CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 34394/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Trento ha accolto parzialmente la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, che in data 25 febbraio 2022 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto, annullandola in relazione alle imputazioni dei capi B) e B3) e confermandola nel resto. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Petu:shi, ricorre avverso questa ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo quattro motivi e, segnatamente: a) la violazione dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. e del diritto di difesa, con riferimento alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per omesso deposito dei verbali delle operazioni di captazione; b) la violazione dell'art. 267 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi; c) la violazione di legge per la mancanza dell'autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari degli indizi di colpevolezza posti dal pubblico ministero a fondamento della richiesta di misura cautelare, valutazione che si sarebbe risolta in un mero "copia-incolla" della richiesta formulata dal Pubblico ministero; d) la violazione di legge per l'inidoneità degli indizi posti a fondamento del reato di cui al capo B4) e l'inidoneità dell'espressione «quello di Verona», nell'ambito di una conversazione tra terze persone, a fondare la gravità indiziaria in relazione a tale contestazione. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020 Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 24 giugno 2022, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. e del diritto di difesa, con riferimento alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per omesso deposito dei verbali delle operazioni di intercettazione. 3. Il motivo è manifestamente infondato.Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, in tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni ai fini della emissione di una misura cautelare, la mancata allegazione, in sede di richiesta della misura, dei verbali delle operazioni, così come della trascrizione del contenuto dei colloqui, non determina la inutilizzabilità di tale fonte indiziaria, prevista esclusivamente nel caso di intercettazione eseguita fuori dei casi consentiti o in violazione delle disposizioni previste dall'art. 268, commi primo e terzo, cod. proc. pen. (così, ex multis, Sez. 5 Sent. n. 36439 del 21/5/2004, Scavo, Rv. 230074). Inoltre, nessuna lesione del diritto di difesa può essere ravvisata nel caso in esame atteso che dal testo dell'ordinanza impugnata risulta che la difesa ha avuto accesso alle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate e che in udienza ha anche riprodotto uno stralcio della registrazione in precedenza acquisita. 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 267 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi, come già diffusamente dedotto nella memoria depositata nel procedimento di riesame. 5. Il motivo si rivela inammissibile in quanto aspecifico, in quanto il ricorrente si è limitato a dedurre apoditticamente la carenza di motivazione senza, tuttavia, confrontarsi e contestare specificamente la motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame. Il Tribunale di Trento ha, peraltro rilevato la piena legittimità del ricorso alla motivazione per relationem dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis: Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, Gatto, Rv. 226485-01; Sez. 5, n. 36913 del 05/06/2017, Tipa, Rv. 270758-01; Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, Adelfio, Rv. 259867 - 01). E', peraltro, inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01, nella specie, il P.M. aveva impugnato la sentenza di non luogo a procedere, che aveva escluso la configurabilità del reato contestato, non esplicitando critiche specifiche al provvedimento impugnato). 6. Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. per la mancanza dell'autonoma valutazione -da parte del gip- degli indizi di colpevolezza posti dal pubblico ministero a fondamento della richiesta di misura cautelare, che si sarebbe risolta in un mero "copia-incolla" della richiesta formulata dal Pubblico ministero. 7. Anche questo motivo si rivela inammissibile, in quanto il ricorrente non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata, che evidenzia puntualmente l'apprezzamento autonomo del Giudice per le indagini preliminari, limitandosi a insistere sulla propria prospettazione e ad affermarne apoditticamente l'inidoneità. 8. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione di legge per l'inidoneità degli indizi posti a fondamento del reato di cui al capo B4) e l'inidoneità dell'espressione «quello di Verona», nell'ambito di una conversazione tra terze persone ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), a fondare la gravità indiziaria in relazione a tale contestazione. 9. Il motivo è inammissibile in quanto aspecifico. Il Tribunale indica puntualmente le ragioni per le quali l'indagato deve ritenersi attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato-fine contestato al capo B4). Il Tribunale di Trento, peraltro, ha rilevato come «quello di Verona» sia un'espressione utilizzata dallo stesso Petushi per identificarsi nell'ambito della conversazione intervenuta con il Pella intercettata in data 2 settembre 2020. Il ricorrente, dunque, anche con questo motivo non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, peraltro contestando in termini apodittici la valutazione del Tribunale senza dimostrarne la manifesta illogicità, e introducendo valutazioni di merito precluse in questa sede. 10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimen