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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 19296/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] di Udineudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto e considerato in diritto1.

Con ordinanza del 20 gennaio 2026 il magistrato di sorveglianza di Udine hadichiarato inammissibile l’istanza di permesso premio presentata dal condannato BiagioRapicano Aiello.Il magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza, in quanto ilcondannato sta espiando anche reati ostativi, e non ha allegato all'istanza gli elementi diprova in grado di dimostrare l'adempimento degli obblighi di natura pecuniaria, nonchél'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, o del pericolo di un lororipristino.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il magistrato disorveglianza non ha effettuato lo scioglimento del cumulo, in osservanza di quanto stabilitodalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1994; se lo avesse fatto, si sarebbe resoconto che il condannato ha terminato di scontare la pena per reati ostativi già il 18 febbraio2024; pertanto, egli non è più da considerare soggetto al regime di cui all'art. 4-bis ord. pen.agli effetti della concessione dei benefici.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso.4.

Il collegio intende dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimitàche, sulla base della previsione espplicita dell'art. 30-bis, comma 3, ord. pen., ritiene che “ledecisioni del magistrato di sorveglianza in materia di permessi premio sono impugnabili conreclamo al Tribunale di sorveglianza, non con ricorso diretto per cassazione. (Fattispecierelativa a ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianzadi rigetto della domanda di permesso premio ex art. 30 ter legge n. 354 del 1975)” (Sez. 1, n.29215 del 06/06/2013, Lorusso, Rv. 256795 – 01; conformi più di recente Sez. 1,n. 20911 del 19/03/2025, Murgia, n.m.; Sez. 1,n. 10388 del 26/01/2024, Ciarelli, n.m.).Il diverso orientamento interpretativo che si è formato, in altre materie attrbuite almagistrato di sorveglianza, in caso di pronuncia di inammissibilità emessa ex art. 35-bis ord.pen. consegue, infatti, all’espresso richiamo all’art. 666 cod. proc. pen. contenuto nel primocomma dell’art. 35-bis citato (Sez. 1, n. 34256 del 12/06/2015, Olaru, Rv. 264237 - 01).5.

Per il principio generale di conservazione dell'impugnazione sancito dall'art. 568,comma 5, cod. proc. pen., il ricorso deve, pertanto, essere riqualificato in reclamo ex art. 30-bis, comma 3, ord. pen., e gli atti devono essere trasmessi al giudice del merito competenteper la relativa decisione.

P.Q.MQualificato il ricorso come opposizione dispone la trasmissione degli atti al magistrato disorveglianza di UdineCosì è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di Udineudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto e considerato in diritto1. Con ordinanza del 20 gennaio 2026 il magistrato di sorveglianza di Udine hadichiarato inammissibile l’istanza di permesso premio presentata dal condannato BiagioRapicano Aiello.Il magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza, in quanto ilcondannato sta espiando anche reati ostativi, e non ha allegato all'istanza gli elementi diprova in grado di dimostrare l'adempimento degli obblighi di natura pecuniaria, nonchél'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, o del pericolo di un lororipristino.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari aisensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che il magistrato disorveglianza non ha effettuato lo scioglimento del cumulo, in osservanza di quanto stabilitodalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1994; se lo avesse fatto, si sarebbe resoconto che il condannato ha terminato di scontare la pena per reati ostativi già il 18 febbraio2024; pertanto, egli non è più da considerare soggetto al regime di cui all'art. 4-bis ord. pen.agli effetti della concessione dei benefici.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’accoglimento del ricorso.4. Il collegio intende dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimitàche, sulla base della previsione espplicita dell'art. 30-bis, comma 3, ord. pen., ritiene che “ledecisioni del magistrato di sorveglianza in materia di permessi premio sono impugnabili conreclamo al Tribunale di sorveglianza, non con ricorso diretto per cassazione. (Fattispecierelativa a ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianzadi rigetto della domanda di permesso premio ex art. 30 ter legge n. 354 del 1975)” (Sez. 1, n.29215 del 06/06/2013, Lorusso, Rv. 256795 – 01; conformi più di recente Sez. 1,n. 20911 del 19/03/2025, Murgia, n.m.; Sez. 1,n. 10388 del 26/01/2024, Ciarelli, n.m.).Il diverso orientamento interpretativo che si è formato, in altre materie attrbuite almagistrato di sorveglianza, in caso di pronuncia di inammissibilità emessa ex art. 35-bis ord.pen. consegue, infatti, all’espresso richiamo all’art. 666 cod. proc. pen. contenuto nel primocomma dell’art. 35-bis citato (Sez. 1, n. 34256 del 12/06/2015, Olaru, Rv. 264237 - 01).5. Per il principio generale di conservazione dell'impugnazione sancito dall'art. 568,comma 5, cod. proc. pen., il ricorso deve, pertanto, essere riqualificato in reclamo ex art. 30-bis, comma 3, ord. pen., e gli atti devono essere trasmessi al giudice del merito competenteper la relativa decisione. P.Q.MQualificato il ricorso come opposizione dispone la trasmissione degli atti al magistrato disorveglianza di UdineCosì è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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