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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23395/2026

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o e MirkoPambianco -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrentedella sentenza n. 3543/2017 della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, depositata in data 06/09/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],Considerato cheDalla sentenza e dagli atti difensivi delle parti si evince che aCommissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n.3543/2017 depositata in data 06/09/2017, accolse l’appello propostodall’Agenzia delle entrate, riformando la sentenza n. 1465/2015 con cui laCommissione Tributaria Provinciale di Milano aveva accolto in parte il ricorsoRGN 8679/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 8679/2018Numero sezionale 5828 9/2025Numero di raccolta generale 23395/2026Data pubblicazione 17/07/2026di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n.

T9D032C00767/2012, amezzo del quale, a carico della medesima, per l’anno d’imposta 2008, eranostati accertati elementi positivi di reddito non contabilizzati e non dichiarati,pari ad € 867.195,00, sulla base della differenza tra i prezzi riportati neglicompravendita e/o proposte di acquisto rinvenuti a seguito di verifica dellaGuardia di Finanza; erano stati disconosciuti elementi negativi di redditoindeducibili pari ad € 5.463,00; era stato rideterminato il valore dellerimanenze pari ad € 4.416,00, con conseguente pretesa di maggiore Ires,Irap ed Iva, oltre interessi e sanzioni.Contrariamente alle statuizioni del giudice di primo grado, che avevaapprezzato l’assoluzione dell’amministratore della società in sede penale, laCommissione regionale ha rilevato che l’amministrazione finanziaria avevacorrettamente condotto l’accertamento sulla base dei valori di contrattazionedegli immobili risultanti da evidenze documentali extracontabili.Per la cassazione della sentenza la contribuente ha proposto ricorso,affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.La Procura Generale, nella persona del Sostituto procuratore generaleMauro Vitiello, ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.All’esito dell’adunanza camerale del 9 luglio 2025 la causa è statariservata.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso si denuncia: “In relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c.”.Erroneamente la Commissione avrebbe escluso che i documenti prodottidalla società costituissero valida prova a supporto delle difese delcontribuente, mancando certezza sulla data della suddetta documentazione.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: “In relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2704, comma1, c.c.”.

Il giudice d’appello avrebbe erroneamente applicato la disciplinanormativa in tema di certezza della data di una scrittura privata nei confrontidei terzi.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia: “In relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 cpc, falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r.RGN 8679/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 8637 9/2018Numero sezionale 5889/2025Numero di raccolta generale 23395/2026n. 600/1973 e dell’art. 2729 cc”.

La sentenza sarebbe viziata per malgovernoData pubblicazione 17/07/2026delle regole sulle prove presuntive.Deve preliminarmente rilevarsi che l’assoluzione del legalerappresentante della contribuente nel processo penale celebratosi a suocarico per il delitto di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 con la formula “perchéil fatto non sussiste”, giusta sentenza dibattimentale del Tribunale di Milano,n. 9652/2013 del 18 luglio 2013, e che non risulta impugnata, pone laquestione dell’applicabilità dell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, su cuipende rimessione alle Sezioni unite di questa Suprema Corte, inconseguenza dell’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025.

Appare dunquenecessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.MDispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 9 luglio 2025Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] 8679/2018Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e MirkoPambianco -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrentedella sentenza n. 3543/2017 della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, depositata in data 06/09/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 luglio 2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],Considerato cheDalla sentenza e dagli atti difensivi delle parti si evince che aCommissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n.3543/2017 depositata in data 06/09/2017, accolse l’appello propostodall’Agenzia delle entrate, riformando la sentenza n. 1465/2015 con cui laCommissione Tributaria Provinciale di Milano aveva accolto in parte il ricorsoRGN 8679/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 8679/2018Numero sezionale 5828 9/2025Numero di raccolta generale 23395/2026Data pubblicazione 17/07/2026di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n. T9D032C00767/2012, amezzo del quale, a carico della medesima, per l’anno d’imposta 2008, eranostati accertati elementi positivi di reddito non contabilizzati e non dichiarati,pari ad € 867.195,00, sulla base della differenza tra i prezzi riportati neglicompravendita e/o proposte di acquisto rinvenuti a seguito di verifica dellaGuardia di Finanza; erano stati disconosciuti elementi negativi di redditoindeducibili pari ad € 5.463,00; era stato rideterminato il valore dellerimanenze pari ad € 4.416,00, con conseguente pretesa di maggiore Ires,Irap ed Iva, oltre interessi e sanzioni.Contrariamente alle statuizioni del giudice di primo grado, che avevaapprezzato l’assoluzione dell’amministratore della società in sede penale, laCommissione regionale ha rilevato che l’amministrazione finanziaria avevacorrettamente condotto l’accertamento sulla base dei valori di contrattazionedegli immobili risultanti da evidenze documentali extracontabili.Per la cassazione della sentenza la contribuente ha proposto ricorso,affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.La Procura Generale, nella persona del Sostituto procuratore generaleMauro Vitiello, ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.All’esito dell’adunanza camerale del 9 luglio 2025 la causa è statariservata. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso si denuncia: “In relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c.”.Erroneamente la Commissione avrebbe escluso che i documenti prodottidalla società costituissero valida prova a supporto delle difese delcontribuente, mancando certezza sulla data della suddetta documentazione.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: “In relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2704, comma1, c.c.”. Il giudice d’appello avrebbe erroneamente applicato la disciplinanormativa in tema di certezza della data di una scrittura privata nei confrontidei terzi.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia: “In relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 cpc, falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r.RGN 8679/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 8637 9/2018Numero sezionale 5889/2025Numero di raccolta generale 23395/2026n. 600/1973 e dell’art. 2729 cc”. La sentenza sarebbe viziata per malgovernoData pubblicazione 17/07/2026delle regole sulle prove presuntive.Deve preliminarmente rilevarsi che l’assoluzione del legalerappresentante della contribuente nel processo penale celebratosi a suocarico per il delitto di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 con la formula “perchéil fatto non sussiste”, giusta sentenza dibattimentale del Tribunale di Milano,n. 9652/2013 del 18 luglio 2013, e che non risulta impugnata, pone laquestione dell’applicabilità dell’art. 21-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, su cuipende rimessione alle Sezioni unite di questa Suprema Corte, inconseguenza dell’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025. Appare dunquenecessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.MDispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 9 luglio 2025Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] 8679/2018Consigliere rel. Federici
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