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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 29767/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, atteso che si censura la mancata esclusione della recidiva reiterata, la cui sussistenza risulta ampiamente giustificata sia con riferimento ai precedenti ed alla breve distanza temporale dall'ultimo precedente irrevocabile, sia alle modalità della condotta, ritenute espressive di persistente inclinazione a delinquere specie in relazione alla natura dei precedenti omogenei; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, atteso che si censura la mancata esclusione della recidiva reiterata, la cui sussistenza risulta ampiamente giustificata sia con riferimento ai precedenti ed alla breve distanza temporale dall'ultimo precedente irrevocabile, sia alle modalità della condotta, ritenute espressive di persistente inclinazione a delinquere specie in relazione alla natura dei precedenti omogenei; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consigliere tensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29767/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris