CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 27816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, con la diminuente per il rito abbreviato. 2. Ritenuto che il primo motivo dedotto devolve censura inammissibile, in quanto sollecita la rilettura di elementi di fatto e circostanze della condotta, incidenti anche sull'elemento soggettivo del reato, già vagliate dai giudici di merito, con motivazione non manifestamente illogica (cfr. penultima pagina della sentenza impugnata). 2.1. Rilevato che il secondo motivo di ricorso è, del pari, inammissibile in quanto attinge il trattamento sanzionatorio circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, lamentando un difetto assoluto di motivazione, in realtà non sussistente, perché smentito dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. penultima pagina della sentenza, ove si negano le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in considerazione della personalità dell'imputato come descritta nella sentenza di primo grado, cui quella di appello opera rinvio: cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826, nel senso che in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno d4elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P