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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25519/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6856/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania n. 454/34/2015 , depositata il 9 febbraio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26aprile 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2004.

R.G.

N.6856/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Ragusa notificava, in data 7 agosto 2008, a [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività professionale di medico, avviso di accertamento n.

RJT010200714, con il quale veniva rettificata la dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno 2004, e veniva accertato un reddito imponibile pari ad € 486.100,00, con una maggiore IRPEF dovuta di € 209.941,00 ed una IRAP di € 20.673,00, irrogando altresì sanzioni per €234.720,00.

Con tale avviso di accertamento, in particolare, veniva contestata l’omessa dichiarazione di maggiori ricavi, sulla scorta di indagini finanziarie effettuate sui conti correnti intestati al contribuente, e tenuto conto del basso reddito dichiarato.

2. Interposto ricorso dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa questa, con sentenza n. 623/02/2010, depositata il 2 dicembre 2010, lo accoglieva, annullando l’atto impositivo.

3. Interposto gravame dall’Ufficio,la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania, con sentenza n. 454/34/2015, pronunciata il 21 gennaio 2015 e depositata in segreteria il 9 febbraio 2015, rigettava l’appello, condannando l’Agenzia anche alla rifusione delle spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione perla camera di consiglio del 26 aprile 2023 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria.

R.G.

N.6856/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Considerato che:

6. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata.

Il ricorrente ha presentato, in data 24 maggio 2019, istanza per la definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Ragusa ha comunicato che la domanda è risultata regolare, e che il ricorrente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto.

Alla luce di quanto sopra, ed anche in assenza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018), sussistono le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e di estinzione del giudizio.

Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6856/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore,domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania n. 454/34/2015 , depositata il 9 febbraio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26aprile 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2004. R.G. N.6856/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Ragusa notificava, in data 7 agosto 2008, a [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività professionale di medico, avviso di accertamento n. RJT010200714, con il quale veniva rettificata la dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno 2004, e veniva accertato un reddito imponibile pari ad € 486.100,00, con una maggiore IRPEF dovuta di € 209.941,00 ed una IRAP di € 20.673,00, irrogando altresì sanzioni per €234.720,00. Con tale avviso di accertamento, in particolare, veniva contestata l’omessa dichiarazione di maggiori ricavi, sulla scorta di indagini finanziarie effettuate sui conti correnti intestati al contribuente, e tenuto conto del basso reddito dichiarato. 2. Interposto ricorso dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Ragusa questa, con sentenza n. 623/02/2010, depositata il 2 dicembre 2010, lo accoglieva, annullando l’atto impositivo. 3. Interposto gravame dall’Ufficio,la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania, con sentenza n. 454/34/2015, pronunciata il 21 gennaio 2015 e depositata in segreteria il 9 febbraio 2015, rigettava l’appello, condannando l’Agenzia anche alla rifusione delle spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione perla camera di consiglio del 26 aprile 2023 , ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. R.G. N.6856/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Considerato che: 6. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata. Il ricorrente ha presentato, in data 24 maggio 2019, istanza per la definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Ragusa ha comunicato che la domanda è risultata regolare, e che il ricorrente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto. Alla luce di quanto sopra, ed anche in assenza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018), sussistono le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e di estinzione del giudizio. Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del
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