualificazione giuridica della condotta;in particolare non sarebbero stati esaminati (a) il rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e laBaiocchi, dato che non sarebbe stato accertato se lo stesso fosse paritario ocaratterizzato dalla posizione dominante del [OSCURATO:PERSONA], (b) la legittimità degli attiamministrativi richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA]; (c) i poteri amministrativi conferiti alLa Corte di appello, all’esito del giudizio di rinvio, previa rinnovazione deldibattimento (venivano nuovamente escussi sei dichiaranti tra cui [OSCURATO:PERSONA]), riteneva corretta la qualificazione della condotta ai sensidell’art. 319-quater cod. pen. e confermava la pena già inflitta con la sentenzaannullata.2.Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione il difensore di Giovanni2.1. violazione di legge: non sarebbe stata considerata la memoriadepositata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] il 9 ottobre 2025, sostitutiva di spontaneedichiarazioni non rese, nella quale il ricorrente aveva allegato che nonavrebbe avuto alcun potere decisionale in ordine alla concessione o al diniego deipermessi richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA]; si deduceva inoltre (a) che il mandatorescindente non sarebbe stato adempiuto in quanto non sarebbe stato accertatoquale fosse il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Colleferro; (b) che non sarebbestata valutata la credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo daGalia [OSCURATO:PERSONA], imputata di reato connesso;2.2. violazione di legge (art. 627 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione e inordine alla identificazione del perimetro del giudizio rescissorio: secondo ilricorrente la Corte d'appello sarebbe stata investita di “pieni poteri di cognizione”ed avrebbe dovuto pertanto – anche alla luce dei contenuti assunti con larinnovazione istruttoria – rivalutare la attendibilità della chiamata in correità diGalia [OSCURATO:PERSONA]; la valutazione di credibilità dei contenuti accusatori riversati nelprocesso dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe inficiata (a) dal fatto che la stessa avrebbeavuto paura di essere arrestata, (b) dal fatto che avrebbe temuto eventualiinterferenze tra il suo processo e quella a carico del figlio, (c) dal fatto chesarebbe stata impegnata nella costante ricerca di denaro per far fronte allespese legali, (d) dal fatto che sarebbero esistiti dei rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e laPalmieri, (e) dal fatto che i riscontri individuati sarebbero inadeguati.Si invocava anche la rinnovata valutazione della credibilità dei contenutiaccusatori riversati nel processo da [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del fatto che,nel corso della rinnovazione dibattimentale la stessa avrebbe dichiarato,modificando quanto inizialmente riferito, che la richiesta di denaro sarebbestata necessaria solo per “velocizzare” la pratica;2.3.violazione di legge (art. 627 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione inordine alla conferma della responsabilità; il mandato rescindente non sarebbestato adempiuto in quanto non sarebbe stato chiarito quali fossero i poteri delamministrativi da questa richiesti fossero legittimi;2.4. violazione di legge (artt. 62-bis, 323-bis cod. pen.) e vizio dimotivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e della circostanza attenuante prevista dall'art. 323-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.In via preliminare il Collegio riafferma che:- la sentenza di annullamento parziale pronunziata dalla Corte di cassazioneesaurisce il giudizio in relazione a tutte le disposizioni contenute nella impugnatasentenza e non comprese in quelle annullate, né ad esse legate da un rapportodi “connessione essenziale”. Anche nel giudizio penale, sensibile allo sviluppodinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione nonsimultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando la sentenza diannullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda soloalcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anchequando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad unsolo imputato e ad un solo capo d'imputazione, perché anche in questa ipotesi ilgiudizio di esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate ne' a questeinscindibilmente connesse. Con il termine "parti della sentenza" l'art. 545 cod.proc. pen. del 1930 - norma integralmente riprodotta nell'art. 624 cod. proc.pen. del 1988 - ha inteso fare riferimento a “qualsiasi statuizione” avente unasua autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni checoncludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, maanche a quelle che nell'ambito di una stessa contestazione individuano aspettinon più suscettibili di riesame: anche in relazione a questi ultimi la decisioneadottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata,quale che sia l'ampiezza del suo contenuto (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep.1991, Agnese, Rv. 186165 – 01; Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Elia, Rv.286870 – 03; Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 - 01);- che nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per vizimotivazionali, non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto enunciato insede di legittimità il giudice che perviene nuovamente all'affermazione diresponsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo diverso e in partearricchito rispetto a quello già censurato, fermo restando il solo divieto diadottare la stessa motivazione ritenuta viziata dalla Corte di cassazione (Sez. 2,n. 7991 del 17/12/2025, dep. 2026, Pota, Rv. 289471 – 01; Sez. 1, n. 5517 del30/11/2023, dep. 08/02/2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02; Sez. 3, n. 34794 del19/05/2017, F., Rv. 271345 – 01; Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv.248738 – 01).La giurisprudenza della Cassazione sulle conseguenze della decisione diannullamento con rinvio è univoca nel ritenere che il perimetro del giudiziorescissorio dipenda dal mandato rescindente e che le questioni non rimesse allanuova valutazione del giudice del rinvio non siano suscettibili di riesame. Ilgiudizio rescissorio acquista particolare ampiezza quando l’annullamentoconcerne vizi della motivazione, dato che in tal caso si è affermato che il Giudicedel rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da uneventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento eautonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nellasentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione delcompendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzionidiverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 5, n. 38139 del13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03; Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024,Lombardi, Rv. 285801 – 02; Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, L., Rv. 245389 -01).La riespansione del potere cognitivo del Giudice del rinvio trova dunque ilsuo limite nel giudicato interno ovvero nell’intangibilità della decisione – daritenersi definitiva e non rivisitabile - relativa alle parti della sentenza che nonhanno connessione essenziale con le parti annullate, dovendosi intendere per“parte delle sentenza” qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, non consistente in un mero passaggio argomentativo, la cuiindividuazione spetta, in concreto, al giudice di legittimità in sede rescindente,che delinea il discrimine fra ciò che è oggetto di annullamento e ciò che non lo è(Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Elia, Rv. 286870 – 03; Sez. 5, n. 19350 del24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106 - 01).Tali principi devono essere adattati al caso in cui – come quello in esame – lacassazione abbia ritenuto accertato il “fatto” nel suo nucleo essenziale, maritenga carente la motivazione in ordine alla “qualificazione giuridica”: in talcaso il perimetro del giudizio rescindente deve essere limitato alla questionerimessa alla valutazione del Giudice del rinvio, ovvero alla integrazione dellamotivazione che giustifica l’assegnazione al fatto contestato ed accertato lacorretta qualificazione giuridica.2. Nel caso in esame La Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvioriteneva:- che erano immuni da censure sul piano giuridico e logico le conclusioni chela Corte di appello di Roma aveva raggiunto sulla “ricostruzione dei fatti” ed, inparticolare, sulla richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] dicorrispondere delle somme di denaro (quattromila euro per pratica) a lei ed aldestinazione d'uso di alcuni immobili (pag. 9 della sentenza di annullamento);- che i giudici di appello avevano compiutamente analizzato la credibilità delledichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e che la sentenza d’appello in allora impugnata avevalegittimamente valutato la credibilità dei contenti accusatori riversati nelprocesso dalla chiamante in correità [OSCURATO:PERSONA] escludendo che la stessaavesse reso dichiarazioni calunniose (pag. 9 della sentenza di annullamento).La Corte di cassazione perveniva, dunque, alla conclusione che dovevaritenersi definitivamente accertato che [OSCURATO:PERSONA] avesse rivolto a GiannaBaiocchi la richiesta di corrispondere il pagamento di una tangente paventando ildiniego del rilascio dei permessi richiesti, condotta tenuta in concorso conGiovanni [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, al quale erano state consegnate le sommeversate dalla [OSCURATO:PERSONA] (pag. 11 della sentenza di annullamento); riteneva invececarente la motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto comeaccertato; in particolare veniva evidenziato (a) che non era stato analizzato ilrapporto sotteso alla consegna di denaro, ovvero se il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato inposizione dominante o se, invece, avesse agito in un rapporto di parità con laBaiocchi, circostanza che rilevava ai fini della qualificazione della condotta comecorruzione, concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità, (b) sel’atto amministrativo richiesto al [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimo, (c) qualifossero i concreti poteri del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento amministrativoSulla base del dictum della sentenza di annullamento il Collegio ritiene chenon siano compresi nel mandato rescindente né il tema della valutazione dellacredibilità dei contenuti accusatori “originariamente” riversati nel processo daGalia [OSCURATO:PERSONA], poiché oggetto di un giudizio positivo di attendibilità non piùcensurabile in quanto validato dalla Cassazione, né l’accertamento del nucleocentrale della condotta contestata, ovvero (a) la richiesta di denaro rivoltadalla [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] correlata alle richieste dei permessi dicostruire da questa avanzate al Comune di Colleferro, (b) la consegna dellasomma richiesta.3. Delimitato il perimetro del giudizio rescissorio è possibile passare all'esamedei singoli motivi di ricorso.3.1.Il primo motivo con il quale si contesta la mancata valutazione dellamemoria depositata il 9 ottobre 2025 con la quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato le suedichiarazioni scritte circa il ruolo minimale che avrebbe avuto all'interno delComune di Colleferro e la assenza di ogni potere decisionale è infondato.Sebbene non si rinvenga nel corpo della sentenza alcuno specificoriferimento alla memoria oggetto del motivo di ricorso deve ritenersi che il suocontenuto sia stato sicuramente valutato dalla Corte di appello che hapuntualmente scrutinato l'ambito dei poteri assegnati al [OSCURATO:PERSONA] adempiendo glioneri indicati nel mandato rescindente.Sul punto veniva evidenziato che il ricorrente aveva – in concreto - unsignificativo potere nell'ambito dei procedimenti amministrativo che istruiva, tra iquali vi erano quelli avviati dalle richieste della [OSCURATO:PERSONA]: era infatti emerso dalladeposizione del capo-ufficio Priori che questi interveniva solo quando la praticaera già stata istruita dal [OSCURATO:PERSONA], limitandosi ad apporre la propria firma efidandosi della istruttoria svolta, circostanza confermato anche dal teste Truglia(pag. 8 della sentenza impugnata). Dunque, contrariamente a quanto dedotto,adempiendo al mandato indicato nella sentenza di annullamento, la Corte diappello ha effettato un accurato scrutinio del potere in concreto assegnato al3.2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la valutazione dicredibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo da [OSCURATO:PERSONA] eGianna [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Sul punto deve essere chiarito che la valutazione di attendibilità della Palmierinon può essere oggetto di rivalutazione in quanto la Corte di Cassazione comerilevato al § 2 aveva “già” validato il giudizio di attendibilità effettuato dai giudicidi merito.E’ vero che la [OSCURATO:PERSONA] è stata nuovamente escussa nel corso del giudizio diappello di rinvio sicché le “nuove” dichiarazioni potevano essere sottoposte adun nuovo vaglio di attendibilità: sul punto, tuttavia il ricorso si profila genericoin quanto non si rinviene nel corpo dell’atto di impugnazione alcuna specificacontestazione riferita all e quello reso nel corso della rinnovazione né si indicaquali sarebbero i contenuti accusatori emergenti nuova audizione in ipotesipoco credibili o, addirittura, idonei a scardinare la attendibilità dell’interaprogressione dichiarativa della chiamante in correità.Del pari infondate sono le censure proposte nei confronti dell’attendibilità dellaprogressione dichiarativa della [OSCURATO:PERSONA]: invero la allegata discrasia rispetto aldichiarato pregresso – rinvenibile nella inedita attribuzione alla dazione didenaro di funzione solo “acceleratoria” della pratica - non è idonea a inficiareil nucleo centrale del dichiarato della [OSCURATO:PERSONA] la quale ha reiteratamente riferitodi essere stata costretta a versare del denaro perché le sue pratiche andassero,anche celermente, a buon fine (pag. 8 della sentenza impugnata).3.3. Il terzo motivo di ricorso, che contesta il mancato adempimento deglioneri derivanti dal mandato rescindente, è infondato.Come si è già evidenziato la Cassazione ha puntualmente delimitato ilperimetro del giudizio di rinvio limitandolo alla necessità di rivalutare laqualificazione giuridica della condotta già accertata attraverso l’approfondimentodi soli tre temi ovvero (a) la natura del rapporto intercorrente tra il [OSCURATO:PERSONA] e laBaiocchi, (b) la legittimità dell’atto richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA], (c) l’estensione delpotere discrezionale in concreto attribuito al [OSCURATO:PERSONA]: non può dunque esserecondiviso quanto affermato dal ricorrente circa la “reviviscenza” nel giudizio dirinvio di tutte le censure proposte con l’appello (pag. 15 del ricorso percassazione).Chiarito che nessun vizio può essere rinvenuto nella definizione delperimetro del giudizio rescissorio, il Collegio ritiene che le doglianze proposte neiconfronti del percorso argomentativo tracciato dalla Corte di appellonell'assegnare alla condotta del [OSCURATO:PERSONA] la qualificazione giuridica prevista dall'art.319-quater cod. pen. non siano accoglibili in quanto le stesse si risolvono nellarichiesta di rivalutazione integrale del compendio probatorio, attività che oltread essere esclusa dalla competenza del Giudice di legittimità, nel caso di specietrova un severo limite nel fatto che la condotta nel suo nucleo essenziale risultagià accertata, e nel fatto che le dichiarazioni eteroaccusatorie già rese dallaPalmieri sono state giudicate attendibili anche dalla Cassazione.Nel dettaglio il Collegio rileva che, contrariamente a quanto dedotto, la Cortedi appello ha chiarito quale fosse il concreto potere del [OSCURATO:PERSONA] e di che naturafosse il suo rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] (la cui identificazione era necessaria al finedi assegnare alla condotta contestata la corretta qualificazione giuridica).Su tale ultimo decisivo punto la Corte di merito ha ritenuto che fosselegittimo l’inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall’art. 319-quater cod. pen. in quanto il [OSCURATO:PERSONA] risultava essere deputato all'esecuzionedell'istruttoria necessaria per il rilascio dei permessi richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA](istruttoria che condizionava in modo essenziale l’esito della pratica) e con la suaazione - concertata con la [OSCURATO:PERSONA] - aveva assunto nei confronti della richiedenteuna posizione di “preminenza” che escludeva la riconducibilità della condotta aireati di corruzione o concussione e toglieva rilevanza alla necessità di verificarese gli atti amministrativi richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA] fossero legittimi (pag. 10 dellasentenza impugnata).Si tratta di valutazione in linea con le indicazioni della Cassazione secondocui:- il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificatodalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da unabuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia,esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazionedella libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggioindebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o dievitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue daldelitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater cod. pen. introdottodalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione,suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante dellalibertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampimargini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta dellaprestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire untornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico(Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277 – 01; Sez. U, n. 12228 del24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01);-il reato di concussione e quello di induzione indebita a dare o promettereutilità si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illecitirichiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionariopubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurrel'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessaindebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis edevidenzia l'incontro libero e consapevole della volontà delle parti (Sez. U, n.12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01).3.4. Infine non supera la soglia di ammissibilità l'ultimo motivo con il quale siinvoca l’annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorionella misura in cui (a) non sono state concesse le attenuanti generiche, (b) nonè stata riconosciuta l'attenuante prevista dall'art. 323-bis cod. pen.Invero quest'ultima attenuante non risulta essere stata richiesta con l'atto diappello, il che rende l’eccezione tardiva: non sono state infatti allegate con laprima impugnazione le concrete circostanze che il giudice di merito avrebbedovuto valutare per concedere il beneficio. Per quanto riguarda la mancataconcessione delle attenuanti generiche, il Collegio rileva che la Corte diappello ha offerto una motivazione esente da vizi logici in quanto ha ritenutoche l’incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA] non fosse sufficiente a concedere il beneficio eche, comunque, il comportamento tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] con particolare riguardo altentativo di ottenere illecitamente informazioni sulle indagini in corso d'operadella Guardia di finanza indicava ha una personalità proclive al delitto nonmeritevole del beneficio invocato (pag. 10 della sentenza impugnata).Si tratta di una valutazione coerente con la consolidata giurisprudenza dilegittimità secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche noncostituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti lapersonalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cuiassenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre:Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986)4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigettail ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata alpagamento delle spese del procedimento. Il ricorrente deve inoltre esserecondannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile Comune di Colleferro, che, tenuto conto deiparametri vigenti, liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori di legge P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileComune di Colleferro, che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre accessori dilegge.Così deciso, il giorno 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]