Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 42746/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore dì COIANA Roberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari indicata in epigrafe, con la quale è stata disposta l'applicazione di una pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73 comma 4, d.

P.R. n. 309/1990 (in Cagliari il 8/11/2021), operato il bilanciamento della contestata recidiva con le concesse generiche in termini di equivalenza; considerato che il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena e che, tuttavia, il motivo non è deducibile ai sensi dell'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata), riguardando esso proprio la quantificazione della pena, in relazione alla mancata esclusione della recidiva, della quale peraltro la parte ha tenuto conto nella indicazione della pena, poiché ha considerato le generiche in termini di equivalenza con le contestate aggravanti; rilevato che la causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore dì COIANA Roberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari indicata in epigrafe, con la quale è stata disposta l'applicazione di una pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73 comma 4, d. P.R. n. 309/1990 (in Cagliari il 8/11/2021), operato il bilanciamento della contestata recidiva con le concesse generiche in termini di equivalenza; considerato che il ricorso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena e che, tuttavia, il motivo non è deducibile ai sensi dell'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, c. 50, della legge 103/2017 citata), riguardando esso proprio la quantificazione della pena, in relazione alla mancata esclusione della recidiva, della quale peraltro la parte ha tenuto conto nella indicazione della pena, poiché ha considerato le generiche in termini di equivalenza con le contestate aggravanti; rilevato che la causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42746/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris