CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21905/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di danneggiamento e violenza privata commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e consistiti nell'investire volontariamente la bicicletta elettrica della persona offesa, così da impedire al conducente di quest'ultima di proseguire nella sua marcia e nel danneggiamento della bicicletta, del valore di 1,700 euro, andata distrutta. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente: - che la persona offesa ha riportato il danneggiamento della bicicletta e lesioni lievi; - che è stata dimostrata la menomazione oftalmica dell'imputato, il quale, pertanto, non avrebbe potuto vedere nell'oscurità il ciclista e la bicicletta a terra; - che non risultano certificazioni mediche attestanti l'entità delle lesioni; - che la persona offesa ha riferito di non aver compreso le parole dell'imputato per la scarsa conoscenza della lingua italiana; - che dovrebbero essere esclusi i reati di minaccia e di danneggiamento, con qualificazione delle lesioni come lievi e conseguente improcedibilità dell'azione penale per assenza di querela; - che ricorrono i presupposti per il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; - che vanno concesse le circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Anzitutto il ricorso è eccentrico rispetto al thema decidendi laddove si appunta sui reati di minaccia e lesioni, che non hanno formato oggetto di addebito. Sono in discussione soltanto il reato di danneggiamento e quello di violenza privata, procedibili di ufficio prima del d. Igs. n. 150 del 2022. 6. Le residue censure esulano dal novero di quelle deducibili perché si esauriscono in contestazioni in fatto inammissibili in sede di legittimità e, inoltre, sono reiterative di profili di censura già congruamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 6-8 sulla responsabilità; pag. 8 sul dolo; pag. 8 sulla irrilevanza della "menomazione oftalmica"; pagg. 10 e 11 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; pagg. 12-14 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche); disamina amplia e scrupolosa con cui il ricorso evita di misurarsi, incorrendo, quindi, anche nel vizio di genericità.7. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00, in favore della Cassa del