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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10903/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'11 maggio 2022 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, decidendo quale Giudice di rinvio, ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di ricettazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] e di possesso ingiustificato di attrezzi destinati allo scasso.

Deduce la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. in relazione alla omessa rinnovazione dell'istruttoria tramite l'esame di Dornetto, in violazione del principio di diritto affermato con la sentenza rescindente.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Con la sentenza rescindente n. 1718/2022 la Seconda sezione di questa Corte ha ravvisato una illogicità della motivazione della sentenza di conferma della condanna del ricorrente nella parte in cui, nell'esaminare la versione dei fatti resa da Ilinschi in merito alla provenienza dell'autovettura, ha ritenuto aprioristicamente attendibili le dichiarazioni rese da Dornetto - da cui l'imputato assumeva di avere ricevuto il mezzo - omettendo di verificare la differente versione offerta in dibattimento dal Dornetto e di valutarne la compatibilità con il possesso da parte dell'Ilinschi del suo recapito telefonico.

L'annullamento con rinvio è stato, dunque, disposto affinché la Corte territoriale verificasse l'attendibilità delle dichiarazioni del Dornetto, tenendo conto che, essendo stato indicato come il potenziale ricettatore della vettura, nell'ipotesi di una nuova rinnovazione della sua audizione, dovevano rispettarsi le garanzie di cui all'art. 94 cod. proc. pen.

La Corte di appello, senza incorrere in alcuna violazione del principio di diritto affermato con la sentenza rescindente, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'esame di Dornetto - considerando che erano passati degli anni dal fatto (2012), che questo, essendo stato accusato di essere o il ricettatore o l'autore del furto, avrebbe avuto la facoltà di non rispondere - ed ha ritenuto in ogni caso inattendibile la versione dei fatti offerta in dibattimento.

Ha, inoltre, argomentato, in termini non illogici, in merito alla responsabilità dell'imputato, sulla base di una valutazione complessiva della condotta dell'Ilinschi, avuto riguardo sia al possesso dell'auto rubata, comunque ricevuta da un soggetto che, anche a voler considerare la versione difensiva, non era il proprietario del mezzo, sia al tentativo di fuga alla vista degli operanti, ritenuta sintomatica della consapevolezza dell'illecita provenienza del mezzo.

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa 1'11 maggio 2022 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, decidendo quale Giudice di rinvio, ha confermato la condanna dell'imputato per i reati di ricettazione dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] e di possesso ingiustificato di attrezzi destinati allo scasso. Deduce la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. in relazione alla omessa rinnovazione dell'istruttoria tramite l'esame di Dornetto, in violazione del principio di diritto affermato con la sentenza rescindente. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Con la sentenza rescindente n. 1718/2022 la Seconda sezione di questa Corte ha ravvisato una illogicità della motivazione della sentenza di conferma della condanna del ricorrente nella parte in cui, nell'esaminare la versione dei fatti resa da Ilinschi in merito alla provenienza dell'autovettura, ha ritenuto aprioristicamente attendibili le dichiarazioni rese da Dornetto - da cui l'imputato assumeva di avere ricevuto il mezzo - omettendo di verificare la differente versione offerta in dibattimento dal Dornetto e di valutarne la compatibilità con il possesso da parte dell'Ilinschi del suo recapito telefonico. L'annullamento con rinvio è stato, dunque, disposto affinché la Corte territoriale verificasse l'attendibilità delle dichiarazioni del Dornetto, tenendo conto che, essendo stato indicato come il potenziale ricettatore della vettura, nell'ipotesi di una nuova rinnovazione della sua audizione, dovevano rispettarsi le garanzie di cui all'art. 94 cod. proc. pen. La Corte di appello, senza incorrere in alcuna violazione del principio di diritto affermato con la sentenza rescindente, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'esame di Dornetto - considerando che erano passati degli anni dal fatto (2012), che questo, essendo stato accusato di essere o il ricettatore o l'autore del furto, avrebbe avuto la facoltà di non rispondere - ed ha ritenuto in ogni caso inattendibile la versione dei fatti offerta in dibattimento. Ha, inoltre, argomentato, in termini non illogici, in merito alla responsabilità dell'imputato, sulla base di una valutazione complessiva della condotta dell'Ilinschi, avuto riguardo sia al possesso dell'auto rubata, comunque ricevuta da un soggetto che, anche a voler considerare la versione difensiva, non era il proprietario del mezzo, sia al tentativo di fuga alla vista degli operanti, ritenuta sintomatica della consapevolezza dell'illecita provenienza del mezzo. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 gen
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