Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 50/1969
ECLI:IT:COST:1969:50
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - [OSCURATO:PERSONA] provinciale delle imposte dirette e indirette
di Chieti, con ordinanza 10 novembre 1966, emessa sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro l'Ufficio del registro di Chieti, ha ritenuto
rilevante per la soluzione della controversia e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17,
secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408, sollevata dal
contribuente, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
L'ordinanza è stata notificata alle parti e al Presidente del
Consiglio dei Ministri; comunicata ai Presidenti delle Camere e
pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 157 del 24
giugno 1967.
Con atto depositato il 6 giugno 1967 si è costituito in giudizio
il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Si è anche costituita l'Amministrazione finanziaria dello Stato,
in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 13 luglio
1967, in cui si deduce l'infondatezza della questione.
L'Avvocatura dello Stato ha anche presentato successiva memoria.
Nell'udienza del 26 febbraio 1969 è intervenuta soltanto
l'Avvocatura generale dello Stato, rimettendosi alla decisione della
Corte.
2. - La medesima questione di legittimità costituzionale è stata
rimessa alla Corte dalla Commissione provinciale delle imposte dirette
e indirette di Matera, con ordinanza 25 novembre 1967, anch'essa
regolarmente notificata e comunicata.
Non si è costituita nessuna delle parti e la causa è stata
trattata nella stessa udienza del 26 febbraio 1969.
:
I giudizi, entrambi promossi con ordinanze di Commissioni
provinciali per le imposte e riguardanti la medesima questione, possono
essere decisi con unica sentenza.
Come questa Corte ha già affermato con le sentenze 6 febbraio
1969, n. 6, e 10 febbraio 1969, n. 10, le Commissioni provinciali delle
imposte dirette e indirette e le Commissioni comunali per i tributi
locali hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. Ne deriva che
non sono legittimate a promuovere giudizi di legittimità
costituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1.
È pertanto da dichiarare l'inammissibilità delle questioni
dedotte con le ordinanze innanzi indicate.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n.408,
sollevata dalle Commissioni provinciali delle imposte dirette e
indirette di Chieti e di Matera, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.
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