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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20336/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROVIGOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; lette le conclusioni trasmesse in via telematica dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'annullamento con o senza rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] dichia- rava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286 del 1998, perché - quale cittadino straniero extracomunitario - si tratteneva sul territorio dello Stato in violazione delle disposizioni sull'immigrazione. [OSCURATO:PERSONA], accertato il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L'imputato veniva quindi condannato alla pena di € 5.000 di ammenda, nonché alla rifusione delle spese processuali.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla scriminante di cui all'art. 14, comma 5-ter, D. Lgs. n. 286 del 1998, per essere l'imputato in attesa di cure mediche, costituente giustificato motivo di permanenza in Italia, ai sensi dell'art. 35 citato decreto.

2.2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al mancato ordine di traduzione dell'imputato, il quale si trovava ristretto agli arresti domiciliari e non aveva rinunciato a comparire.

Tale situazione personale del Gjeci era stata eccepita dal difensore all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ciononostante, il giudice non aveva sospeso l'udienza per provvedere alla traduzione, né aveva rinviato il processo onde consentire all'imputato di presenziarvi, senza dare alcuna spiegazione di ciò.

Ne consegue la nullità assoluta ed insanabile della sentenza impugnata.

2.3. Omessa valutazione della sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. È preliminare l'esame del secondo motivo di ricorso, in quanto passibile di integrare una nullità processuale.

Si anticipa, però, che il ricorso di legittimità non risulta autosufficiente sul punto ed è pertanto inammissibile, non essendo stata allegata la prova dello stato di restrizione domiciliare del Gjeci all'epoca in cui egli, assente dal processo, purtuttavia chiedeva di essere tradotto per partecipare all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché le seguenti considerazioni hanno una valenza in termini generali e astratti.

1.1. È noto che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (Sez. 5, n. 37658 del 20/11/2020, Ferri, Rv. 280139; identico principio, con riferimento alla contumacia, era stato espresso dalla pronuncia di Sez.

U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600).

1.2. Tale principio di diritto è stato recentemente ribadito dal massimo consesso nomofilattico: «La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso» (Sez.

U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806).

Nella motivazione, è stato affermato che «...

Come già posto in luce in precedente della Corte di Cassazione (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep.2021, Lovric, Rv. 280931 - 02), la legittimità del giudizio in assenza viene assicurata, oltre che dai rigorosi accertamenti iniziali, dalla presenza di verifiche costanti sull'effettiva volontà dell'interessato di non partecipare, nel corso del giudizio di merito, che conducono al riconoscimento di specifiche forme di tutela del diritto di partecipazione: - nel corso del giudizio di primo grado, con il rilievo attribuito agli accertamenti sopravvenuti ...

Tali verifiche intermedie sono funzionali a garantire lo sviluppo di un rapporto processuale scevro da vizi, fondato sulla piena consapevolezza dell'interessato del suo svolgimento...

Conseguenza della mancata traduzione dell'imputato è l'avvenuta celebrazione del giudizio in assenza al di fuori delle condizioni legittimanti».

2. Sono manifestamente infondati e generici gli altri motivi di impugna- zione.

2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e assenza di motivazione in ordine alla giusta causa per l'ingresso in Italia del Gjeci, da ricollegarsi a motivi di salute, indicati nella circostanza di essere stato l'imputato sottoposto a cure sanitarie al momento del fermo.

Si osserva però che, essendo contestato il reato di cui all'art. 10-bis TU Imm., l'interessato avrebbe dovuto in ogni caso richiedere un visto per motivi di salute, che nella specie non è stato documentato e tale carenza avvalora l'affermazione dell'impugnata sentenza per cui la condotta non risulta giustificata da alcuna comprovata esimente.

2.2. Quanto alla mancanza di motivazione sulla causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., si rileva che nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace non è applicabile detta causa di proscioglimento, essendo previsto invece l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.Ciò è stato giustificato dal rilievo che il rapporto tra l'art.131-bis cod. pen. e l'art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000 non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa (Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587).

Detta causa di improcedibilità specifica, pacificamente applicabile anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato (Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011, Prisecari, Rv. 249855; Corte cost., n. 250 del 2010), non è stata però menzionata nel motivo di ricorso in esame.

3. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROVIGOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza; lette le conclusioni trasmesse in via telematica dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'annullamento con o senza rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] dichia- rava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. 286 del 1998, perché - quale cittadino straniero extracomunitario - si tratteneva sul territorio dello Stato in violazione delle disposizioni sull'immigrazione. [OSCURATO:PERSONA], accertato il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'imputato veniva quindi condannato alla pena di € 5.000 di ammenda, nonché alla rifusione delle spese processuali. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla scriminante di cui all'art. 14, comma 5-ter, D. Lgs. n. 286 del 1998, per essere l'imputato in attesa di cure mediche, costituente giustificato motivo di permanenza in Italia, ai sensi dell'art. 35 citato decreto. 2.2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al mancato ordine di traduzione dell'imputato, il quale si trovava ristretto agli arresti domiciliari e non aveva rinunciato a comparire. Tale situazione personale del Gjeci era stata eccepita dal difensore all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ciononostante, il giudice non aveva sospeso l'udienza per provvedere alla traduzione, né aveva rinviato il processo onde consentire all'imputato di presenziarvi, senza dare alcuna spiegazione di ciò. Ne consegue la nullità assoluta ed insanabile della sentenza impugnata. 2.3. Omessa valutazione della sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. È preliminare l'esame del secondo motivo di ricorso, in quanto passibile di integrare una nullità processuale. Si anticipa, però, che il ricorso di legittimità non risulta autosufficiente sul punto ed è pertanto inammissibile, non essendo stata allegata la prova dello stato di restrizione domiciliare del Gjeci all'epoca in cui egli, assente dal processo, purtuttavia chiedeva di essere tradotto per partecipare all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché le seguenti considerazioni hanno una valenza in termini generali e astratti. 1.1. È noto che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (Sez. 5, n. 37658 del 20/11/2020, Ferri, Rv. 280139; identico principio, con riferimento alla contumacia, era stato espresso dalla pronuncia di Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600). 1.2. Tale principio di diritto è stato recentemente ribadito dal massimo consesso nomofilattico: «La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso» (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806). Nella motivazione, è stato affermato che «... Come già posto in luce in precedente della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep.2021, Lovric, Rv. 280931 - 02), la legittimità del giudizio in assenza viene assicurata, oltre che dai rigorosi accertamenti iniziali, dalla presenza di verifiche costanti sull'effettiva volontà dell'interessato di non partecipare, nel corso del giudizio di merito, che conducono al riconoscimento di specifiche forme di tutela del diritto di partecipazione: - nel corso del giudizio di primo grado, con il rilievo attribuito agli accertamenti sopravvenuti ... Tali verifiche intermedie sono funzionali a garantire lo sviluppo di un rapporto processuale scevro da vizi, fondato sulla piena consapevolezza dell'interessato del suo svolgimento... Conseguenza della mancata traduzione dell'imputato è l'avvenuta celebrazione del giudizio in assenza al di fuori delle condizioni legittimanti». 2. Sono manifestamente infondati e generici gli altri motivi di impugna- zione. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e assenza di motivazione in ordine alla giusta causa per l'ingresso in Italia del Gjeci, da ricollegarsi a motivi di salute, indicati nella circostanza di essere stato l'imputato sottoposto a cure sanitarie al momento del fermo. Si osserva però che, essendo contestato il reato di cui all'art. 10-bis TU Imm., l'interessato avrebbe dovuto in ogni caso richiedere un visto per motivi di salute, che nella specie non è stato documentato e tale carenza avvalora l'affermazione dell'impugnata sentenza per cui la condotta non risulta giustificata da alcuna comprovata esimente. 2.2. Quanto alla mancanza di motivazione sulla causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., si rileva che nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace non è applicabile detta causa di proscioglimento, essendo previsto invece l'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.Ciò è stato giustificato dal rilievo che il rapporto tra l'art.131-bis cod. pen. e l'art. 34 D. Lgs. n. 274 del 2000 non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587). Detta causa di improcedibilità specifica, pacificamente applicabile anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato (Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011, Prisecari, Rv. 249855; Corte cost., n. 250 del 2010), non è stata però menzionata nel motivo di ricorso in esame. 3. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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