CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26051/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Afghanistan il 01/01/1990, SayedArman (cui: 0532d2v) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 06/10/2025 della Corte d'appello di Trieste.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso perla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trieste, inparziale riforma della sentenza emessa il 30/10/2023 dal Tribunale di Udine, harideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due e mesi tredi reclusione ed € 8.200,00 di multa e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di annidue e mesi tre di reclusione ed € 6.500,00 di multa; contestualmente, haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei direclusione, previo riconoscimento della continuazione rispetto ad altri reati giàgiudicati con sentenze irrevocabili.Nell’atto di esercizio dell’azione penale, erano stati contestati al [OSCURATO:PERSONA] ireati di cui ai capi 26), 27) e 28) della rubrica, ai sensi dell’art.73, commi 4 e 5,d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in ordine ai quali era stato condannato in riferimentoalle prime due condotte e assolto per quanto riguardava la terza; mentre alloShaliwal erano stati contestati i reati di cui ai capi da 39) a 43), ai sensi dell’art.73,commi 1 e 4, T.U. stup., nonché – al capo 44) – quello di cui all’art.76, comma 3,d.lgs. n.159 del 2011; in riferimento ai quali era stato condannato per quelli ascrittiai capi 39), 40) e 42) e assolto in ordine alle rimanenti imputazioni; all’Ali eranostati contestati i reati di cui ai capi 36) e 37) della rubrica, in ordine ai quali erastato ritenuto responsabile in ordine ai fatti ascritti al capo 36) mentre, in relazionealle tre cessioni imputate all’altro capo, era stato assolto da due di esse perinsussistenza del fatto.2. La Corte, in relazione all’appello presentato dal [OSCURATO:PERSONA], ha rigetto ilmotivo inerente al riconoscimento della penale responsabilità; ritenendopienamente attendibile la testimonianza dell’operatore di polizia giudiziaria, cheaveva assistito allo scambio oggetto della contestazione di cui al capo 26),ritenendo però di riqualificare la condotta sotto la specie di lieve entità; mentre haritenuto del tutto generica la contestazione difensiva relativa al capo 27).Ha pertanto accolto il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio,rideterminato nel senso suddetto, in riferimento alla già ritenuta continuazionerispetto ad altre condotte giudicate con sentenze irrevocabili.In ordine all’appello proposto dallo [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato il motivoriguardante l’inutilizzabilità della perizia trascrittiva delle intercettazioni; ha pureritenuto infondato il motivo riguardante la penale responsabilità in ordine ai reatiascritti ai capi 39) e 42) (non essendo stato proposto motivo in ordine al reatoascritto al capo 40)), atteso il tenore delle intercettazioni telefoniche nonché latestimonianza dell’operante di polizia giudiziaria che aveva assistito allo scambiocontestato allo stesso capo 39); ha ritenuto invece fondato il motivo di appelloche la documentazione prodotta era stata ritenuta idonea ad attestare un proficuopercorso rieducativo.In ordine all’appello proposto dall’Ali, la Corte ha rigetto il motivo attinentealla declaratoria di responsabilità penale, alla luce del tenore delle dichiarazioniintercettate nonché della testimonianza dell’operatore di p.g.; ha altresì accolto ilmotivo attinente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena nel sensosuddetto.3. Avverso la sentenza di appello hanno presentato separati ricorsi percassazione i tre predetti imputati, tramite i propri difensori.3.1 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è articolato su quattro motivi.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c),cod.proc.pen. – l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena diinutilizzabilità, in relazione agli artt. 191 e 228 cod.proc.pen..Ha esposto che, già in sede di appello, era stata dedotta la violazione delladisposizione contenuta nell’art.228, comma 2, cod.proc.pen., la quale prevede cheil perito possa avvalersi di un ausiliario per lo svolgimento di attività materiali nonimplicanti apprezzamenti o valutazioni; che, dall’istruttoria dibattimentale, eraemerso che il perito non conosceva la lingua oggetto di traduzione e che l’attivitàrelativa, oltre a quella propedeutica di ascolto, era stata svolta integralmente daun soggetto terzo, peraltro non identificato e del quale si ignoravano eventualicause di incompatibilità o incapacità.Ha quindi dedotto che doveva ritenersi errata la conclusione della Corteterritoriale, in base alla quale la mancanza di autorizzazione concretizzasse unasola nullità a regime intermedio; ha esposto che il vizio doveva considerarsi taleda perfezionare una inutilizzabilità patologica e non una mera nullità, attenendoalla violazione del diritto di difesa, con conseguente configurabilità di un divietoprobatorio; derivandone il necessitato annullamento senza rinvio in ordine allacondanna pronunciata per i reati di cui ai capi 39) e 42), essendo il relativocompendio probatorio fondato unicamente sulle intercettazioni.Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c),cod.proc.pen. – la violazione di norme processuali in tema di formazione dellaprova.Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – l’illogicità della motivazione e il travisamento della prova.Ha contestato la ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale, conspecifico riferimento – in ordine al capo 39) - all’assenza di riscontri oggettivirispetto alla dedotta intermediazione relativa alla cessione perfezionata, nonsussistendo prova di alcun contatto telefonico tra imputato e acquirente; contattonon documentato e attestato solo dall’operatore di p.g. che aveva dichiarato indibattimento di avere assistito al successivo scambio, con conseguente violazionedi norme processuali, atteso che la testimonianza sul contenuto di unaconversazione non poteva mai surrogare la mancanza della relativa registrazione;ha altresì dedotto un vizio di travisamento della prova per omissione, valorizzandola predetta prova testimoniale in ordine a un fatto storico la cui documentazioneera mancante; evidenziando la discrepanza tra il prezzo pagato dall’acquirente equello cui si faceva riferimento nella successive conversazioni intercettate tra loShaliwal e il [OSCURATO:PERSONA], dovendosi considerare illogica la motivazione della Cortenella parte in cui aveva giustificato tale differenza in relazione all’effettivo principioCon il quarto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – la carenza di motivazione in ordine alla condanna pronunciata peril capo 42) della rubrica.Ha esposto che si verteva in una fattispecie di c.d. droga parlata, in cui eradel tutto mancata la verifica in ordine al dato quantitativo e a quello qualitativodello stupefacente oggetto della cessione imputata.3.2 Il ricorso proposto dall’Ali è articolato su tre motivi.Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’art.533cod.proc.pen.; per avere la Corte fondato il giudizio di penale responsabilità solosugli esiti di intercettazioni ambientali, come prova di sicuro accertamentodell’identità del ricorrente quale utilizzatore dell’utenza avente n. 3510444486.Ha contestato la motivazione della Corte in ordine al riconoscimentodell’imputato come interlocutore, in assenza di prove e accertamenti diretti;ritenendo che il riferimento al nome dell’imputato medesimo, contenuto in unasola conversazione, avesse natura meramente indiziaria e che lo stesso non fossesupportato da altri elementi gravi, precisi e concordanti.Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazioneall’art.192 cod.proc.pen., per avere la Corte ritenuto comprovati i capi di accusa afronte di un’ipotesi di c.d. droga parlata.Ha esposto che il contenuto delle conversazioni trascritte non facevainequivoco riferimento a cessioni di stupefacente e che, quindi, non era evincibileda tali trascrizioni né la qualità e né la quantità del medesimo; ritenendo che laCorte avrebbe quindi violato i canoni di valutazione della prova applicabili nel casoconcreto.Con il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza, nellaparte in cui era stata esclusa la riconducibilità degli episodi alla fattispecie di lieveentità di cui all’art.73, comma 5, T.U. stup..Ha esposto che, dalle conversazioni intercettate, non emergeva concertezza il correlativo dato quantitativo e che, alla luce di tutti gli indici oggetto didoverosa valutazione, si verteva in una fattispecie di piccolo spaccio che avrebbeimposto la richiesta riqualificazione.3.3 Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è articolato su tre motivi.Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione in ordine al giudizio di responsabilità relativo al capo 26)dell’imputazione.Ha argomentato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, il testeoperante Gervasi era stato sentito solo per due volte e che le sue dichiarazioni nonerano state confermate dall’agente [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito solo sul capo 28)e non sul capo 26), concretizzandosi pertanto un vizio di travisamento della prova;esponeva, quindi, che la motivazione doveva ritenersi viziata nella parte in cui nonaveva vagliato criticamente il riconoscimento a distanza operato dal tese Gervasi,dalla cui visuale non sarebbe stato possibile riconoscere il volto del cedente lasostanza stupefacente all’agente sotto copertura, evidenziando le circostanzeoggettive di luogo deponenti per tale considerazione.Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b)e c), cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 192 e 533 cod.proc.pen..Ha esposto che il giudice d’appello non si sarebbe conformato ai criteri legaliin tema di valutazione della prova, avendo utilizzato dichiarazioni prive di effettivacapacità identificativa dell’imputato.Con il terzo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c),cod.proc.pen. – la violazione degli artt. 192, 197 e 210 cod.proc.pen. in punto diincapacità a testimoniare della teste Ion, identificata nel capo 27) come acquirentedella sostanza stupefacente.Ha argomentato che alla stessa testimone, per il coinvolgimento nei fatti,andasse attribuita la qualità di imputata in procedimento connesso o collegato,con la conseguente applicazione delle garanzie di cui all’art.210 cod.proc.pen.; haquindi ritenuto che la Corte sarebbe incorsa in error in procedendo in quanto nonavrebbe puntualmente vagliato i presupposti della connessione, omettendo altresìdi valutare gli elementi di inattendibilità delle dichiarazioni rese, in ragione delladiscrasia tra i fatti di cui al capo 27) (avvenuti all’inizio dell’autunno del 2018) e lafrequentazione con l’imputato, dichiarata dalla teste come risalente al successivoNatale.4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.La difesa dello [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta, nella quale hainsistito per l’accoglimento dell’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va premesso che, sulla base del tradizionale insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte, qualora – come nel caso in esame, in ordine allapenale responsabilità dei ricorrenti - l’esito delle decisioni di merito siacorrispondente si verte in una fattispecie di c.d. doppia conforme, in cui le relativemotivazioni vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda; tantoin base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione dellacongruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimentoalle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendoin un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 14022 del12/01/2016, Genitore, Rv. 266617; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv.225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079).Ancora più specificamente, tale integrazione si verifica quando le duedecisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi diprova posti a fondamento delle rispettive decisioni e – in particolare – nel caso incui i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure propostedall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequentiriferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici delladecisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardatoelementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate edampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E. Rv. 277218 – 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri,Rv. 257595 – 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv.252615 – 01).2. Il ricorso proposto dallo [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.1 Il primo motivo, con il quale è stata dedotta un’ipotesi di inutilizzabilitàdella perizia avente a oggetto la trascrizione delle intercettazioni telefoniche, èinfondato.In ordine a tale questione, la difesa – ribadendo quanto argomentato insede di motivo di appello – ha dedotto che l’ascolto e la traduzione delleconversazioni captate sarebbero state svolte non dal perito, bensì dall’ausiliario dicui lo stesso era stato autorizzato ad avvalersi in sede di conferimentodell’incarico; in tale modo violando la disposizione contenuta nell’art.228, comma2, cod.proc.pen., ai sensi della quale lo stesso ausiliario può essere incaricato delsolo «svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti o valutazioni».Sulla specifica questione, deve quindi farsi riferimento alla consolidatagiurisprudenza espressa sul punto (Sez. 2, n. 6296 del 17/11/2015, dep. 2016, DiSilvio, Rv. 266131 – 01; Sez. 1, n. 37212 del 28/04/2014, Liuzzi, Rv. 260591 –01); la quale, da un lato, ha ritenuto che l’attività di traduzione delle conversazioniintercettate non possa considerarsi di rango puramente meccanico, con laconseguenza che la stessa, ai sensi della disposizione citata, non può esseredelegata all’ausiliario, pur se ritualmente nominato a seguito di autorizzazione delgiudice.D’altro lato, in relazione alla tipologia del vizio concretizzato dalla violazionedell’art. 228, comma 2, cod.proc.pen., gli arresti citati hanno ritenuto che lo stessodia luogo a una nullità a regime intermedio derivante dalla violazione del diritto alcontraddittorio, la quale deve però essere eccepita dalla parte al momento in cuiil perito sia stato autorizzato ad avvalersi dell’ausiliario; determinandosi, in casodi presenza della parte a tale segmento processuale, la decadenza previstadall’art.182 cod.proc.pen..In parziale contrasto con tale conclusione deve, più propriamente, ritenersiche la violazione del diritto al contraddittorio non possa ritenersi perfezionata almomento della sola autorizzazione alla nomina dell’ausiliario che, in tale segmentoprocessuale, non è evidentemente legittimato allo svolgimento di alcuna attività;ma che la stessa si perfezioni nel momento in cui l’ausiliario abbia, di fatto, svoltoprocessuale.Dovendosi, quindi, ritenere più coerente con il quadro processuale diriferimento il precedente arresto espresso da Sez. 3, n. 26617 del 08/05/2013,Bugin, Rv. 256306 – 01 (pure relativa a fattispecie concreta in cui non era neancheintervenuta autorizzazione alla nomina dell’ausiliario); in base al quale la relativanullità, concretizzatasi nel momento dello svolgimento da parte dell’ausiliario diall’udienza di esame del perito ovvero al momento del deposito della relativatrascrizione.Pertanto, sulla scorta dei predetti arresti, deve ritenersi infondata ladeduzione difensiva in base alla quale si verterebbe in materia di inutilizzabilitàper violazione di un divieto probatorio; dovendosi altresì rilevare, per incidens, chela relativa questione, sollevata ad udienza successiva rispetto a quella in cui èstato esaminato il perito, è stata comunque proposta in termini tardivi rispetto aquelli derivanti dall’interpretazione ritenuta preferibile da questo Collegio.Deve quindi essere espresso il seguente principio di diritto “In caso dinomina di un perito officiato dell’ascolto e della traduzione di intercettazioni,qualora la stessa attività sia svolta da parte dell’ausiliario, la cui nomina pure siastata autorizzata ai sensi dell’art.228, comma 2, cod.proc.pen., non si verte in unafattispecie di inutilizzabilità della perizia trascrittiva, bensì in un’ipotesi di nullità aregime intermedio, che va eccepita, a pena di decadenza ai sensi dell’art.182cod.proc.pen., al momento dell’udienza fissata per l’esame del perito e per ildeposito della trascrizione”.2.2 Con il secondo e il terzo motivo, unitariamente illustrati, la difesa hacontestato il giudizio di penale responsabilità formulato in ordine al capo 39);deducendo che la Corte avrebbe fondato il proprio giudizio su una conversazioneintercettata ma non trascritta, il cui contenuto sarebbe stato riferito in sedetestimoniale da un operatore di polizia giudiziaria; deducendo, conseguentemente,una fattispecie di travisamento della prova per omissione, per avere tenuto contodi un elemento inesistente nel fascicolo processuale.I motivi sono inammissibili, in quanto estrinsecamente aspecifici ecomunque manifestamente infondati.Difatti, la deduzione difensiva in base alla quale la prova del previo contattotra lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ovvero il cedente della sostanza) sarebbe statadesunta dalle sole dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e sulla base di una conversazioneintercettata, ma non trascritta, è meramente assertiva e non trova alcun riscontronella motivazione delle due sentenze di merito.Dalle quali, invece, si evince in modo univoco che il contatto tra il ricorrentee il [OSCURATO:PERSONA] è stato desunto da plurime conversazioni intercettate il 14/12/2018,nonché dalle affermazioni degli operanti che avevano effettuato una sicuraassociazione tra l’utenza intercettata e lo [OSCURATO:PERSONA], che nelle conversazionimedesime era stato anche chiamato con il nome proprio; conversazioni, a propriavolta, contenenti il riferimento al quantitativo di stupefacente da cedere (indicatoin “mezzo grammo”), ritenuto dei giudici di merito del tutto compatibile con ilquantitativo trovato in possesso dell’acquirente; a ciò aggiungendosi che, comedato atto dai giudici di merito, il perfezionamento della successiva cessione erastato oggetto di un servizio di osservazione.Del tutto meramente assertiva è anche la deduzione del ricorrente in forzadella quale la discrasia tra il prezzo indicato nelle conversazioni intercettate (€ 50,per mezzo grammo di stupefacente) e la somma trovata nella disponibilità delcedente sarebbe stata da attribuire a un’impropria valutazione riferita alla quantitàdi principio attivo successivamente riscontrata.Difatti, nella motivazione della Corte territoriale non vi alcun riferimentoeffettivo alla quantità di principio attivo rapportata al prezzo versato; avendoinvece il giudice di secondo grado – con valutazione non manifestamente illogica– ritenuto che il prezzo di € 70 trovasse spiegazione proprio nel quantitativo lordodi sostanza rinvenuto nella disponibilità dell’acquirente e pari a settanta grammi,con conseguente piena corrispondenza con il prezzo indicato nelle suddetteconversazioni intercettate (ovvero € 50 per mezzo grammo).L’affermazione di responsabilità contenuta nelle due sentenze di merito èquindi, del tutto coerente con il principio per cui, tra le condotte illecite descrittenella norma incriminatrice di cui all'art. 73 T.U. stup., rientra anche quella diintermediazione, che è ricompresa in quella del "procurare ad altri", con la qualesi intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, lavendita o la cessione di droga da parte di terzi, perfezionandosi il reato nelmomento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga,sempre che ne abbia la disponibilità, pur mediata (Sez. 6, n, 46367 del11/10/2023, Rv. 285882 – 01; Sez. 3, n. 38569 del 10/06/2022, Rv. 283697 –01).2.3 Il quarto motivo, inerente alla carenza di motivazione relativamenteall’affermazione di penale responsabilità per il reato contestato al capo 42), èmanifestamente infondato.Le argomentazioni difensive, in particolare, si accentrano sul solo dato percui la sussistenza della cessione, dall’Ali allo [OSCURATO:PERSONA], di un quantitativo di 100grammi di hashish, sia stata desunta unicamente dal contenuto di alcuneconversazioni telefoniche, in assenza di sequestri e di servizi di osservazione.Va quindi osservato che, in materia di intercettazioni telefoniche,costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice dimerito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01; Sez. 3, n. 44938del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01).Mentre, in relazione ad altra tematica evocata dalla difesa, va ricordato che,in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano inmere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che siaoperato il sequestro della sostanza stupefacente (ovvero qualora si verta nellaipotesi della c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, commasecondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolarescelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata, in ogni caso,su un dato probatorio fondato sul canone dell’"al di là di ogni ragionevole dubbio",caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delleeventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 –01; Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263356 – 01).Nel caso di specie, non si ravvisa alcun vizio di motivazione nellavalutazione compiuta dai giudici di merito, che appare pienamente conformerispetto ai principi di riferimento.Difatti, il dato della cessione è stato desunto dai giudici stessi sulla base diplurime conversazioni, dal contenuto non criptico, nelle quali vi era un chiaroriferimento alla sostanza stupefacente e al suo prezzo e anche agli introiti ricavabilidalla successiva cessione.Ne consegue che le deduzioni difensive si palesano del tutto aspecifiche sulpiano estrinseco, limitandosi a prospettare una diversa e alternativa lettura delcontenuto delle intercettazioni; attività come detto, propria del giudice di merito eoperata nel caso di specie in assenza di connotati di manifesta illogicità.3. Il ricorso proposto dall’Ali è inammissibile.3.1 Il primo motivo, con il quale è stato contestato il dato delriconoscimento dell’imputato quale interlocutore delle conversazioni captate, èmanifestamente infondato.Difatti, come dato atto nelle sentenze di merito, nelle captazioni poste allabase delle contestazioni operate ai capi 36) e 37) (la prima delle quali direttamenteconnessa alla contestazione operata al capo 42) nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA],trattandosi della cessione della medesima sostanza), i giudici di merito hanno datol’attribuzione all’Ali dell’utenza intercettata – la sua identificazione doveva ritenersiprovata sulla base del fatto che i due interlocutori si chiamassero per nome,aggiungendo a sostegno di tale affermazione anche il dato del riconoscimentovocale compiuto dall’ausiliario del perito e riferito de relato dagli operanti(elemento costituente una prova atipica utilizzabile secondo il libero convincimentodel giudice, richiamando il principio per cui, in tema di intercettazioni telefoniche,qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice nondeve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprioconvincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioniintercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della poliziagiudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano dirisalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte checontesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segnocontrario, Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 – 02).3.2 Il secondo motivo, attinente alla contestazione del contenuto delleintercettazioni, è inammissibile in quanto aspecifico e comunque manifestamenteinfondato.Difatti, quanto al contenuto delle conversazioni e al loro oggetto, vannorichiamati i principi suddetti in ordine ai criteri di valutazione della prova nel casoin cui la cessione di stupefacenti sia dedotta dal solo contenuto di conversazioniintercettate; criteri che, come sopra detto in relazione alla parallela contestazioneoperata nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA], sono stati coerentemente applicati dai giudicidi merito.3.3 Il terzo motivo, inerente alla richiesta riqualificazione dei fatti ascrittisotto la specie di quello previsto dall’art.73, comma 5, T.U. stup. è inammissibilein quanto manifestamente infondato.A tale proposito, va fatto riferimento alle conclusioni espresse da Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01; secondo la quale il giudice ètenuto a svolgere, ed esprimere nella motivazione, una valutazione «complessiva»del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cuiall'art.73, comma 5, T.U. stup..Con la citata sentenza, il massimo consesso della Corte di legittimità haprecisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti alvalore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell'azione e alla pericolositàsociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente,«riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza diun solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazionedegli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tuttiindistintamente avere segno positivo o negativo»; essendovi «la possibilità che tragli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in gradodi consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quandole circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in talsenso».Solo all'esito «della valutazione globale di tutti gli indici che determinano ilprofilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma inconcreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da nonpoter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o piùdegli altri».Nel caso in esame, la pure stringata motivazione del giudice di secondogrado ha fatto coerente applicazione di tali principi.Difatti, il riferimento a un dato quantitativo non irrilevante è stato ritenuto– con valutazione non illogica – come idoneo a comprovare l’inserimento delricorrente in un contesto di ambienti dediti alla cessione di sostanza stupefacentesu scala non modesta; valutazione, a propria volta, da integrare con quellaspecificamente compiuta dal giudice di primo grado, il quale ha rilevato come ilricorrente sia soggetto da considerare come dedito in modo pressochéprofessionale all’attività di spaccio.Con considerazioni che sono quindi stati ritenute, con valutazione coerentecon il predetto arresto, tali da escludere la chiesta riqualificazione del fatto.4. Il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.4.1 Il primo motivo – concernente la cessione di sostanza stupefacentecontestata al capo 26) – è inammissibile, in quanto integralmente versato in fattoe tendente a sollecitare una, non consentita, rivisitazione degli elementi probatorigià vagliati dai giudici di merito.Sotto tale profilo, deve infatti essere premesso – in via logicamentepregiudiziale - che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ognipotere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamentirientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sullamotivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto alfine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizidal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati neimotivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile(Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01; Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01, tra le altre).Ciò premesso, nell’illustrazione del suddetto motivo la difesa del ricorrenteha richiamato elementi di fatto già sottoposti in sede di giudizio di appello especificamente inerenti al posizionamento dell’operante che aveva assistitoall’attività di cessione contestata al capo 26), il quale non sarebbe stato collocatoin modalità tali da poter effettivamente riconoscere il soggetto che avevaeffettuato la cessione contestata.Le deduzioni, peraltro, si appalesano aspecifiche in riferimento all’impiantoargomentativo delle due sentenze di merito e, in particolare, alla complessivaricostruzione operata dal giudice di primo grado; il quale ha puntualizzato che ilSayed, oltre a essere soggetto già noto dalle forze dell’ordine, era statopuntualmente identificato a seguito del controllo eseguito dagli operantinell’immediatezza del fatto.Mentre, in ogni caso, la Corte territoriale ha dato atto del fatto chel’operante (isp. Gervasi), in sede dibattimentale, aveva dichiarato di trovarsiposizionato con modalità tali da poter percepire con chiarezza l’identità delcedente; conseguentemente, le argomentazioni difensive presuppongono unarivalutazione in fatto inibita a questa Corte in assenza di considerazioni connotateda palese illogicità.4.2 Per diretta derivazione logica, va ritenuto inammissibile il secondomotivo di ricorso, con il quale è stata genericamente dedotta la violazione delleregole di valutazione della prova in ordine al medesimo episodio.4.3 Con il terzo motivo, la difesa del ricorrente ha dedotto che la teste Ion,identificata come acquirente di sostanza stupefacente nell’ambito dell’episodiocontestato al capo 27), avrebbe dovuto essere ascoltata in veste di imputata inprocedimento connesso, ai sensi dell’art.210 cod.proc.pen.; derivandone, quindi,l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla stessa contra alios (sulla base delprincipio dettato da Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264480 – 01).Il motivo è manifestamente infondato.A tale proposito, questa Corte ha difatti rilevato che sono utilizzabili, pur inassenza delle predette garanzie difensive, le dichiarazioni rese dall'acquirente dimodiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersielementi indizianti di un uso non personale, dal momento che come affermatodalla sentenza della Corte cost. n. 148 del 2022, le sanzioni previste dall'art. 75,comma 1, T.U. stup., non hanno natura punitiva, ma preventiva, sicché non èapplicabile il principio espresso, in tema di diritto al silenzio nell'ambito diprocedimenti amministrativi funzionali all'irrogazione di sanzioni di naturapunitiva, dalla Corte di giustizia con sentenza 2 febbraio 2021 (causa C-481/19D.B. contro [OSCURATO:PERSONA]) (Sez. 2, n. 47081 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Camplone, Rv. 284191 –01; Sez. 3, n. 2441 del 09/10/2014, dep. 2015, D’Onofrio, Rv. 261953 – 01).Nel caso in esame, la prospettazione difensiva in ordine all’inserimentodella teste nelle attività di spaccio poste in atto dall’imputato, in ragione del breveperiodo di convivenza tra i due, sono meramente assertive e non risultano esseresuffragate da specifiche circostanze fattuali dedotte prima dell’escussione dellamedesima; rilevando che, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievola verifica della veste processuale del dichiarante, è onere della parte interessataad opporsi all'assunzione della testimonianza di allegare, prima della assunzionemedesima, le circostanze fattuali da cui risultano situazioni di incompatibilità atestimoniare, sempre che la posizione del dichiarante non risulti già dagli atti nelladisponibilità del giudice (Sez. 5, n. 13391 del 23/01/2019, Bazzurri, Rv.27562401; Sez. 6, n. 12379 del 26/02/2016, Picciolo, Rv. 266422 - 01);evidenziandosi che, sulla base delle stesse deduzioni contenute in ricorso, laqualità potenziale di indagata in procedimento connesso è stata prospettata dalladifesa unicamente in sede di appello.Mentre, altresì, del tutto generica è la considerazione inerente alla dedottanon credibilità della testimone in ordine alla discrasia tra il momento dellecontestate cessioni e il periodo di frequentazione personale con l’imputato, attesoche le sentenze di merito non hanno collocato i predetti episodi all’interno di talesecondo periodo; in ogni caso, il motivo difetta nel necessario requisitodell’autosufficienza, non avendo la difesa prodotto o chiesto di trasmettere – aisensi dell’art.165, disp.att., cod.proc.pen. – il relativo verbale, richiesta in assenzadella quale sarebbe stato onere del ricorrente trascrivere integralmente latestimonianza medesima nell’atto di impugnazione (cfr. Sez. 4, n. 3937 del12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 – 01).5. Al rigetto del ricorso dello [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna dello stesso alpagamento delle spese processuali.Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi proposti dall’Ali e dal Sayedsegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre,alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parteabbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», i ricorrenti stessi vanno condannato al pagamento di unasomma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] checondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaciascuno in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore La PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]