CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09879/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LY1, visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso con cui si rivolgono censure all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche ed alla ritenuta recidiva costituiscono riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato la consistenza della condotta, reiterata nel corso della stessa giornata, l'assenza di elementi positivi (anche rapportati alla genericità del motivo con cui si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) e la pluralità di gravi e reiterati precedenti significativi della aumentata pericolosità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/